Con DD.PP.CC.MM. 8 maggio 2007 sono state attuate le norme in materia di deduzioni fiscali per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità. Le deduzioni per donazioni effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utili …
Con DD.PP.CC.MM. 8 maggio 2007 sono state attuate le norme in materia di deduzioni fiscali per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità.
Le deduzioni per donazioni effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro potranno essere usufruite sia dalle persone fisiche che dai soggetti Ires. Per questi ultimi è previsto un limite massimo di deducibilità del 10% del reddito annuo totale dichiarato, e comunque non superiore a 70.000 euro annui.
Sono integralmente deducibili, ma solamente per società e soggetti passivi Ires le donazioni effettuate in favore di università, fondazioni universitarie, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Le donazioni devono essere effettuate tramite assegno, versamento postale, assegni e carte di pagamento.
I provvedimenti indicano gli elenchi dei soggetti possibili destinatari delle donazioni.
DD.PP.CC.MM. 8 maggio 2007 (G.U. 13 giugno 2007, n. 135)





