Sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili del 2009

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, ha reso disponibili le risorse finanziarie per l’applicazione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili, previste dal contratto collettivo di secondo livello, corrisposte nel 2009

IN SINTESI

Beneficiari
I datori di lavoro che hanno stipulato contratti collettivi di secondo livello. Sono escluse dal beneficio in questione le pubbliche amministrazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’Aran. Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti – nell’anno solare di riferimento – trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Dl 338/89 (conv. legge 389/89)

Agevolazione
L’ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato entro il limite massimo (per l’anno 2009) del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore;
Lo sgravio contributivo per il datore di lavoro è fissato in 25 punti percentuali;
Lo sgravio contributivo per il lavoratore è pari all’intero valore della contribuzione a suo carico

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Procedura
I datori di lavoro interessati devono presentare, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un’apposita istanza all’Inps (anche per i lavoratori iscritti ad altri enti di previdenza), a partire dal giorno e dall’ora che verranno comunicati, con apposto messaggio dell’Istituto previdenziale. Il recupero delle somme spettanti potrà avvenire solo dopo l’avvenuta ricezione del provvedimento di ammissione

Difficoltà
Nel caso in cui la copertura finanziaria non risulti sufficiente, l’Inps, ferma restando l’ammissione di tutte le domande, provvederà alla riduzione proporzionale del beneficio. I datori di lavoro non in regola con le norme contributive e contrattuali non potranno usufruire dell’incentivo

Costi
Nessuno

IN DETTAGLIO

Normativa

  • Legge 247/07
  • Dm 17.12.2009
  • Circolare Inps 39/10

Per informazioni

  • www.lavoro.gov.it ;
  • – www.inps.it

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, con decreto del 17 dicembre 2009 (in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2010) ha sbloccato le risorse (650 milioni di euro: 62,5% per i contratti aziendali – 37,5% per i contratti territoriali), stanziate dall’art. 1, comma 67, della legge 247/07, per l’applicazione dello sgravio contributivo (25 punti percentuali per il datore di lavoro – totale per la quota a carico dei lavoratori) applicabile alla contribuzione dovuta sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello corrisposte nel 2009.
Le condizioni, la procedura e le novità rispetto al 2008, per l’applicazione del predetto sgravio, fissate dal citato decreto 17 dicembre 2009 sono le seguenti:

  • lo sgravio contributivo può essere applicato sulla quota costituita dalle citate erogazioni variabili nella misura del 2,25% (per l’anno 2008, il tetto era fissato al 3%) della retribuzione contrattuale percepita dai singoli lavoratori interessati;
  • la concessione dello sgravio è subordinata, come di consueto, al possesso del requisito del Durc;
  • le aziende interessate devono inoltrare apposita domanda all’Inps entro il termine da quest’ultimo fissato (non vale l’istanza presentata nel 2008);
  • l’ammissione allo sgravio avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo da quello fissato dall’Inps quale termine unico per la trasmissione delle domande. Nel caso in cui la copertura finanziaria non risulti sufficiente, l’Inps, ferma restando l’ammissione di tutte le domande, provvederà alla riduzione proporzionale del beneficio.

La norma. Lo sgravio contributivo in argomento è stato introdotto dall’art. 1, commi 67-70, della legge 247/07 (ha sostituito l’istituto della decontribuzione) e risulta così strutturato:

  • il beneficio ha natura sperimentale per il triennio 2008, 2009 e 2010;
  • occorre la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) da depositare, entro 30 giorni, presso la Dpl;
  • le retribuzioni oggetto dello sgravio sono quelle variabili, vale a dire quelle che risultano incerte nella corresponsione o nell’ammontare, la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla maturazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;
  • l’ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è fissato entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore (per l’anno 2008 il tetto è stato fissato al 3% – per l’anno 2009 il tetto è fissato al 2,25%);
  • lo sgravio contributivo per il datore di lavoro è fissato in 25 punti percentuali;
  • lo sgravio contributivo per il lavoratore è pari all’intero valore della contribuzione a suo carico;
  • per l’applicazione dello sgravio contributivo occorre ottenere, previa istanza, un’autorizzazione da parte dell’Inps;
  • non è dovuto il contributo di solidarietà del 10%.

