Le agevolazioni per il datore di lavoro nel decreto “milleproroghe”

Panoramica sulle novità del decreto

Una carrellata delle novità che interessano i datori di lavoro contenute nel provvedimento divenuto definitivo, in particolare quelle legate al sistema delle agevolazioni



Il D.L. n. 248/2007, c.d. decreto “mille proroghe”, è stato definitivamente convertito in legge con sostanziali modifiche e integrazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008.


Il provvedimento raccoglie una serie di disposizioni dal contenuto eterogeneo, dal trattamento economico del settore cooperativo ai riposi del personale sanitario, nonché prevede la proroga per le procedure di emersione del lavoro nero e di stabilizzazione delle collaborazioni a progetto. Oltre a evidenziare le novità, o le proroghe, che riconoscono determinate agevolazioni al datore di lavoro, si riepilogano tutte le novità riguardanti i rapporti di lavoro.



Regolarizzazione del lavoro nero
L’art. 7, comma 2, proroga al 30 settembre 2008 il termine per accedere alla procedura agevolata di regolarizzazione di vigenti rapporti di lavoro subordinati irregolari in nero, precedentemente fissato al 30 settembre 2007 dalla legge 296/06 (Finanziaria 2007).


La riapertura del termine non modifica la procedura e le modalità di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, per le quali si deve far riferimento all’art. 1, commi 1192-1201, della legge n. 296/2006, nonché alle istruzioni operative fornite dall’Inps con la circolare n. 116/2007. Possono ricorrere alla procedura di emersione anche i datori di lavoro che sono stati sanzionati a seguito di una verifica ispettiva, purché alle sanzioni amministrative e civili irrogate non siano conseguiti provvedimenti giurisdizionali e amministrativi definitivi. Viceversa non può essere utilizzata per rapporti di lavoro irregolari già conclusi.


In sintesi, la procedura di emersione è costituita dalle seguenti fasi:
– accordo aziendale tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in assenza, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’accordo sindacale deve comprendere la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni di irregolarità. Le generalità dei lavoratori che si intendono regolarizzare e i periodi in nero da sanare, contenuti nell’accordo raggiunto, andranno inseriti nell’istanza da indirizzare all’Inps;


– accordi individuali con i lavoratori da regolarizzare (artt. 410 e 411 c.p.v.). Le transazioni individuali, una volta sottoscritte, avranno effetto conciliativo sia sulla parte economica sia sulla parte retributiva, ma non sulla parte contributiva: secondo i principi generali, non è possibile ammettere alla conciliazione partite di natura contributiva in quanto non rientrano nell’ambito della disponibilità delle parti contrattuali;


– pagamento dei contributi corrispondenti ai periodi di lavoro in nero sanati nella misura dei 2/3 dei contributi previsti dalla legge, mediante una modalità di pagamento rateale. Il mantenimento delle agevolazioni correlate alla regolarizzazione è condizionato al mantenimento in servizio del lavoratore da parte del datore di lavoro per almeno 24 mesi;


– stipulazione del contratto di lavoro. Possono essere utilizzate tutte le forme contrattuali, anche il contratto a termine pari o superiore a 24 mesi, con l’esclusione del contratto di inserimento in quanto ha una durata massima pari a 18 mesi;


– provvedimento amministrativo di accoglimento dell’istanza di emersione.



Stabilizzazione collaborazioni non genuine
La legge di conversione ha prorogato al 30 settembre 2008 anche la possibilità di utilizzare la procedura agevolata per la trasformazione dei contratti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato (durata minima 24 mesi), la c.d. “stabilizzazione” prevista dall’art. 1, comma 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006.


La procedura ricalca quanto sopra visto per l’emersione, con la differenza che deve essere effettuato il pagamento di una somma contributiva alla Gestione separata dell’Inps pari al 50% della quota di contribuzione a carico del committente, per i periodi di vigenza della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.


Sull’argomento si segnala l’importante chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro con la lettera circolare 25 marzo 2008: secondo il Ministero in relazione ai collaboratori che hanno mantenuto lo stato di disoccupazione in vigenza del contratto di collaborazione stesso, in quanto hanno percepito un reddito inferiore a quello escluso da imposizione fiscale, i datori di lavoro possono usufruire dei benefici previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (50% per 36 mesi).



Maxi sanzione
A seguito dell’intervento della legge n. 247/2007 (protocollo welfare), che ha risolto la questione della competenza a irrogare la maxi sanzione (dal 200% al 400%) per il lavoro irregolare accertato prima del 12 agosto 2006 (prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, legge n. 248/2006), chiarendo che detta competenza rimane in capo all’Agenzia delle Entrate, il provvedimento in commento provvede a spostare il termine di prescrizione al 30 giugno 2008 per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2002, consentendo così all’Agenzia delle Entrate di procedere alla definizione delle sanzioni sospese durante il conflitto di competenza tra Agenzia delle Entrate e Dpl.



Licenziamento “ad nutum” per raggiunti limiti di età
Il comma 2-bis ha definito che la stabilità del rapporto di lavoro, da intendersi come obbligo di motivare il licenziamento con giusta causa o giustificato motivo, è comunque prorogata, nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia (art. 4, comma 2, legge n. 108/1990), fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (finestre di accesso alla pensione introdotte dalla legge n. 247/2007, protocollo welfare). Trattasi di conferma legislativa di quanto anticipato dall’Inps con la circolare n. 5/08 (emanata sentito il Ministero del Lavoro).



Ammortizzatori sociali
Il provvedimento proroga a tutto il 2009, abrogando altresì il tetto massimo delle unità interessate, l’estensione degli interventi relativi a situazioni di crisi aziendali ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree obiettivi 1 e 2 del regolamento Ue 1260/99, con organico superiore a 2.000 unità, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale a seguito di processi di riconversione e di ristrutturazione.


L’indennità di mobilità è corrisposta per un massimo di 66 mesi (precedentemente 48 mesi) dalla data del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo.



Altri provvedimenti
Rateazione dei contributi per enti musicali
Il provvedimento stabilisce che allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio (da individuarsi con apposito decreto ministeriale) operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti, per l’anno 2008, un contributo complessivo di 5 milioni di euro.



Soci di cooperative. In presenza di una pluralità di contratti collettivi, le cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione dei citati contratti devono applicare dal 1° gennaio 2008 ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.



Appalti e acquisizione di personale. La legge di conversione ha stabilito che l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 (norme in materia di riduzione del personale, licenziamenti collettivi) nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai Ccnl di settore.



Riposo giornaliero del personale sanitario. La legge di conversione ha stabilito che l’esclusione dall’applicazione dell’art. 7 (riposi giornalieri) del personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della sicurezza sul lavoro (art. 17, comma 6-bis, D.Lgs. n. 66/2003, inserito dall’art. 3, comma 85, della legge n. 244/2007), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.



Credito d’imposta per nuovi assunti al Sud nel 2008. La legge di conversione ha stabilito che per l’applicazione del credito d’imposta per le assunzioni in soprannumero e a tempo indeterminato nelle regioni del sud più Abruzzo e Molise, introdotto dalla finanziaria 2008, non è più necessario attendere l’autorizzazione.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)


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