IVA: acquisti intracomunitari non imponibili ed esenti

ACQUISTI INTRACOMUNITARI NON IMPONIBILI Sono non imponibili gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile in base: • all’art. 8, D.P.R. n. 633/1972, che riguarda le cessioni all’esportazione, comprese …

ACQUISTI INTRACOMUNITARI NON IMPONIBILI

Sono non imponibili gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile in base:
• all’art. 8, D.P.R. n. 633/1972, che riguarda le cessioni all’esportazione, comprese le cessioni ad esportatori abituali che si avvalgono del c.d. plafond;
• all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, che riguarda le operzioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
• all’art. 9, D.P.R. n. 633/1972, che riguarda i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Cessioni di rottami e simili
L’art. 42, c. 1, menziona anche l’art. 74, cc. 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972, che riguarda le cessioni di rottami e simili. Tuttavia, il riferimento è da ritenere superato, posto che le cessioni di rottami non sono più non imponibili a seguito delle modifiche apportate al predetto art. 74 dall’art. 35, D.L. n. 269/2003 (circ. 21.6.2004, n. 28, par. 12.5).

La ratio della disposizione è di riservare alle operazioni intracomunitarie un trattamento analogo a quello delle operazioni effettuate all’interno dello Stato (circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.4).
In particolare, la disposizione rappresenta l’analogo in tema di acquisti intracomunitari di quella che stabilisce la disapplicazione dell’imposta alle importazioni (art. 68, c. 1, lett. a, D.P.R. n.
633/1972). Peraltro, il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, è troppo generico e va quindi circoscritto.
Cessioni all’esportazione – Poiché le cessioni all’esportazioni sono non imponibili non in quanto riguardino beni particolari, bensì in quanto i beni sono ceduti all’estero (al di fuori della UE), è chiaro che la non imponibilità di cui all’art. 8, D.P.R. n. 633/1972 può riguardare gli acquisti intracomunitari limitatamente all’ipotesi degli acquisti di beni effettuati dagli esportatori abituali con utlizzo del c.d. plafond.
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione – Poiché tra le operazioni assimilate alle esportazioni figurano sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, è chiaro che la non imponibilità di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, può riguardare gli acquisti intracomunitari limitatamente alle ipotesi di cessioni di beni assimilate alle cessioni alle esportazioni, cioè può riguardare gli acquisti intracomunitari di navi, aeromobili e beni relativi.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali – Poiché i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali rappresentano tutti ipotesi di prestazioni di servizi, è chiaro che la non imponibilità di cui all’art. 9, D.P.R. n. 633/1972 non può riguardare gli acquisti intracomunitari (che invece consistono in cessioni di beni) e quindi il rinvio contenuto nell’art. 42, D.L. n. 331/1993 deve essere considerato frutto di una svista del legislatore.
Trattati, sedi e rappresentanti diplomatici e organismi internazionali – Le operazioni agevolate da trattati internazionali e quelle effettuate nei confronti di sedi e rappresentanze diplomatiche o determinati organismi internazionali sono assimilate alle operazioni di cui agli artt. in cui costituiscano acquisti intracomunitari.
Altre operazioni non imponibili – Secondo l’amministrazione finanziaria (circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4 ) le disposizioni che prevedono la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni si applicano agli acquisti intracomunitari anche in mancanza di uno specifico richiamo da parte dell’art. 42, D.L. n. 331/1993. Invero, l’amministrazione si riferisce agli acquisti di pubblicazioni estere effettuati dalle biblioteche universitarie, ma è chiaro che il principio, se vale, non può che essere generale.

Art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4

ACQUISTI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

La facoltà degli esportatori abituali di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA secondo il meccanismo del plafond si applica anche agli acquisti intracomunitari.

Art. 42, cc. 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972; circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4

NAVI, AEROMOBILI E BENI RELATIVI

Non sono soggetti a IVA gli acquisti intracomunitari di quelle navi, di quegli aeromobili e di quei beni ad essi destinati la cui cessione è operazione assimilata alle esportazioni e quindi è non imponibile. In particolare non sono soggetti a IVA:
• gli acquisti intracomunitari di navi destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto;
• gli acquisti intracomunitari di aeromobili da parte di imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
• gli acquisti intracomunitari di navi e aeromobili, compresi i satelliti, da parte di organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica;
• gli acquisti intracomunitari di beni destinati alle predette navi e aeromobili.

Art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993; art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972; circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4

TRATTATI SEDI E RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI
E ORGANISMI INTERNAZIONALI

Poiché sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, rientrano nella previsione di cui all’art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993, le operazioni:
• agevolate dai trattati internazionali;
• effettuate nei confronti di sedi e rappresentanti diplonatici e consolari;
• effettuate nei confronti di determinati organismi internazionali.
Pertanto, tali operazioni devono considerarsi ugualmente non imponibili nel caso in cui costituiscano acquisti intracomunitari.

Art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993; art. 72, D.P.R. n. 633/1972

ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Secondo l’amministrazione finanziaria (circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4 ) le disposizioni che prevedono la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni si applicano agli acquisti intracomunitari anche in mancanza di uno specifico richiamo da parte dell’art. 42, D.L. n. 331/1993.
In tale (dubbia) prospettiva dovrebbero ritenersi non imponibili:
• gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere effettuati dalle biblioteche universitarie;
• gli acquisti intracomunitari di beni destinati a finalità umanitarie effettuati da amministrazioni dello Stato o da ONG.

Art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4

ACQUISTI INTRACOMUNITARI ESENTI

BENI LA CUI CESSIONE È ESENTE

Non sono soggetti a IVA gli acquisti intracomunitari di beni nei casi e alle condizioni in cui la cessione in Italia è esente da IVA a norma dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
L’esenzione si applica a condizione che in sede di acquisto intracomunitario ricorrano, mutatis mutandis, i requisiti richiesti per l’esenzione (ad esempio, se l’esenzione dipende dalla naturadel soggetto cessionario, tale requisito va riferito all’acquirente intracomunitario).
Cessioni esenti in base ad altre disposizioni – Sebbene l’art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993, richiami le cessione esenti “a norma dell’art. 10” del D.P.R. n. 633/1972, l’amministrazione finanziaria (circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4 ) ritiene che le disposizioni del predetto art. 42 si applichino agli acquisti intracomunitari anche in mancanza di uno specifico richiamo (invero l’amministrazione si riferisce agli acquisti non imponibili di pubblicazioni estere effettuati dalle biblioteche universitarie, ma è chiaro che il principio, se vale, non può che essere generale. In tale (dubbia) prospettiva dovrebbero ritenersi esenti anche gli acquisti intracomunitari la cui cessione in Italia è esente in base a disposizioni diverse dall’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

Art. 42, c. 1, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1993, n. 13, par. B.1.4

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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