Un decreto chiarisce e semplica le questioni relative al bollino Sia. E fa felice i produttori di software
16 gennaio 2003 Il governo fa felice Business software alliance. Il
Dpcm 296 modifica infatti il regolamento 338 del 2001 attuativo della legge 248/00 sul diritto d’autore e cerca di fare un po’ di chiarezza oltre a semplificare il sistema di apposizione del contrassegno e di dichiarazione dei programmi per pc. Il decreto stabilisce che sono esclusi tanto dall’apposizione del bollino Siae quanto dalla dichiarazione sostitutiva due nuove tipologie di programmi: i sistemi operativi, le applicazioni o i programmi server destinati ad essere pre-installati su di un pc e distribuiti all’utente finale insieme ad esso, nonché i software distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti. Queste categorie vanno ad aggiungersi a quelle già contemplate in precedenza e che comprendono: prodotti venduti all’interno di contratti di licenza multipli, programmi scaricati da Internet e installati dal Pc “se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente”. Ancora, programmi venduti esclusivamente al fine di far funzionare periferiche o driver oppure destinati all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software o hardware se derivanti da software già installato. Il Decreto ha poi semplificato le procedure e i contenuti della Dichiarazione Sostitutiva che non deve comportare alcun aggravio per i titolari dei diritti. Alleggerito e ridotto anche il tipo di informazione che deve essere riportato nella dichiarazione: sarà sufficiente indicare il titolo del prodotto, nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato, codice identificativo del prodotto (quando disponibile), attestazione dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici, basta indicare il titolo del prodotto base, senza riportare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto (linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale).
La dichiarazione dovrà essere inoltrata alla Siae prima della messa in commercio del programma e le aziende produttrici sono tenute a conservare in deposito almeno una copia per programma per eventuali verifiche da parte degli organi competenti.