L’operatività per il triennio di validità della norma. Per le erogazioni variabili (con i requisiti di cui sopra) corrisposte nel 2008 lo sgravio è stato regolamentato dal Dm 7.5.2008 e le istruzioni operative per l’effettiva applicazione sono state fornite dall’Inps con la circolare 82/08.
Per le erogazione variabili corrisposte nel 2009 lo sgravio contributivo corrispondente potrà essere applicato, previa presentazione di apposita istanza all’Inps (che autorizzerà tenendo conto del limite della copertura finanziaria destinata allo scopo), entro il termine da quest’ultimo fissato, con le regole disposte dal D.M. 17.12.2009 tenendo conto delle modalità operative contenute nella circolare INPS operativa n. 39 del 18.3.2010.
Per le erogazioni variabili relative al 2010 occorrerà attendere l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale.

L’operatività per le erogazioni variabili effettuate nel 2009. Secondo quanto stabilito dal citato Dm 17 dicembre 2009 e secondo le istruzioni impartite dall’Inps con la nuova circolare operativa n. 39 del 18 marzo 2010 e con la precedente circolare 82/08 (in parte ancora valida), per accedere al beneficio corrispondente alle retribuzioni variabili corrisposte nel 2009 occorre osservare quanto segue:

  • le retribuzioni interessate allo sgravio contributivo, entro il limite riportato successivamente, sono quelle variabili, vale a dire incerte nella corresponsione o nell’ammontare, collegate a parametri di produttività, qualità e competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (ovvero a parametri legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio, per i contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori aziendali, come per esempio l’Eet nel settore dell’edilizia). È sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri;
  • la retribuzione variabile, sulla cui contribuzione risulta possibile applicare lo sgravio non può eccedere il 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel 2009 dal lavoratore destinatario dell’emolumento variabile, da intendersi la retribuzione imponibile ai fini contributivi (comprensiva della retribuzione variabili interessata allo sgravio) così come individuata dall’art. 12 della legge 153/69, e successive modificazioni. Detto limite potrebbe essere rideterminato (in aumento, in ogni caso entro il limite massimo del 5% fissato dalla legge 247/07), entro il 30 settembre 2009, previo monitoraggio dell’Inps sull’utilizzo delle risorse disponibili. Se le risorse risultassero insufficienti l’Inps è già delegato dal Dm 17 dicembre 2009 a ridurre i beneficio proporzionalmente;
  • il datore di lavoro può beneficiare dello sgravio contributivo (per i contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico, con esclusione, secondo quanto precisato dall’Inps, del contributo dello 0,30% versato al fondo disoccupazione per la formazione e dei premi Inail) pari a 25 punti percentuali. La contribuzione soggetta a sgravio è quella già ridotta di eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate (comprese, in agricoltura, le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati), vale a dire che lo sgravio rappresenta un valore massimo applicabile, conseguentemente in presenza di contribuzione previdenziale/assistenziale a carico datore di lavoro inferiore al 25% o in presenza di altri benefici contributivi, lo sconto non potrà eccedere la contribuzione dovuta (carico azienda);
  • il lavoratore, invece, può beneficiare dell’intera contribuzione a suo carico (normalmente 9,19% ovvero 9,49% con contributo Cigs ovvero 5,84% per gli apprendisti) sull’ammontare della somma soggetta a sgravio senza perdere la copertura assicurativa pensionistica. L’Inps (circolare 82/08) ha però precisato che non costituisce oggetto di sgravio il contributo Ivs aggiuntivo dell’1% (art. 3-ter, legge 438/92) dovuto dai lavoratori sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile;
  • i contratti collettivi (aziendali o territoriali) che regolamentano la retribuzione variabile devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro (Dpl), dai datori di lavoro che li hanno sottoscritti o dalle associazioni a cui aderiscono, entro 30 giorni dalla stipula, ovvero, se non ancora depositati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto del 17.12.2009 (vale a dire entro il 25 aprile 2010). Il deposito del contratto collettivo presso la DPL risulta quindi vincolante per l’accesso al beneficio. Si ricorda che se il contratto di secondo livello prevede anche alcune clausole che stabiliscono l’esclusione (ovvero l’omnicomprensività, ove possibile) di alcuni emolumenti retributivi dalle incidenze sulle retribuzioni indirette e/o differite (art. 13, comma 1, legge 401/96), il deposito del contratto deve essere effettuato anche presso gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
