Semplificazione: le modifiche per l’amministrazione del personale

La semplificazione normativa riguarda anche l’amministrazione del personale

Anche gli operatori impegnati nell’amministrazione del personale devono fare i conti con gli interventi legislativi connessi con la cosiddetta semplificazione normativa. In particolare, il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 (G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008 – Supplemento Ordinario), recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, da una parte abroga alcune migliaia (oltre 3.500) di provvedimenti e, dall’altra, ripristina alcune norme precedentemente abrogate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Più precisamente, il D.L. n. 112/2008, all’art. 24, dispone che, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (quindi dal 22 dicembre 2008) sono abrogate alcune disposizioni legislative indicate nell’Allegato A (per l’esattezza 3.574). L’art. 3 del D.L. n. 200/2008 sopprime, dall’Allegato A del D.L. n. 112/2008, sessanta disposizioni, che, pertanto, non risultano più abrogate.


Il D.L. n. 112/2008
Alcune disposizioni abrogate dal D.L. n. 112/2008 non sono riportate nell’Allegato A, bensì negli artt. 23, 39 e 41 e, pertanto, risultano abolite fin dalla data di entrata in vigore del decreto n. 112 stesso (25 giugno 2008).


Apprendistato
In particolare, risultano abrogate dall’art. 23 alcuni adempimenti inerenti alla disciplina dell’apprendistato:



  • la comunicazione dei dati degli apprendisti e dei loro tutori, da effettuarsi alla Regione, per il tramite dei Centri per l’impiego, entro 30 giorni dalla data di assunzione;



  • la previsione della periodicità (sei mesi) delle informazioni da comunicare alle famiglie degli apprendisti minorenni. Stranamente, si può rilevare che l’art. 23, comma 5, in commento non provvede ad abrogare l’art. 11, lett. l) della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che impone l’obbligo di informazione, bensì solamente la statuizione della periodicità di detta informativa, prevista dal regolamento di esecuzione della legge n. 25/1955 (D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, art. 21). È lecito, pertanto, domandarsi se l’informativa sussiste ancora e, conseguentemente, se sopravvive la sanzione per la sua mancanza, stabilita nell’importo da € 103 ad € 154;



  • le comunicazioni di attribuzione della qualifica, o di non attribuzione, da inoltrarsi presso i Centri per l’impiego;



  • la visita medica preventiva di idoneità. Permane, naturalmente, l’obbligo di sottoporre a visita medica preventiva, e periodica, gli apprendisti minorenni, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.


Lavoro a domicilio
L’art. 39, invece, abroga:



  • il registro dei committenti lavoro a domicilio;



  • il registro dei lavoratori a domicilio, in quanto sostituito dal libro unico del lavoro;



  • il libretto di controllo dei lavoranti a domicilio, in quanto i dati ivi previsti devono, ora, essere inseriti nel libro unico.


Libri paga e matricola ed altre disposizioni
Parimenti, l’art. 39, al comma 10, abroga le disposizioni contenute nella seguente tabella.










































































Disposizione



Materia



Art. 134, Reg. approvato con R.D. n. 1422/1924



Tenuta e vidimazione dei libri matricola e paga per le aziende non soggette alle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro



Art. 7, legge n. 1122/1955



Tenuta e vidimazione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche non soggette alle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro



Artt. 39 e 41, D.P.R.n. 797/1955



Registrazione, sui libri matricola e paga, dei dati inerenti all’assegno per il nucleo familiare corrisposto ai lavoratori dipendenti



D.P.R. n. 2053/1963



Collocamento dei lavoratori dello spettacolo



Artt. 20, 21, 25 e 26, D.P.R. n. 1124/1965



Tenuta e vidimazione dei libri matricola e paga per le aziende soggette alle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro



Art. 42, Legge n. 153/1969



Conservazione libri matricola e paga



Legge n. 8/1979



Collocamento dei lavoratori dello spettacolo



Regolamento approvato con D.P.R. n. 179/1981



Collocamento dei lavoratori dello spettacolo



Art.9-quater, D.L. n. 510/1996



Registro d’impresa nel settore agricolo



Art. 1, comma 1178, legge n. 296/2006



Super sanzione per l’omessa istituzione ed esibizione dei libri matricola e paga



D.M. 30 ottobre 2002



Modalità applicative per la tenuta dei libri matricola e paga



Legge n. 188/2007



Convalida delle dimissioni da parte dei lavoratori



Art. 1, comma 32, lett. d), Legge n. 247/2007



Previsione di aumenti contributivi relativi ai contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali



Art. 1, comma 38, Legge n. 247/2007



Abolizione delle norme sull’inserimento lavorativo di disabili nelle cooperative sociali



Art. 1, commi 45, 47, 48, 49 e 50, Legge n. 247/2007



Abolizione della possibilità di instaurare rapporti di lavoro a carattere intermittente e previsione di una disciplina collettiva per il lavoro intermittente nel settore del turismo



Art. 1, commi 1173 e 1174, Legge n. 296/2006



Indici di congruità



Orario di lavoro
L’art. 41, infine, abroga le seguenti disposizioni inerenti alla disciplina dell’orario di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 66/2003:



  • art. 4, comma 5 – comunicazione periodica alla Direzione prov.le del lavoro, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti;



  • art. 12, comma 2 – comunicazione annuale alla Direzione prov.le del lavoro e alle organizzazioni sindacali, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo, qualora non previsto dal contratto collettivo di lavoro;



  • art. 18-bis, comma 5 – sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione di cui sopra.


