La semplificazione normativa riguarda anche l’amministrazione del personale
Anche gli operatori impegnati nell’amministrazione del personale devono fare i conti con gli interventi legislativi connessi con la cosiddetta semplificazione normativa. In particolare, il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 (G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008 – Supplemento Ordinario), recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, da una parte abroga alcune migliaia (oltre 3.500) di provvedimenti e, dall’altra, ripristina alcune norme precedentemente abrogate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Più precisamente, il D.L. n. 112/2008, all’art. 24, dispone che, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (quindi dal 22 dicembre 2008) sono abrogate alcune disposizioni legislative indicate nell’Allegato A (per l’esattezza 3.574). L’art. 3 del D.L. n. 200/2008 sopprime, dall’Allegato A del D.L. n. 112/2008, sessanta disposizioni, che, pertanto, non risultano più abrogate.
Il D.L. n. 112/2008
Alcune disposizioni abrogate dal D.L. n. 112/2008 non sono riportate nell’Allegato A, bensì negli artt. 23, 39 e 41 e, pertanto, risultano abolite fin dalla data di entrata in vigore del decreto n. 112 stesso (25 giugno 2008).
Apprendistato
In particolare, risultano abrogate dall’art. 23 alcuni adempimenti inerenti alla disciplina dell’apprendistato:
- la comunicazione dei dati degli apprendisti e dei loro tutori, da effettuarsi alla Regione, per il tramite dei Centri per l’impiego, entro 30 giorni dalla data di assunzione;
- la previsione della periodicità (sei mesi) delle informazioni da comunicare alle famiglie degli apprendisti minorenni. Stranamente, si può rilevare che l’art. 23, comma 5, in commento non provvede ad abrogare l’art. 11, lett. l) della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che impone l’obbligo di informazione, bensì solamente la statuizione della periodicità di detta informativa, prevista dal regolamento di esecuzione della legge n. 25/1955 (D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, art. 21). È lecito, pertanto, domandarsi se l’informativa sussiste ancora e, conseguentemente, se sopravvive la sanzione per la sua mancanza, stabilita nell’importo da € 103 ad € 154;
- le comunicazioni di attribuzione della qualifica, o di non attribuzione, da inoltrarsi presso i Centri per l’impiego;
- la visita medica preventiva di idoneità. Permane, naturalmente, l’obbligo di sottoporre a visita medica preventiva, e periodica, gli apprendisti minorenni, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Lavoro a domicilio
L’art. 39, invece, abroga:
- il registro dei committenti lavoro a domicilio;
- il registro dei lavoratori a domicilio, in quanto sostituito dal libro unico del lavoro;
- il libretto di controllo dei lavoranti a domicilio, in quanto i dati ivi previsti devono, ora, essere inseriti nel libro unico.
Libri paga e matricola ed altre disposizioni
Parimenti, l’art. 39, al comma 10, abroga le disposizioni contenute nella seguente tabella.
Disposizione | Materia |
Art. 134, Reg. approvato con R.D. n. 1422/1924 | Tenuta e vidimazione dei libri matricola e paga per le aziende non soggette alle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro |
Art. 7, legge n. 1122/1955 | Tenuta e vidimazione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche non soggette alle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro |
Artt. 39 e 41, D.P.R.n. 797/1955 | Registrazione, sui libri matricola e paga, dei dati inerenti all’assegno per il nucleo familiare corrisposto ai lavoratori dipendenti |
D.P.R. n. 2053/1963 | Collocamento dei lavoratori dello spettacolo |
Artt. 20, 21, 25 e 26, D.P.R. n. 1124/1965 | Tenuta e vidimazione dei libri matricola e paga per le aziende soggette alle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro |
Art. 42, Legge n. 153/1969 | Conservazione libri matricola e paga |
Legge n. 8/1979 | Collocamento dei lavoratori dello spettacolo |
Regolamento approvato con D.P.R. n. 179/1981 | Collocamento dei lavoratori dello spettacolo |
Art.9-quater, D.L. n. 510/1996 | Registro d’impresa nel settore agricolo |
Art. 1, comma 1178, legge n. 296/2006 | Super sanzione per l’omessa istituzione ed esibizione dei libri matricola e paga |
D.M. 30 ottobre 2002 | Modalità applicative per la tenuta dei libri matricola e paga |
Legge n. 188/2007 | Convalida delle dimissioni da parte dei lavoratori |
Art. 1, comma 32, lett. d), Legge n. 247/2007 | Previsione di aumenti contributivi relativi ai contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali |
Art. 1, comma 38, Legge n. 247/2007 | Abolizione delle norme sull’inserimento lavorativo di disabili nelle cooperative sociali |
Art. 1, commi 45, 47, 48, 49 e 50, Legge n. 247/2007 | Abolizione della possibilità di instaurare rapporti di lavoro a carattere intermittente e previsione di una disciplina collettiva per il lavoro intermittente nel settore del turismo |
Art. 1, commi 1173 e 1174, Legge n. 296/2006 | Indici di congruità |
Orario di lavoro
L’art. 41, infine, abroga le seguenti disposizioni inerenti alla disciplina dell’orario di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 66/2003:
- art. 4, comma 5 – comunicazione periodica alla Direzione prov.le del lavoro, in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti;
- art. 12, comma 2 – comunicazione annuale alla Direzione prov.le del lavoro e alle organizzazioni sindacali, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo, qualora non previsto dal contratto collettivo di lavoro;
- art. 18-bis, comma 5 – sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione di cui sopra.
