Variazione del tasso di differimento per ritardato versamento dei contributi previdenziali

Il nuovo tasso ufficiale fissato dalla Banca europea

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’1,25% e a decorrere dall’8 aprile 2009, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996, è quindi pari al 7,25 % a decorrere dalla medesima data dell’8 aprile 2009.


La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto.


1) Interessi di dilazione


L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall’8 aprile 2009, dovrà essere calcolato al tasso del 7,25 % che sarà inserito, a cura della Direzione Centrale Entrate, nelle tabelle centrali. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.


2) interessi di differimento


Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7,25% sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2009.


sanzioni civili


La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dall’8 aprile 2009 si determina come segue:



  • – per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (1,25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 6,75% annuo, ai sensi della L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b- secondo periodo;

  • – per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera b);

  • – per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 6,75% annuo;

  • – per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (1,25 %).


La circolare rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella circolare n. 88/2002) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che è quello degli interessi legali (3%).


(Inps, circ. n. 52 del 7 aprile 2009; Enpals, circ. n. 9 del 6 aprile 2009)


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome