Fattura: contenuto e modalità di emissione

I soggetti passivi Iva hanno l’obbligo di certificare le operazioni effettuate che rientrano nel campo di applicazione del tributo, mediante l’emissione di determinati documenti

I soggetti passivi Iva hanno l’obbligo di certificare le operazioni effettuate che rientrano nel campo di applicazione del tributo, mediante l’emissione di determinati documenti (la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, il documento di consegna, etc.).
La fattura è il documento principale mediante il quale vengono documentate le operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, esenti e non imponibili) e costituisce il necessario presupposto per l’applicazione dei principi della “rivalsa” e della “detrazione” (ris. 17.6.2002, n. 190/E). E’ possibile certificare con fattura riepilogativa le diverse operazioni compiute lo stesso giorno verso lo stesso cliente (art. 21, c. 3, D.P.R. n. 633/1972; circ. 19.10.2005, n. 45).

Obbligo di emissione
I soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva devono emettere la fattura.
Solo in limitate ipotesi (ad es., per la cd. “autofattura” – v. anche oltre), ferma restando la responsabilità del cedente o del prestatore, la fattura deve essere emessa dal cessionario o dal committente.
La fattura può avere anche la forma di nota, conto, parcella e simili, purchè presenti gli elementi richiesti obbligatoriamente ai fini della fattura. Pertanto, se il contribuente emette un documento qualificandolo come avviso di parcella, ma avente tutte le caratteristiche della fattura e, quindi, anche con l’indicazione separata dell’Iva, questo documento dovrà essere trattato come una normale fattura e, pertanto, farà sorgere l’obbligo di registrazione e di versamento dell’imposta, indipendentemente dalla diversa natura e funzione che il soggetto emittente intendeva attribuirgli (C.T.C. 12.5.1990, n. 3592).

Esonero dall’emissione della fattura
Sono esonerati dall’obbligo di emettere la fattura:
– i commercianti al minuto ed assimilati, che sono tenuti solo alla certificazione dei corrispettivi, rimanendo obbligati all’emissione della fattura soltanto se sia espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
– i soggetti che effettuano operazioni esenti relative al lotto, lotterie e assimilate;
– gli enti e le società che effettuano operazioni di credito e di finanziamento in favore di propri dipendenti in conformità a disposizioni di legge o regolamento, di contratti collettivi ovvero di accordi o regolamenti aziendali;
– i seguenti soggetti (per i quali permane l’obbligo di emettere la fattura in caso di richiesta da parte del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione):
a) aziende di credito (D.M. 12.4.1979);
b) esattori comunali e consorziali (D.M. 2.12.1980 – nonché per la riscossione a mezzo ruolo dei corrispettivi per la somministrazione di acqua D.M. 16.12.1980);
c) imprese assicuratrici (D.M. 30.5.1989);
d) imprese fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, vapore, teleriscaldamento urbano, o servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di depurazione e fognatura, di lampade votive nei cimiteri (D.M. 24.10.2000, n. 370):
e) società ed enti concessionari di autostrade (D.M. 20.7.1979);
f) esercenti servizi di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22.12.1980);
g) gestori di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine (D.M. 19.9.1990; D.M. 18.3.1991);
h) notai (per le prestazioni per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi dell decreto del Ministro di grazia e giustizia 30.12.1980, nonché per i protesti di cambiali e di assegni bancari: D.M. 25.9.1981);
i) croce Rossa Italiana (D.M. 4.3.1976);
l) pubbliche amministrazioni per operazioni relative ai viaggi e giri turistici effettuate nei confronti di particolari soggetti in possesso di determinati requisiti (D.M. 7.7.1998);
m) i seguenti soggetti, ai quali si applicano regimi speciali:
1) produttori agricoli;
2) gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti;
3) raccoglitori ambulanti di rottami;
4) venditori di libri, giornali e periodici;
5) venditori di generi di monopolio;
6) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici;
7) esercenti la vendita al pubblico di biglietti di trasporto e tagliandi per parcheggi;
8) associazioni sportive.

