Imposta di successione e donazione (Terza parte)

Chi sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Dichiarazione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione (art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990):



  • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, i loro rappresentanti legali;



  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;



  • gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti, nonché gli esecutori testa¬mentari.


Casi di esonero – Non vi è obbligo di dichiarazione:



  • per i chiamati all’eredità e i legatari, se anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione hanno rinunziato all’eredità o al legato ovvero, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità e ne hanno informato per raccomandata l’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del Tribunale (art. 28, c. 5, D.Lgs. n. 346/1990);



  • se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, l’attivo ereditario ha un valore non superiore a € 25.822,84 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che queste condizioni vengano a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie (art. 28, c. 7, D.Lgs. n. 346/1990).


Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (art. 15, c. 2, L. n. 383/2001).


Presentazione – Competente a ricevere la dichiarazione è l’ufficio delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza in Italia del defunto o, se questa non è nota, l’ufficio di Roma. La dichiarazione di successione può essere presentata (art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990):



  • direttamente all’ufficio, che ne rilascia ricevuta;



  • per raccomandata; in tal caso si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario (art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990);



  • in via telematica da parte dei notai (per le modalità vedi 1190).


La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità su stampato fornito dall’Agenzia delle entrate o su un modello conforme a quello fornito dall’Agenzia delle entrate.


Termini di presentazione – La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (art. 31, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990; art. 39, c. 14-sexies, D.L. n. 269/2003).


Inoltre, il termine di presentazione della dichiarazione di successione può decorrere (art. 31, D.Lgs. n. 346/1990):



  • per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina se successiva a quella di apertura della successione;



  • nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;



  • nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni, ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;



  • dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro 12 mesi dalla data di apertura della successione;



  • dalla data della rinunzia all’eredità o al legato o dell’evento che ha dato luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato o ad applicazione dell’imposta in misura superiore, o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne notizia:



  • per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione;



  • per gli enti non ancora riconosciuti dalla data in cui hanno avuto notizia del riconoscimento e dell’autorizzazione, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione entro un anno dall’apertura della successione.


Dichiarazione sostitutiva e integrativa – Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati anche se obbligati per effetto di tale evento devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa.


Art. 15, L. n. 383/2001; artt. 28 e 31, D.Lgs. n. 346/1990


LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO


L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione ed è nuovamente liquidata in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa (art. 27, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).


Autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale e di bollo


Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini per la presentazione della dichiarazione, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. Il versamento deve essere effettuato mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non e’ nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma (art. 33, c. 1-bis, D.Lgs. n. 346/1990).


In sede di liquidazione l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere le passività e gli oneri non deducibili e le detrazioni non spettanti (33, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).


Avviso di liquidazione – La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa (art. 27, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).


Accertamento e liquidazione d’ufficio – Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.


L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (art. 27, c. 4, D.Lgs. n. 346/1990).


Nuova liquidazione – Se nelle liquidazioni vi sono stati errori od omissioni, l’ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta.


Il relativo avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla quale si riferisce la correzione (art. 27, c. 5, D.Lgs. n. 346/1990).


Versamento – Il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione (si applicano gli interessi di mora nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto (art. 37, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990).


Dilazione di pagamento – Dietro prestazione di idonea garanzia, una parte non superiore all’80% della somma da versare può versata in rate annuali posticipate, non oltre il quinto anno successivo a quello di apertura della successione (art. 38, D.Lgs. n. 346/1990).


Pagamento mediante cessione di beni culturali – Ponendo in essere una particolare procedura il pagamento può essere eseguito in tutto o in parte mediante cessione di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni (art. 39, D.Lgs. n. 346/1990).


Artt. 27, 33, 38 e 39, D.Lgs. n. 346/1990


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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