La detassazione per il settore delle imprese tessili

Il Dl 40/10 prevede per il settore tessile l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore degli investimenti sostenuti per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di campionari

Dal Dl 40/10 (c.d. decreto incentivi) arrivano buone notizie per il settore tessile. L’articolo 4, nei commi da 2 a 4, infatti, disegna un incentivo ad hoc appositamente per tale divisione, segnatamente alle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo propedeutiche alla realizzazione di nuovi campionari.
La notizia non può che far piacere alle imprese del comparto. Nel 2009, infatti, i ricavi delle aziende del mercato in esame sono scesi ancora (l’intera filiera ha perso oltre il 20% del fatturato globale e dell’export) e, in conseguenza di tale declino, le imprese appartenenti al settore hanno registrato un brusco freno nelle attività, con una crisi di liquidità che ha messo a repentaglio gli investimenti in ricerca e sviluppo. Va da se, infatti, che la spesa in R&S del tessile sia diventata discriminante rispetto alla possibilità dello stesso di contrapporsi alla crescente concorrenza da parte dei concorrenti asiatici, i cui minori costi di produzione possono essere affrontati solo con una maggiore attenzione all’innovazione ed alla qualità del prodotto.
Dall’agevolazione studiata dall’Esecutivo ci si aspetta, quindi, un supporto specifico al rilancio creativo, in un momento storico in cui, come detto, investire nella realizzazione di nuovi prototipi diventa un’impresa sempre più ardua.


Soggetti beneficiari dell’incentivo
Stando alle indicazioni normative, ad avere accesso all’agevolazione saranno le sole imprese nazionali appartenenti alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura giuridica.
Nella divisione 13 rientrano le imprese impegnate nella preparazione e la filatura di fibre tessili, compresa la tessitura di materie tessili, il finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario, e la fabbricazione di articoli in tessuto, diversi dagli articoli di vestiario (ad esempio: biancheria da casa, coperte, scendiletto, corde eccetera).
Quanto alla divisione 14, essa ospita tutti i tipi di sartoria (abiti confezionati o su misura), in qualsiasi materiale (ad esempio: pelle, tessuto, tessuti a maglia eccetera), tutti gli articoli di abbigliamento (ad esempio: indumenti esterni, biancheria per uomo, donna e bambino; indumenti da lavoro, abbigliamento da città o casual eccetera) e gli accessori.


Oggetto dell’agevolazione
Rientrano nei costi agevolabili, quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo legati alla realizzazione di campionari. Si tratta, in pratica, della spesa afferente la ricerca, l’ideazione estetica e la realizzazione del prototipo in conseguenza di attività svolte nelle fasi che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e che siano collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi.
Anche se si rimane in attesa di una specifica circolare esplicativa al riguardo, è legittimo supporre che le spese agevolabili saranno quelle legate al personale interno, alle prestazioni di professionisti esterni, ai materiali utilizzati, alle attrezzature tecniche impiegate e ai fabbricati, nella misura in cui sono utilizzati nelle attività previste. Questo, almeno, se la normativa in esame vorrà replicare le linee guida del bonus ricerca contenuto nella finanziaria per il 2007.


Misura dell’agevolazione
Come spiegato dal comma 2 dell’art. 4 del Dl n. 40, l’agevolazione sarà fruibile attraverso una detassazione Irpef o Ires pari al 100% delle spese ammissibili.
L’agevolazione sarà utilizzabile esclusivamente in sede di saldo delle imposte dovute per il 2010. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti, in ogni caso, l’acconto dell’Irpef e dell’Ires dovrà calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza dell’agevolazione.
Le spese agevolate sono tutte quelle sostenute nell’anno 2010.
La norma, tuttavia, ha fissato un tetto massimo di agevolazione per ciascuna impresa, che corrisponde ai 200.000 euro dettati da c.d. regime de minimis.
Si ricorda che il calcolo dell’agevolazione, in base a tale regolamento, impone di tenere in considerazione tutti gli aiuti ottenuti a titolo di tale regime nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, tenendo, appunto, conto che il totale non potrà superare i 200.000 euro.


Modalità di accesso al beneficio
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 53639/10, ha già delineato la procedura di accesso all’agevolazione.
La norma, infatti, mette a disposizione delle imprese del settore tessile l’importo complessivo di 70 milioni di euro. Sarà, quindi, necessario, avviare una specifica procedura telematica che consenta la distribuzione di detti fondi fra tutte le imprese richiedenti.
Nel caso in esame, l’Esecutivo ha deciso di dare vita ad un criterio alternativo di attribuzione dell’agevolazione. Normalmente, infatti, il canale telematico distribuisce le risorse in base ad un rigido criterio cronologico, premiando le imprese più “veloci” nella presentazione dell’istanza.
Questa volta, invece, si è deciso di premiare indistintamente tutte le imprese richiedenti. Pertanto, qualora le risorse messe a disposizione risultassero inferiori a quelle richieste complessivamente, il sistema provvederà ad una distribuzione proporzionale delle stesse fra tutte le imprese che hanno prodotto l’istanza telematica.
Il modello di richiesta (Crt) andrà presentato esclusivamente per via telematica dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, tramite Entratel o, per i soggetti non abilitati, tramite Internet:



  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
  • tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Come ricordano le istruzioni, si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o dalla società controllata o tramite altra società controllata per più del 50% del capitale);
  • tramite professionisti, associazioni di categoria, Caf e ogni altro soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, del Dpr 322/98.


In ordine a quest’ultima modalità di presentazione, le istruzioni precisano che l’intermediario deve rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.
Le istruzioni per la compilazione della comunicazione ricordano altresì che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia e che la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Fermo restando quanto esposto, la trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione deve avvenire utilizzando il software denominato “AGEVOLAZIONECRT”, che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 20 novembre 2010.
Il modello Crt è costituito da un frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi dell’impresa richiedente nonché la sottoscrizione della comunicazione da parte della stessa, e dal quadro A, contenente i dati relativi all’ammontare degli investimenti agevolabili (effettuati o da effettuare nel 2010), al risparmio d’imposta e al luogo di svolgimento della ricerca.
Al fine di fruire del beneficio fiscale, l’impresa deve altresì dichiarare, in apposita sezione del frontespizio, di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

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