Contenuto
Elementi obbligatori
Gli elementi che devono essere indicati nella fattura sono:
1) data di emissione e numero progressivo per anno solare; per data di emissione deve intendersi la data indicata in fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o di spedizione; sono ammesse più serie di numerazione in ragione delle esigenze del soggetto passivo Iva (ad es. per tipo di prodotto o per diverse zone di vendita, etc.); nell’ambito di ciascuna serie, tuttavia, la numerazione deve essere progressiva; è ammissibile l’adozione di una numerazione progressiva mensile (ris. 4.2.1998, n. 4/E).
2) dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione. Per le imprese, società o enti: ditta, denominazione o ragione sociale; per le persone fisiche: il nome e il cognome. Inoltre deve essere indicata la residenza o il domicilio ovvero i dati del rappresentante fiscale e l’ubicazione della stabile organizzazione (per i soggetti non residenti);
3) numero di partita Iva e codice fiscale del cedente o del prestatore: l’indicazione del numero di partita IVA assorbe l’onere di indicare il numero di codice fiscale (circ. 3.8.1982, n. 64/351942). Nel caso di operazioni intracomunitarie è anche necessaria l’indicazione della partita IVA dei committenti o cessionari preceduta dal codice identificativo dello Stato;
4) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; non è ammessa alcuna indicazione generica che non consenta di individuare i beni ceduti o le prestazioni rese (ris. 3.5.1995, n. 111; ris. 6.5.1998, n. 117/E); è possibile indicare la natura e la qualità della merce mediante un codice, purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici (ris. 10.5.1975, n. 504522);
5) i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
6) il valore normale degli altri beni ceduti a titolo sconto, premio o abbuono;
7) l’aliquota Iva applicata, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile; gli importi devono essere arrotondati al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore a € 0,005 e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (ad es. € 9,365 = € 9,37, mentre € 9,364 = € 9,36). I decimali vanno indicati anche quando sono pari a zero. L’imposta deve essere sempre indicata in euro, anche se gli altri importi sono indicati in diversa valuta (art. 21, c. 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
8) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente il servizio qualora siano debitori di imposta in luogo del cedente o del prestatore con l’indicazione della relativa norma di riferimento (ciò accade, nell’ipotesi di c.d. “reverge charge”, in relazione alle cessioni di oro da investimento e assimilate; in tale tipologia di operazioni nella fattura occorre citare l’art. 7, c. 5, D.P.R. n. 633/1972);
9) in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, è richiesta l’indicazione della data della prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e del numero di chilometri percorsi, delle ore navigate o di quelle volate;
10) annotazione del fatto che la fattura è stata compilata dal cliente o, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo, qualora venga utilizzata tale facoltà.

Fattura con aliquote diverse
Se la fattura è relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta con aliquote diverse gli elementi necessari alla determinazione della base imponibile e dell’imposta devono essere indicati distintamente.

Confezioni contenenti diversi prodotti
Per le confezioni contenenti prodotti soggetti a diverse aliquote è possibile inviare una fattura sola contenente (circ. 24.3.1992, n. 19) i seguenti dati:
– tipo di confezione ceduta (senza elencare tutti i singoli beni che la costituiscono);
– prezzo complessivo;
– importi imponibili soggetti alle diverse aliquote;
– corrispondenti ammontari d’imposta;
– estremi dell’autorizzazione ministeriale (considerato che la circ. 24.3.1992, n. 19 ha previsto, in via generalizzata, tale autorizzazione è sufficiente citare gli estremi di tale circolare);
– estremi dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio competente di un documento contenente la descrizione analitica dei vari tipi di confezioni e i computi relativi alle diverse aliquote Iva applicate.

Imposta di bollo
Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi per operazioni assoggettate ad IVA (art. 6, Tabella, allegato B, D.P.R. n. 642/1972). L’esenzione dall’imposta di bollo non si applica, tuttavia, ai corrispettivi esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 o fuori dal campo di applicazione dell’Iva, superiori ad € 77,47 (art. 13, D.P.R. n. 642/1972); in tal caso, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 1,29 per ciascuna fattura.
Le fatture tra organi della pubblica amministrazione (Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi e associazioni, comunità montane etc.) sono sempre esenti dall’imposta di bollo, anche se si tratta di operazioni esenti o fuori dal campo di applicazione dell’IVA superiori alla predetta soglia (ris. 3.7.2001, n. 98/E).

Emissione
Modalità di emissione
Per emissione della fattura si intende la formazione e consegna o spedizione al destinatario.
Se la fattura è emessa in forma cartacea, occorre predisporre un duplice esemplare, di cui uno è conservato dal cedente o dal prestatore e l’altro è consegnato o spedito al cessionario o al committente.
Se la fattura è emessa in forma elettronica è sufficiente un unico esemplare.
Eventuali altre copie del documento devono essere appositamente contrassegnate come “secondo originale” o altra dizione equivalente che le distingua dall’unico o duplice esemplare.

Spese di emissione
Colui che emette la fattura non può addebitare alla controparte le spese di emissione del documento e dei conseguenti adempimenti e formalità (art. 21, c. 8, D.P.R. n. 633/1972). Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso il riaddebito delle spese per l’invio a domicilio delle bollette telefoniche (ris. 28.11.1975, n. 503348; ris. 7.7.1978, n. 362083).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome