Pmi esportatrici, il Cipe definisce il nuovo quadro delle agevolazioni

Con due deliberazioni il Cipe ha definito il sistema degli incentivi a favore dell’internazionalizzazione ma bisognerà attendere le delibere del Comitato di agevolazioni Simest per la piena operatività

Con due provvedimenti (deliberazione n. 112 e n. 113 del 6 novembre 2009) il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha definito il sistema degli incentivi a favore dell’internazionalizzazione previsto dall’art. 6, comma 2 del Dl 112/08 (d.l. della c.d. manovra d’estate). Quest’ultimo, si ricorda, al fine di razionalizzare il sistema delle norme a sostegno dei processi di internazionalizzazione, in particolare le leggi n. 394/81, n. 304/90 e il Dlgs 143/98, ha introdotto nuove misure a sostegno della promozione, sviluppo e consolidamento delle imprese italiane nel mercato extra Ue, rinviando al Cipe la definizione delle relative modalità di applicazione.
In particolare, gli interventi agevolativi, che potranno essere erogati esclusivamente nel rispetto della normativa de minimis, sono rivolti al sostegno di:

  • programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture dirette ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento (art. 6, comma 2, lett. a) del Dl 112/08);
  • studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti (art. 6, comma 2, lett. b) del Dl 112/08);
  • altri interventi prioritari da individuare e definire ad opera del Cipe (art. 6, comma 2, lett. c) del Dl 112/08).

Se con la delibera n. 113 del 6 novembre 2009, il Cipe ha definito i termini, le modalità e le condizioni di realizzazione dei primi due interventi, con la delibera n. 112, invece, è stata individuata anche la tipologia di intervento, consistente in un finanziamento diretto alla salvaguardia e al miglioramento della solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici.
Si tratta di un passo sicuramente importante, ma non ancora decisivo, in quanto per l’effettiva operatività delle misure bisogna attendere l’emanazione dei provvedimenti del Comitato di agevolazione Simest a cui è stata affidata la gestione del Fondo rotativo di cui al Dl 251/81 (convertito dalla legge 394/81). In tale sede, infatti, saranno anche determinati i criteri di ammissibilità, gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi e quelli relativi all’erogazione del finanziamento agevolato. Fino a quando non saranno emanate le nuove delibere, continueranno a trovare applicazione le disposizioni normative attualmente vigenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico eserciterà, in ogni caso, una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo. Inoltre, al fine di valutare l’efficacia degli investimenti dei fondi pubblici potranno essere effettuate anche ispezioni in loco per accertare la realizzazione dei programmi e verificare il loro stato di attuazione.

La tipologia di azioni finanziabili
Programmi rivolti alla creazione di presenza stabile nei mercati di riferimento. Con riferimento alla prima tipologia di intervento finanziabile ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), il Cipe ha individuato quale condizione fondamentale per l’accesso agli aiuti, la necessità che il programma di spesa sia rivolto a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea. Il progetto deve prevedere, inoltre, l’apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta, in prospettiva, la presenza stabile nei mercati di riferimento. Tale struttura potrà essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. In caso di soggetto terzo non partecipato, il rapporto con il richiedente deve essere documentato con apposito contratto.
Oggetto del programma di spesa è la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia o, comunque, distribuiti con il marchio di imprese italiane. Al fine della loro agevolabilità, le spese rientranti nel programma all’estero devono essere inserite in preventivi articolati in base ad un’apposita “scheda programma”, approvata dal Comitato agevolazioni. Sono ammissibili all’intervento agevolativo le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda.
L’intervento agevolativo viene concesso in forma di finanziamento agevolato che può coprire fino all’85% dell’importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. Il tasso d’interesse è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, il tasso agevolato non può essere inferiore allo 0,50% annuo.
Il Cipe rinvia ad apposite delibere del Comitato di agevolazione la definizione delle ulteriori condizioni per l’applicazione in concreto dell’intervento agevolativo. In particolare, saranno oggetto di definizione futura i criteri di ammissibilità delle spese, la loro tipologia e misura, la durata del prestito, la garanzia e l’applicazione del tasso di mora, nonché le modalità di presentazione della domanda, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi. Anche gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato sono ancora da definire. È sempre affidato al Comitato di agevolazione la possibilità di prevedere condizioni più favorevoli per le piccole e medie Imprese, tenuto conto dell’affidabilità delle stesse e della capacità di rimborsare il finanziamento. Si potrà, poi, prevedere l’erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento deliberato. Il Comitato definirà, infine, le procedure e le modalità per la valutazione finale di ogni singolo programma, o per stabilire se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto.

Studi di fattibilità e prefattibilità, programmi di assistenza tecnica. La seconda tipologia di interventi agevolabili, ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 6 del Dl 112/08, consiste in studi di fattibilità, prefattibilità e programmi di assistenza tecnica relativi a iniziative che devono riguardare il settore di attività del richiedente. In particolare, il richiedente deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all’investimento. Per i programmi di assistenza tecnica, è necessario che gli investimenti cui si riferiscono non siano effettuati da più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto.
Anche in questo caso, l’intervento agevolativo consiste in un finanziamento agevolato al tasso del 15% di quello di riferimento e, comunque, non inferiore allo 0,50% annuo. Il prestito potrà coprire fino al 100% dell’importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. Sono finanziabili le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione dello studio o del programma di assistenza tecnica che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento. I criteri di ammissibilità delle spese, inserite in un’apposita “scheda preventivo”, saranno determinati con successiva delibera del Comitato agevolazioni. Quest’ultimo individuerà anche tutte le altre condizioni dell’intervento non ancora definite, dalla durata del prestito, alle garanzie, al tasso di mora da applicare, oltre alle disposizioni che riguardano la presentazione delle domande, l’erogazione del finanziamento e le procedure di valutazione finale dei programmi. Il Comitato può prevedere, in ogni caso, l’erogazione di un anticipo, che può arrivare a un massimo del 70% del finanziamento deliberato.

