Somme erogate dalla Pa, ecco quando applicare l’Iva

il Fisco detta le regole, condivise con la Ragioneria Generale dello Stato, da seguire per inquadrare, caso per caso, le somme erogate dalla Pa e tracciare il confine tra le due tipologie di pagamenti ai fini Iva.

I contributi dati dalla Pubblica amministrazione a
soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo Iva
quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per
un bene
ceduto. Al contrario, non si applica l’Iva quando chi riceve
il contributo non è
obbligato a
rendere alcuna controprestazione. Con la Circolare
34/E

il Fisco detta le regole, condivise con la Ragioneria
Generale dello Stato, da seguire per inquadrare, caso per caso,
le
somme erogate dalla Pa e tracciare il confine tra le due tipologie di pagamenti ai fini Iva, laddove
non siano immediatamente riconducibili al quadro normativo di riferimento.

La Circolare precisa che si parla di contributi pubblici quando la Pa non opera all’interno di un rapporto contrattuale, cioè
quando le erogazioni sono effettuate secondo norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti definiti. Si parla, invece, di corrispettivi quando le
erogazioni sono conseguenti alla
stipula di contratti pubblici
, oppure, al di fuori di questi, nelle ipotesi in cui ciò è
consentito dalla legislazione sulle attività negoziali delle Pa.

I pagamenti della Pa
destinati a un privato “attraggono” l’Iva se prevedono un rapporto di scambio tra i due
attori
da cui deriva un vantaggio diretto ed esclusivo per la pubblica amministrazione
perché, ad esempio, acquisisce
la proprietà
del
bene. In questo caso, infatti, ci si trova davanti a una prestazione e controprestazione che rientra nello schema contrattuale.

Le erogazioni della pubblica amministrazione rientrano invece nell’ambito del rapporto contrattuale
quando in convenzione, anche tramite norme di rinvio, sono presenti clausole risolutive o
di penalità
per
inadempimento
. L’Agenzia precisa che anche se mancano queste clausole ci si può comunque trovare
di fronte a un’erogazione corrispettiva. L’attività finanziata, infatti, può comunque concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento comporterebbe
una responsabilità contrattuale.

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