  • le condizioni per l’accesso allo sgravio sono: il possesso del requisito del Durc; il rispetto della contrattazione collettiva (parte economica); aver corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e individuale se più favorevole (art. 1, c. 1, l. 389/1989); la presentazione alla Dpl, se non già trasmessa, della dichiarazione di responsabilità (inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A al D.M. 24.10.2007 – vedere circolare del Ministro del Lavoro 34708). L’applicazione indebita dello sgravio comporta la restituzione del beneficio con le corrispondenti sanzioni (ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato);
  • possono accedere al beneficio anche le imprese di somministrazione per i lavoratori somministrati. In tale ipotesi, ai fini dell’accesso allo sgravio, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce;
  • sono escluse dal beneficio le amministrazioni pubbliche così come individuate dal Dlgs 165/01, relativamente a i dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’Aran;
  • per accedere al beneficio occorre presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza all’Inps (anche per i lavoratori iscritti ad altri enti di previdenza), a partire dal giorno e dall’ora che verranno comunicati, con apposto messaggio, dall’Inps stesso (con lo stesso messaggio verranno comunicate anche le specifiche tecniche). Per il contenuto dell’istanza v. box sotto. L’istanza, con più matricole (più aziende), può essere presentata anche dalle associazioni datoriale (esempio Confartigianato, Confcommercio, ecc.), secondo le regole già fissate per il beneficio relativo all’anno 2008 e contenute nella circolare Inps 82/08;
  • la procedura provvederà ad assegnare a ogni istanza un numero di protocollo informatico;
  • al beneficio saranno ammesse tutte le domande (valide) trasmesse nel periodo fissato dall’Inps. Le modalità di definizione delle domande stesse è affidata all’Istituto. L’Inps provvederà a comunicare alle aziende interessate e agli intermediari autorizzati l’ammissione allo sgravio entro i 60 giorni successivi al termine fissato dall’Istituto stesso per le presentazione delle istanze. Come previsto dal decreto ministeriale, nell’ipotesi in cui le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti, l’Inps provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito (l’applicazione della ridefinizione del beneficio sarà comunicata ai richiedenti).

Contenuto della domanda (art. 3, Dm 17.12.2009 e circolare Inps 18.3.2010, n. 39)

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
  • la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
  • l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2009 – per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
  • l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
  • l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici

 

Esempio di calcolo dello sgravio

Retribuzione corrisposta nel 2009 (imponibile ai fini contributivi): 26.500 euro
Premio di risultato derivante dall’applicazione del contratto di secondo livello: 1.500 euro
Determinazione del tetto di retribuzione variabile la cui contribuzione sarà interessata dallo sgravio (previa istanza all’Inps e relativa ammissione): ( 26.500 euro +  1.500 euro) x 2,25% = 630 euro
Sgravio per l’azienda: 630 euro x 25% = 157,50 euro, importo che dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione (da recuperare attraverso il flusso UniEmens, obbligatorio dal mese di aprile 2010)
Sgravio spettante al lavoratore: 630 euro x 9,49% = 59,79 euro ( da recuperare attraverso il flusso UniEMens, obbligatorio dal mese di aprile 2010, e da restituire al lavoratore attraverso il Lul. Detta somma concorrerà a formare base imponibile fiscale).
Sgravio complessivo: 157,50 euro + 59,79 euro = 217,29 euro (meno eventuali misure compensative)

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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