Una proposta di legge contro la memoria della rete

Una nuova proposta di legge mette in discussione il diritto alla memoria della rete, appellandosi al diritto all’oblio.

Dopo l’emendamento D’Alia, soppresso nella stesura finale del Decreto Anti Intercettazioni, una nuova proposta di legge rischia di mettere sottosopra la rete e il mondo dell’informazione.

Presentata il 20 maggio e approdata nei giorni scorsi alla Ii Commissione Giustizia, la proposta è stata redatta dalla deputata leghista Carolina Lussana e si intitola: Nuove disposizioni per la tutela del diritto all’oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale.
Nel testo, consultabile nella stesura integrale qui, Carolina Lussana prende spunto dalle indicazioni già esistenti in materia di diritto all’oblio estendendone tuttavia i confini e gli obblighi per tutte le parti in causa.

Importante il primo articolo della proposta di legge:
1. Salvo che risulti il consenso scritto dell’interessato, non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l’identificazione della persona già indagata o imputata nell’ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti, quando sono trascorsi:
a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione;
b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione;
c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione;
d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione;
e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.
2. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi e cancellati quando è trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, se è stato pronunciato decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione.


La trattazione prosegue specificando gli ambiti nei quali l’interessato può richiedere la cancellazione dai motori di ricerca le notizie che lo riguardano e le sanzioni cui vanno incontro editori, provider, blogger e chiunque altro a titolo amatoriale o professionale le riproponga o si rifiuti di rimuoverle.

La materia è delicata, come ben si può capire anche dalle polemiche che già stanno circolando in rete. Evitando di definire il provvedimento “una nuova legge bavaglio”, appellativo già di fatto utilizzato, la proposta di Carolina Lussana contiene in sé notevoli contraddizioni, soprattutto perché confonde la memoria della rete, la possibilità di riproporre un evento del passato e la possibilità di rendere accessibile un articolo di cronaca del passato.

Una disamina attenta della questione viene proposta da Guido Scorza, esperto di Internet e diritto, il quale sottolinea come il confine nemmeno tanto sottile nel quale questa proposta di legge si inserisce è quello tra il diritto alla storia e il diritto all’informazione.

Due sono, tra tutti, gli elementi che Scorza stigmatizza nella proposta Lussana: […]il fatto che il medesimo divieto e le medesime conseguenze nel caso di inadempimento investano tanto chi fa informazione per mestiere quanto chi la fa in una dimensione amatoriale […] [e]il fatto che continui a pretendersi di trasformare i motori di ricerca in ciò che non sono e non devono essere: gestori dell’informazione.

In rete, naturalmente, il caso comincia a montare. Il provvedimento all’esame della Commissione Giustizia sembra non tener in alcun conto la natura stessa della rete. E di nuovo blogger ed esperti si interrogano sul perché per legiferare di rete nessuno di loro venga mai chiamato in causa.

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