Chiarimenti sulla cumulabilità della Tremonti-ter

Con la risoluzione 20.12.2010, n. 32/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’eventuale esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi realizzati dal soggetto beneficiario.

La risoluzione 132/E/10 interviene sulla possibilità di cumulo dell’agevolazione disposta dall’art. 5, commi da 1 a 3-bis, del Dl 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009 (c.d. Tremonti-ter) con altre agevolazioni a carattere fiscale e, in particolare, sulla possibilità di andare a emendare la dichiarazione dei redditi presentata – senza godere dell’incentivo – in ipotesi di acclarata compatibilità fra la deduzione fiscale in argomento ed un eventuale altro aiuto fruito.

Cenni sull’agevolazione
L’agevolazione in argomento dispone, a titolo di agevolazione, l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi realizzati dal soggetto beneficiario.

Sotto il profilo oggettivo, l’incentivo agevola, come detto, gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007). La divisione comprende non solo i macchinari e le apparecchiature, ma anche le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
Passando al novero dei soggetti beneficiari, questi sono rappresentati da:

  • persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento;
  • società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
  • consorzi tra imprese;
  • società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata;
  • società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività è svolta dalla stabile organizzazione.

Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile.
Avendo riguardo alle modalità di fruizione del beneficio, l’agevolazione opera come riduzione dell’imponibile Ires/Irpef in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini Irap.
I beni acquisiti non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l’acquisto.

Le precisazioni ministeriali
L’intervento ministeriale prende spunto dalla sollecitazione di alcune associazioni di categoria, sulla scorta di quanto disposto dalla circolare 44/E/2009, secondo cui, benché la norma di aiuto di cui si discorre non rechi una previsione generale di non cumulabilità con altre agevolazioni, rimane fondamentale andare a valutare le indicazioni contenute nelle norme disciplinanti le altre misure eventualmente fruite, allo scopo di rilevare se, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, siano queste ultime a disporre l’incumulabilità.

Più nel dettaglio, le associazioni istanti hanno chiesto al Fisco di valutare la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, attraverso la quale esporre la deduzione fiscale di cui all’art. 5 del Dl 78/2009, in tutti quei casi in cui detta deduzione non sia stata esposta nella dichiarazione originaria, per effetto della carenza di informazioni sulla possibilità di cumulo della deduzione stessa con un altro incentivo di cui ci si fosse già avvantaggiati. In molti, in effetti, hanno preferito non esporre in Unico la Tremonti-ter in considerazione del fatto che gli enti eroganti le diverse agevolazioni godute non avevano ancora fornito opportune delucidazioni sulla cumulabilità degli incentivi di propria competenza con quello riconosciuto dall’art. 5. Alcuni di tali enti, a ben vedere, si sono pronunciati solo dopo che fosse spirato il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, inibendo, di fatto, l’accesso all’agevolazione in argomento.

In merito a tale fattispecie, l’Amministrazione Finanziaria ha ricordato che, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 8-bis del Dpr 322/98, è consentito utilizzare una dichiarazione integrativa in tutti quei casi in cui si intenda correggere errori od omissioni – tra le quali anche l’omessa indicazione di debite deduzioni dall’imponibile – da cui derivi l’assoggettamento del dichiarante a oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, in base alle leggi vigenti, dovrebbero restare a suo carico, ovvero l’indicazione di un maggior reddito imponibile e, quindi, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. Si tratta, come chiarisce l’intervento dell’Agenzia, di interventi tesi a correggere elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile. Pertanto, conclude il Fisco, non può escludersi a priori che ci si possa avvalere dello strumento della dichiarazione integrativa per far emergere il diritto al godimento della deduzione fiscale ex Tremonti-ter che non sia stato debitamente evidenziato nell’ambito della dichiarazione originaria.

Il tutto perché, si legge ancora nel documento di prassi, «la mancata indicazione nella dichiarazione originaria della deduzione non può essere sic et simpliciter interpretata come espressione della volontà di rinunciare alla fruizione del beneficio», quanto, piuttosto, come un comprensibile atteggiamento prudenziale assunto dal contribuente nelle more di ricevere da enti terzi il consenso al cumulo con agevolazioni di propria competenza.

In definitiva, quindi, l’omessa indicazione in Unico della deduzione fiscale, nelle ipotesi di cui si discorre, può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata. Ove il predetto termine sia scaduto, sarà invece possibile presentare un’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, della maggiore imposta versata nel periodo di imposta nel quale non è stata operata la deduzione entro il termine di quarantotto mesi decorrenti dal termine per il pagamento del saldo di imposta.

Nelle ipotesi opposte e, cioè, nel caso in cui ci si sia avvalsi della deduzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di competenza e solo successivamente sia stato acquisito un parere negativo dal terzo ente erogante circa la cumulabilità con l’agevolazione di propria competenza, andrà comunque presentata una dichiarazione integrativa, in quanto dal recupero delle deduzioni operate emergerà un maggior reddito imponibile e, quindi, un maggior debito d’imposta o un minor credito. In tale ultimo caso (integrativa a sfavore), la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata prima dell’avvio dell’attività di controllo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, con versamento spontaneo della maggiore imposta, unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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