Contributi in conto capitale in conto impianti

I contributi consistono in somme di denaro o altri valori conseguiti dall’impresa a fronte dello svolgimento della propria attività

I contributi consistono in somme di denaro o altri valori conseguiti dall’impresa a fronte dello svolgimento della propria attività; possono provenire da privati o da enti pubblici e possono essere in denaro o in natura (nel qual caso rileva il valore normale).
I contributi si distinguono dalle liberalità, in quanto la loro attribuzione non è a titolo gratuito, ma sono dovuti all’impresa:
a) in base a contratto;
b) ovvero, in base ad una disposizione di legge.
I contributi spettanti all’impresa in base a contratto e quelli spettanti in conto esercizio a norma di legge (che hanno la funzione di diminuire i costi di esercizio) danno luogo a ricavi.
I contributi spettanti a norma di legge, diversi da quelli in conto esercizio possono essere:
1) contributi in conto capitale, che hanno lo scopo di incrementare il patrimonio dell’impresa e non si ricollegano all’obbligo di effettuare specifici investimenti;
2) contributi in conto impianti, che sono attribuiti per l’acquisto di beni ammortizzabili.

Contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito in base al “principio di cassa”, ma possono essere rateizzati, poiché, a scelta del contribuente, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell’esercizio e nei successivi esercizi, ma non oltre il quarto. La scelta di “rateizzare” viene effettuata compilando un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso è tassabile nel periodo d’imposta in cui si verifica la condizione. I contributi soggetti a condizione risolutiva rilevano nell’esercizio in cui vengono incassati, come se tale condizione non fosse stata apposta. Se il contributo consiste nell’attribuzione di un credito d’imposta, lo stesso si considera incassato quando il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte (Istr. Mod. Unico).

Casistica
– I contributi erogati dalla regione a norma di legge in conto capitale sono sopravvenienze attive (circ. 27.5.1994, n. 73/E);
– i contributi ricevuti come sovrapprezzo di vendita dai produttori ed importatori di batterie sono contributi in conto capitale (ris. 3.11.1995, n. 263/E);
– in caso di scissione societaria, non esiste una connessione diretta tra la riserva in sospensione d’imposta per contributi in conto capitale e gli elementi patrimoniali della società scissa non trasferiti (ris. 6.2.1998, n. 5/E).

Contributi in conto impianti
I contributi destinati per legge all’acquisto di beni ammortizzabili non danno luogo a ricavi, né a sopravvenienze attive (poiché non espressamente ricompresi nelle suddette categorie), ma concorrono alla formazione del reddito per competenza.
Le modalità di tassazione di tali contributi derivano dalla scelta per uno dei due sistemi di contabilizzazione del contributo e dell’impianto. In particolare la contabilizzazione può essere “al netto” ovvero “al lordo”:
a) se il costo di acquisto del bene è contabilizzato al netto del contributo, quest’ultimo concorre alla formazione del reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi di imposta di durata dell’ammortamento;
b) se il costo di acquisto del bene è contabilizzato al lordo del contributo, quest’ultimo è imputato al conto economico e, attraverso la tecnica contabile dei risconti, concorre al reddito per quote proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento del bene dedotte in ciascun esercizio. In particolare, se l’ammortamento contabile è superiore a quello fiscalmente deducibile, oltre a rinviare la deduzione di tale eccedenza (con una variazione in aumento), si rinvia anche la tassazione di una parte proporzionale della quota di contributo imputata al conto economico. Per contro, se l’ammortamento contabile è inferiore a quello fiscale, si recupera a tassazione la quota di contributo (non imputata al conto economico) proporzionale a tale eccedenza.
Nel caso in cui l’importo del contributo è superiore al costo dell’impianto (come avviene quando il contributo copre anche l’Iva detraibile), l’eccedenza costituisce una sopravvenienza attiva, tassabile nel periodo d’imposta in cui inizia l’ammortamento del medesimo.

Contributi a destinazione mista – Nei casi di contributi relativi a piani di investimento che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, sia spese di diversa natura, quali spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato e:
– se il contributo è determinato sotto forma di una percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l’una e l’altra categoria di spesa, alla parte in conto impianti si applicano le regole proprie della tassazione dei contributi in conto impianti;
– in mancanza di criteri obbiettivi per la ripartizione, l’intero importo del contributo erogato deve essere assoggettato alla disciplina dei contributi in conto capitale (se l’erogazione è in conto impianti e in conto capitale) o in conto esercizio (se l’erogazione è in conto impianti e in conto esercizio.

Contributi in conto leasing – I contributi in conto leasing (o in conto canoni) si considerano:
– in conto impianti, se il leasing è volto ad acquistare la proprietà del bene;
– in conto esercizio, se il leasing è volto ad acquisire la mera disponibilità del bene (c.d. leasing operativo).
In entrambi i casi i contributi concorrono a formare il reddito in proporzione dell’importo dei canoni dedotti in ciascun esercizio.

Contributi concessi a favore di investimenti in territori montani e per la realizzazione di investimenti produttivi nel Mezzogiorno
Per i contributi concessi per la realizzazione di investimenti in territori montani (di cui alla L. n. 97/1994) e nel Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) prima dell’esercizio 1998, si applica il previgente regime fiscale che prevedeva:
a) il beneficio della sospensione d’imposta nel limite del 50% dei contributi, purché accantonati in apposita riserva;
b) la tassazione della parte dei contributi non accantonata, nell’esercizio di incasso o in quote costanti nell’esercizio di incasso e nei successivi ma non oltre il quarto.
La restituzione del contributo al concedente determina la deduzione fiscale secondo gli stessi criteri con i quali il contributo era stato imputato ai fini della tassazione (per la restituzione dei contributi per investimenti nel Mezzogiorno, incassati entro il 1997: la metà dei contributi restituiti deve essere contabilizzata in contropartita della riserva in sospensione che, per pari ammontare, deve essere annullata senza rilevanza fiscale; l’altra metà del contributo restituito, invece, deve essere suddivisa in cinque quote, in relazione ai cinque esercizi per i quali il contributo avrebbe o ha effettivamente concorso al reddito; per i contributi per i quali la tassazione è già avvenuta si ha, nell’esercizio in cui avviene la restituzione, una sopravvenienza passiva per l’importo corrispondente).

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