Disposizioni di cui all’allegato A
La parte più corposa delle abrogazioni è inserita nell’allegato A al D.L. n. 112/2008. Relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro, le più importanti abrogazioni sono sintetizzate nella seguente tabella.
Disposizione | Materia |
R.D. n. 1957/1923 | Tabella concernente le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali di lavoro |
R..D. n. 1478/1925 | Modifica della tabella concernente le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali di lavoro |
R.D. n. 2543/1925 | Collocamento della gente di mare |
Legge n. 563/1926 | Disciplina delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e norme inerenti ai contratti collettivi di lavoro |
R.D. n. 228/1928 R.D. n. 221/1929 R.D. n. 883/1929 | Integrazione alla tabella approvata con R.D. 2657/1923, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica le limitazioni dell’orario di lavoro |
Legge n. 370/1934 | Disciplina del riposo domenicale e settimanale |
Legge n. 798/1936 | Risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato |
D.Lgs. n. 538/1948 | Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare |
Legge n. 394/1951 | Conservazione del posto alle lavoratrici madri |
Legge n. 1630/1951 | Divieto di lavoro notturno per donne ed adolescenti |
D.P.R. n. 1183/1954 | Modifica alla voce 29 della tabella approvata con D.M. 22/6/1935 relativa alle attività per cui è ammesso il riposo settimanale per turno |
Legge n. 319/1958 | Esonero da tasse e spese per i giudizi di lavoro |
Legge n. 77/1963 | Disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini |
Legge n. 14/1970 | Modifiche alla Legge n. 77/1963 recante disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini |
D.P.R. n. 1525/1963 | Elenco delle attività a carattere stagionale |
Legge n. 737/1978 | Proroga dell’efficacia delle norme sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo |
Legge n. 492/1988 | Proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese del gruppo GEPI |
Il D.L. n. 200/2008
Norme ripristinate
Mentre l’art. 2 del D.L. n. 200/2008 provvede ad abrogare, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi dal 20 febbraio 2009) oltre 3.500 leggi, l’art. 3 sopprime dall’allegato A del D.L. n. 112/2008 alcune disposizioni (per l’esattezza 60) precedentemente abrogate. Alcune norme ripristinate, sintetizzate nella seguente tabella a piè di pagina, interessano l’amministrazione del personale.
Alcune osservazioni:
- la materia dell’orario di lavoro e dei riposi settimanali è stata modificata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Alcune norme, dapprima abrogate e, successivamente, ripristinate (R.D. n. 1478/1925, R.D. n. 228/1928, R.D. n. 221/929, R.D. n. 883/1929, Legge n. 370/1934, D.P.R. n. 1183/1954) dovranno, quindi, essere armonizzate con il mutato quadro legislativo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003;
- è stato abrogato, e non ripristinato, il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, recante l’elenco delle attività stagionali, in presenza delle quali era ritenuta lecita, in origine, l’assunzione con contratto a tempo determinato. Tale decreto è espressamente richiamato dall’art. 10, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, quale eccezione all’ipotesi di limitazioni quantitative, operate dalla contrattazione collettiva, alla stipulazione di contratti a tempo determinato. Inoltre, l’art. 1, comma 40, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001. Con il comma 4-bis si limita a 36 mesi, tranne le eccezioni previste, la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, mentre il comma 4-ter prevede che le disposizioni del comma 4-bis non si applicano nei confronti delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963. Appare evidente, pertanto, che il decreto in parola non dovrebbe essere abrogato.
Le altre abrogazioni
Con effetto dal 20/2/2009, tranne slittamento eventualmente operato in sede di conversione del D.L. n. 200/2008, saranno abrogate, come sopra specificato, circa 3.500 disposizioni legislative introdotte fra il 1861 ed il 1947.
Con riferimento all’amministrazione del personale, le norme di interesse, che risulteranno abrogate espressamente, non risultano più applicabili:
- perché superate da norme successive e, quindi, incompatibili con altre disposizioni più recenti; in quanto già espressamente abrogate (a titolo di esempio, si possono citare le disposizioni sul libretto di lavoro, di cui alla già abrogata Legge 10 gennaio 1935, n. 112, e le disposizioni sul lavoro notturno dei fornai, di cui alla già abrogata Legge 22 marzo 1908, n. 105).
Disposizione | Materia |
R.D. n. 1478/1925 | Modifica della tabella concernente le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali di lavoro |
R.D. n. 228/1928 R.D. n. 221/1929 R.D. n. 883/1929 | Integrazione alla tabella approvata con R.D. n. 2657/1923, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica le limitazioni dell’orario di lavoro |
Legge n. 370/1934 | Disciplina del riposo domenicale e settimanale |
D.P.R. n. 1183/1954 | Modifica alla voce 29 della tabella approvata con D.M. 22/6/1935 relativa alle attività per cui è ammesso il riposo settimanale per turno |
Legge n. 319/1958 | Esonero da tasse e spese per i giudizi di lavoro |
Legge n. 77/1963 | Disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini |
Legge n. 14/1970 | Modifiche alla Legge n. 77/1963 recante disciplina della cassa integrazione guadagni per i settori dell’edilizia ed affini |
Legge n. 492/1988 | Proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese del gruppo GEPI |
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