Altri interventi prioritari: finanziamento per la solidità patrimoniale delle Pmi. L’intervento rientrante nella terza categoria di azioni, ossia quelle di cui al comma 2, lett. c) del richiamato art. 6, è rappresentato da un finanziamento diretto alla salvaguardia e al miglioramento della solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici.
Si tratta di una misura particolarmente innovativa e piuttosto articolata. L’accesso alle agevolazioni è riservato alle sole Pmi che hanno realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale. Al momento dell’erogazione del finanziamento, le imprese beneficiarie devono essere costituite in forma di società per azioni e devono impegnarsi a raggiungere, mantenere o migliorare un livello soglia di solidità patrimoniale, rappresentato dall’indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette). Tale valore è posto uguale a 0,65. L’intervento agevolativo sarà, in particolare, diretto:

  • a migliorare l’indice di copertura delle immobilizzazioni, se dall’ultimo bilancio approvato risulta inferiore al livello soglia;
  • oppure a mantenere o superare tale livello, se dall’ultimo bilancio approvato risulta uguale o superiore al limite di 0,65.

Il finanziamento, erogato al tasso di riferimento vigente al momento della concessione, è attribuito nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente, risultante dall’ultimo bilancio approvato. In ogni caso, non potrà essere superiore all’importo di 500.000 euro.
Le imprese potranno accedere all’intervento attraverso due distinte fasi. La prima fase decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio dopo la data di decorrenza. Nel caso in cui le imprese non accedono alla fase successiva, il finanziamento dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione entro tre mesi dall’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della prima fase. Qualora l’indice di copertura delle immobilizzazioni fosse inferiore al livello soglia è necessario produrre una fideiussione bancaria o equivalente garanzia, in caso contrario (rapporto uguale o superiore a 0,65) è sufficiente l’impegno dell’impresa a non ridurre l’indice al di sotto del livello risultante dall’ultimo bilancio approvato, sulla base del quale è stata sancita l’ammissione all’intervento. Inoltre, se al termine della prima fase, pur nel rispetto del livello soglia, si registra una diminuzione dell’indice di ingresso, si dovrà provvedere al rimborso del finanziamento entro il termine dei tre mesi precedentemente fissato e al tasso di riferimento. Si fa eccezione per le riduzioni che avvengono nel limite del 5% (rispettando comunque il livello soglia). In tale circostanza, le imprese interessate possono richiedere, previa presentazione di opportuna garanzia, il prolungamento di un esercizio della prima fase, in modo da poter raggiungere il valore dell’indice di ingresso.
L’accesso alla seconda fase è previsto per le sole imprese che raggiungono, nell’arco della prima, il livello soglia o mantengono il valore di ingresso. La seconda tappa della procedura termina con il totale rimborso del finanziamento, da effettuare in cinque anni a un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, purché non inferiore allo 0,5% annuo. Se durante tale fase si verifica una riduzione rispetto al valore di ingresso dell’indice di copertura, il rimborso avverrà al tasso di riferimento fino al ripristino dell’indice di copertura di ingresso. In alternativa, potrà essere presentata la fideiussione bancaria o garanzia equivalente a copertura dell’importo in essere e, comunque, fino al raggiungimento del valore iniziale dell’indice.
Come anticipato, anche per tale tipologia di intervento tutte le disposizioni per l’effettiva operatività del’aiuto saranno definiti con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

Sintesi delle nuove misure agevolative

Intervento

Principali caratteristiche

Programmi rivolti alla creazione di presenza stabile nei mercati di riferimento

  • Programma di spesa rivolto a Paesi che non sono membri dell’Unione europea.
  • Apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.
  • Il programma può avere ad oggetto la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
  • Finanziamento agevolato che può coprire fino all’85% dell’importo delle spese preventivate, al tasso del 15% di quello di riferimento e, comunque, non inferiore allo 0,50% annuo.

Studi di fattibilità, prefattibilità e programmi di assistenza tecnica

  • Iniziative che devono riguardare il settore di attività del richiedente.
  • I programmi di assistenza tecnica devono essere relativi a investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.
  • Finanziamento agevolato che può coprire fino al 100% dell’importo delle spese preventivate, al tasso del 15% di quello di riferimento e, comunque, non inferiore allo 0,50% annuo.

finanziamento per la solidità patrimoniale delle PMI

  • Destinatari PMI (costituite in SPA) che hanno realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.
  • Finanziamento pari al 25% del patrimonio netto dell’impresa al tasso di riferimento vigente al momento della concessione, di importo non superiore a 500.000 euro.
  • Verifica del livello soglia di solidità patrimoniale, al fine di migliorarlo, se inferiore a 0,65, o mantenerlo oppure incrementarlo se uguale o superiore a 0,65.
  • Prima fase: per le imprese che non accedono alla seconda fase, il finanziamento dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione entro tre mesi dall’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della prima fase.
  • Seconda fase (solo Pmi che raggiungono, nell’arco della prima, il livello soglia o mantengono o migliorano il valore di ingresso): rimborso del finanziamento, da effettuare in cinque anni a un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento, purché non inferiore allo 0,5% annuo.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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