I cambiamenti intervenuti nella normativa dopo le pronunce della Unione europea
Le agevolazioni stabilite dall’art. 1 del decreto legge n. 269/2003
convertito nella legge n. 326/2003, la cosiddetta Tecno-Tremonti,
prevedono, per le imprese in attività dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in
vigore del decreto legge), l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa:
a) di un importo pari al 10% dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si
aggiunge il 30% dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti
nei tre periodi d’imposta precedenti.
Il beneficio spetta nei limiti del 20%
della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al
periodo di imposta cui si applicano le disposizioni in esame (ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione).
Le
suddette percentuali di deduzione si applicano anche all’ammontare delle spese
sostenute dalle piccole e medie imprese che, nell’ambito di distretti
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a 10,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per
realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.
b) del 50% delle
spese sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere
all’estero, limitatamente alla prima esposizione; c) dell’intero
importo delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti
di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati
per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di
studi;
d) dell’intero importo delle spese sostenute per la
quotazione in un mercato regolamentato. …
Cosa cambia
Ora, a seguito delle pronunce della
Commissione europea e della circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
n. 20/E del 10 maggio scorso, l’originario campo di applicazione delle spese
agevolabili previsto dal decreto n. 269/2003 è di fatto limitato; rimangono
infatti fruibili solo:
a) le agevolazioni per i costi di
ricerca e sviluppo, cioè le spese relative ad attività volte all’acquisizione di
conoscenze finalizzate a innovazioni di prodotto o di processo, le spese
relative alle attività dirette a concretizzare conoscenze mediante progettazione
e costruzione di prototipi e le spese per le sinergie nelle innovazioni
informatiche tra Pmi;
b) le agevolazioni per gli stage
aziendali.
Sono dunque escluse le spese per la partecipazione a fiere
all’estero e per le quotazioni in Borsa.
Adempimenti
L’agevolazione si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre
2003. Le imprese che operano gli investimenti detassati, ne rilevano
progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal
legale rappresentante. Questo obbligo, precisa la circolare dell’Agenzia delle
entrate, si assolve mediante la compilazione del prospetto CT del modello Unico
2005. Ulteriore obbligo di comunicazione a consuntivo, si
assolve attraverso la compilazione del quadro RJ o del prospetto RS (per i
soggetti Irpef).
L’attestazione di effettività delle spese sostenute è
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un
revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile di un centro di
assistenza fiscale. L’effettività delle spese sostenute per stage
aziendali è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.





