Studi di settore non presentati, la rettifica passa per l’integrativa

Le risposte a tutti i dubbi dei contribuenti che iniziano e chiudono un’attività nello stesso anno, non essendo soggetti agli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate
ha spiegato come si devono comportare i contribuenti che iniziano
e chiudono un’attività nello stesso anno, non soggetti agli studi di settore. I
chiarimenti contenuti nelle “Faq”, pubblicate sul sito www.agenziaentrate.it, sciolgono
i dubbi dei contribuenti che hanno ricevuto nei mesi scorsi degli inviti a
presentare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore a seguito delle modifiche alle sanzioni per l’omessa presentazione.

I contribuenti, spiega l’Agenzia, sono
tenuti a inserire in dichiarazione solo la causa di esclusione relativa all’inizio
dell’attività (codice 1) e a presentare, se previsto, il modello Ine (Indicatori di
normalità economica). Il Fisco, in generale, non può mai rettificare
autonomamente la dichiarazione del contribuente, che deve sempre presentare un’integrativa.

Nel caso in cui il
contribuente abbia commesso degli errori nella compilazione dei dati sugli studi
in Unico 2011, ad esempio non
indicando la causa di inapplicabilità, deve necessariamente presentare una
specifica dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate,
infatti, non può correggere autonomamente la
dichiarazione presentata.

Inoltre chi abbassa le saracinesche nello stesso anno in cui aveva aperto l’attività
non deve presentare il modello studi di
settore, rientrando in due dei casi in cui è esclusa l’applicazione degli studi previsti di
settore (articolo 10 della legge n. 146/1998). Dovrà invece presentare, se previsto, il
modello Ine.

L’imprenditore agricolo che, nel 2010, ha
svolto sia un’attività rientrante negli studi, con la quale ha prodotto reddito agrario, sia un’attività
di commercio al dettaglio, con cui ha realizzato reddito d’impresa, era tenuto
a presentare il modello studi solo relativamente all’attività commerciale. I
risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, infatti, possono essere usati ai fini
dell’accertamento solo riguardo ai redditi derivanti da attività d’impresa e dall’esercizio
di arti e professioni. Analogamente, il dipendente che svolge anche attività di
lavoro autonomo sarà soggetto agli studi solo riguardo al reddito proveniente dall’esercizio
di arti e professioni.

La cooperativa che, nel 2010, ha svolto
la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci non doveva presentare il
modello studi ma, se previsti, esclusivamente i parametri, barrando l’apposita casella
nel primo rigo del quadro RF di Unico. Analogamente non sono soggette a questo
obbligo le cooperative a mutualità prevalente costituite da utenti non imprenditori e che
operano esclusivamente a favore di questi ultimi. Nessun modello per gli enti non commerciali, che hanno
esercitato un’attività fuori dagli studi di settore: il segnale di warning,
in questo caso, non fa scattare nessuna comunicazione di anomalia.

L’Agenzia ha inoltre sciolto i dubbi dei contribuenti anche su altre questioni, come quella posta da una catena di centri benessere e da un commerciante di carburante per autotrazione in merito all’obbligo di presentazione e alle modalità di compilazione del modello studi.

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