Disposizioni di cui all’allegato A
La parte più corposa delle abrogazioni è inserita nell’allegato A al D.L. n. 112/2008. Relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro, le più importanti abrogazioni sono sintetizzate nella seguente tabella.














































































Disposizione



Materia



R.D. n. 1957/1923



Tabella concernente le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali di lavoro



R..D. n. 1478/1925



Modifica della tabella concernente le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali di lavoro



R.D. n. 2543/1925



Collocamento della gente di mare



Legge n. 563/1926



Disciplina delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e norme inerenti ai contratti collettivi di lavoro



R.D. n. 228/1928


R.D. n. 221/1929


R.D. n. 883/1929



Integrazione alla tabella approvata con R.D. 2657/1923, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica le limitazioni dell’orario di lavoro



Legge n. 370/1934



Disciplina del riposo domenicale e settimanale



Legge n. 798/1936



Risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato



D.Lgs. n. 538/1948



Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare



Legge n. 394/1951



Conservazione del posto alle lavoratrici madri



Legge n. 1630/1951



Divieto di lavoro notturno per donne ed adolescenti



D.P.R. n. 1183/1954



Modifica alla voce 29 della tabella approvata con D.M. 22/6/1935 relativa alle attività per cui è ammesso il riposo settimanale per turno



Legge n. 319/1958



Esonero da tasse e spese per i giudizi di lavoro



Legge n. 77/1963



Disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini



Legge n. 14/1970



Modifiche alla Legge n. 77/1963 recante disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini



D.P.R. n. 1525/1963



Elenco delle attività a carattere stagionale



Legge n. 737/1978



Proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo



Legge n. 492/1988



Proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese del gruppo GEPI



Il D.L. n. 200/2008
Norme ripristinate
Mentre l’art. 2 del D.L. n. 200/2008 provvede ad abrogare, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi dal 20 febbraio 2009) oltre 3.500 leggi, l’art. 3 sopprime dall’allegato A del D.L. n. 112/2008 alcune disposizioni (per l’esattezza 60) precedentemente abrogate. Alcune norme ripristinate, sintetizzate nella seguente tabella a piè di pagina, interessano l’amministrazione del personale.


Alcune osservazioni:



  • la materia dell’orario di lavoro e dei riposi settimanali è stata modificata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Alcune norme, dapprima abrogate e, successivamente, ripristinate (R.D. n. 1478/1925, R.D. n. 228/1928, R.D. n. 221/929, R.D. n. 883/1929, Legge n. 370/1934, D.P.R. n. 1183/1954) dovranno, quindi, essere armonizzate con il mutato quadro legislativo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003;



  • è stato abrogato, e non ripristinato, il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, recante l’elenco delle attività stagionali, in presenza delle quali era ritenuta lecita, in origine, l’assunzione con contratto a tempo determinato. Tale decreto è espressamente richiamato dall’art. 10, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, quale eccezione all’ipotesi di limitazioni quantitative, operate dalla contrattazione collettiva, alla stipulazione di contratti a tempo determinato. Inoltre, l’art. 1, comma 40, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001. Con il comma 4-bis si limita a 36 mesi, tranne le eccezioni previste, la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, mentre il comma 4-ter prevede che le disposizioni del comma 4-bis non si applicano nei confronti delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963. Appare evidente, pertanto, che il decreto in parola non dovrebbe essere abrogato.


Le altre abrogazioni
Con effetto dal 20/2/2009, tranne slittamento eventualmente operato in sede di conversione del D.L. n. 200/2008, saranno abrogate, come sopra specificato, circa 3.500 disposizioni legislative introdotte fra il 1861 ed il 1947.


Con riferimento all’amministrazione del personale, le norme di interesse, che risulteranno abrogate espressamente, non risultano più applicabili:



  • perché superate da norme successive e, quindi, incompatibili con altre disposizioni più recenti; in quanto già espressamente abrogate (a titolo di esempio, si possono citare le disposizioni sul libretto di lavoro, di cui alla già abrogata Legge 10 gennaio 1935, n. 112, e le disposizioni sul lavoro notturno dei fornai, di cui alla già abrogata Legge 22 marzo 1908, n. 105).










































Disposizione



Materia



R.D. n. 1478/1925



Modifica della tabella concernente le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali di lavoro



R.D. n. 228/1928


R.D. n. 221/1929


R.D. n. 883/1929



Integrazione alla tabella approvata con R.D. n. 2657/1923, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica le limitazioni dell’orario di lavoro



Legge n. 370/1934



Disciplina del riposo domenicale e settimanale



D.P.R. n. 1183/1954



Modifica alla voce 29 della tabella approvata con D.M. 22/6/1935 relativa alle attività per cui è ammesso il riposo settimanale per turno



Legge n. 319/1958



Esonero da tasse e spese per i giudizi di lavoro



Legge n. 77/1963



Disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini



Legge n. 14/1970



Modifiche alla Legge n. 77/1963 recante disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini



Legge n. 492/1988



Proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese del gruppo GEPI



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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