Comunicazioni Iva: adempimenti e scadenze

L’Agenzia delle Entrate torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro decretando, per il 2010, tempi di consegna della comunicazione più lunghi. Ecco chi è escluso dall’obbligo e chi no.

Al passo con i nuovi adempimenti e alla luce dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento dell’Agenzia Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011), si torna sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o sopra i 3mila euro.

In base alla circolare 24/E diffusa in questi giorni, l’ente pubblico non economico ha ribadito che “soltanto per l’anno 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell’Iva”.

Inoltre, sempre con riferimento all’anno 2010, i termini per assolvere l’obbligo scadono il 31 ottobre 2011, mentre per il 30 aprile 2012, sono attese le operazioni riferite all’anno in corso, per cui è emessa o ricevuta fattura pari o sopra i 3mila euro, al netto dell’Iva, ma anche operazioni senza obbligo di fattura.

In quest’ultimo caso, la soglia è stabilita pari o sopra i 3.600 euro, Iva inclusa. Come spiegato dal documento di prassi, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i “minimi”, le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario e le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

I primi per limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti di minori dimensioni, “a patto che nel corso dell’anno il regime non perda efficacia”. I secondi, poiché le relative informazioni “sono già acquisite mediante i modelli Intra e utilizzate per riscontri con i dati del sistema Vies per contrastare frodi ed evasione fiscale”.

Nel caso delle operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria il riferimento, ad esempio, va ai contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, ai contratti di mutuo e quelle relative agli atti di compravendita di immobili.

Stando a quanto reso noto dall’Agenzia, tra i contribuenti tenuti, invece, a presentare la comunicazione, ci sarebbero gli enti non commerciali (ma limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali) e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto Iva.

Nessuna comunicazione è, infine, prevista per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

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