Recupero del Bonus Irpef, le istruzioni delle Entrate per i datori di lavoro

Per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori si dovrà utilizzare esclusivamente il modello F24 e l’importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito, non soltanto della sezione Erario.

Con la circolare n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come i datori di lavaro possono agire per recuperare il Bonus Irpef e ha fornito alcuni esempi su come compilare il modello
F24
per il recupero del credito
.

Dopo la conversione in legge del Dl n. 66 del 2014, per poter
recuperare il credito erogato ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno usare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche
in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato
nei
successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti
d’imposta che, prima
dell’entrata
in vigore
della
legge di conversione,
abbiano recuperato
il
credito erogato ai
lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.

Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, il recupero mediante
compensazione in F24 del credito
erogato al lavoratore non è
soggetto al
limite annuale
di 700mila euro previsto dall’articolo 34
della Legge n. 388/2000. Inoltre, le Entrate precisano che il recupero non è
soggetto neanche al divieto di compensazione
in
presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte
erariali e accessori, di ammontare superiore a
1.500
euro (previsto dall’articolo 31 del Dl n.
78/2010).

Il sostituto d’imposta che in un dato mese
eroga il credito ad alcuni lavoratori e
contestualmente
recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l’importo netto risultante dalla differenza.

Se l’importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta può
utilizzare in
compensazione
solo l’importo netto
risultante dalla differenza. Se, invece,
l’importo del
credito recuperato ai
lavoratori è
superiore
a quello
erogato,
il sostituto d’imposta
deve versare
la differenza
a debito entro gli ordinari termini di versamento delle
ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655.

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