I sistemi di classificazione contrattuale
Sistemi di classificazione contrattuale
I contratti collettivi di categoria prevedono un sistema di classificazione dei lavoratori – in aree, qualifiche o livelli – attribuiti in relazione alle mansioni che questi sono chiamati a svolgere.
A ciascun livello della scala classificatoria, descritto da apposite declaratorie, è collegato uno specifico trattamento economico (e talora normativo).
In definitiva l’inquadramento del lavoratore – sia che avvenga all’atto dell’assunzione sia che debba essere rideterminato a seguito del mutamento delle mansioni inizialmente attribuite – si realizza mediante un procedimento logico che si articola in tre fasi:
1. individuazione dei criteri generali posti dalla legge e dal contratto collettivo per la classificazione nelle diverse categorie, qualifiche e livelli di inquadramento;
2. accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
3. comparazione tra queste ultime e le suddette previsioni normative al fine di determinare la categoria e qualifica o livello di inquadramento in cui devono collocarsi le mansioni svolte dal lavoratore (Cass. 24 marzo 2004, n. 5942).
Corrispondenza tra categorie legali e livelli contrattuali
I sistemi di inquadramento adottati dai contratti collettivi sono validi sia per gli operai che per gli impiegati e i quadri. Può così verificarsi che vengano classificate nello stesso livello figure professionali che, pur appartenendo a categorie legali diverse, svolgono mansioni aventi analogo valore qualitativo nella valutazione delle parti collettive.
L’inquadramento nello stesso livello, se determina l’attribuzione ai lavoratori degli stessi minimi retributivi, non modifica i criteri per l’applicazione degli altri istituti economici e normativi (residui istituti contrattuali differenziati, adempimenti assicurativi, trattamenti previdenziali) che risultino correlati alla categoria legale di appartenenza.
Possono così individuarsi puntuali corrispondenze tra i livelli stabiliti dal sistema di inquadramento contrattuale e le categorie legali di appartenenza dei lavoratori ivi classificati.
METALMECCANICI – INDUSTRIA
Categoria Qualifica
7ª quadri e impiegati con funzioni direttive
6ª impiegati con funzioni direttive
5ªS impiegati di concetto
5ª impiegati di concetto; intermedi; operai specializzati
4ª impiegati d’ordine; intermedi; operai quali.cati
3ª impiegati d’ordine; operai quali.cati
2ª impiegati d’ordine; operai comuni
1ª operai comuni
TERZIARIO
Livello Qualifica
1 quadri e impiegati con funzioni direttive
2 impiegati di concetto
3 impiegati di concetto; operai specializzati provetti
4 impiegati d’ordine; operai specializzati
5 impiegati d’ordine; operai quali.cati
6 operai comuni
7 operai comuni
Attribuzione delle mansioni
L’attribuzione delle mansioni deve avvenire all’atto dell’assunzione e determina l’inquadramento del lavoratore.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza:
– il nesso tra mansioni ed inquadramento deve rispettare quanto stabilito in proposito dalla contrattazione collettiva (Cass. 28 agosto 2000, n. 11255);
– il contratto collettivo può prevedere che alle medesime mansioni corrispondano più qualifiche differenziate secondo parametri oggettivi (Cass. 13 giugno 1998, n. 5938).
Titolo di studio e attribuzione della qualifica
Il titolo di studio, secondo la giurisprudenza, è da ritenersi irrilevante ai fini della determinazione della
qualifica, salvo diverso avviso della contrattazione collettiva (Cass. 14 giugno 2002, n. 8606).
Tuttavia, nel caso di esercizio di fatto di talune mansioni, il mancato possesso di un titolo di studio
richiesto per l’attribuzione di una determinata qualifica non impedisce che questa debba essere
riconosciuta, salvo ovviamente che tale qualifica richieda una determinata abilitazione professionale
(medico, ingegnere ecc.).
Mansioni promiscue
Sono tali le mansioni riferibili a diverse qualifiche. In tal caso la qualifica è determinata tenendo conto delle mansioni primarie e caratterizzanti, ossia quelle prevalenti sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo (ad es. una mansione può essere svolta con scarsa frequenza, ma con l’impiego di un alto grado di specializzazione) (Cass. 8 luglio 1992, n. 8330).
Tale criterio non è tuttavia applicabile nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto
l’esistenza di livelli d’inquadramento intermedi, in cui inquadrare i lavoratori che svolgano mansioni
promiscue o criteri più favorevoli al lavoratore.
In particolare la contrattazione collettiva ben può esigere, ai fini della collocazione nella qualifica
superiore, la prevalenza nel tempo della mansione superiore, precludendo il riconoscimento ove questa sia temporanea ed occasionale (Cass. 10 marzo 2004, n. 4946).
Mutamento delle mansioni
Secondo l’art. 2103 cod. civ. il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Il datore di lavoro ha dunque la possibilità di variare le mansioni inizialmente assegnate (c.d. ius variandi) al lavoratore a condizione che:
– sussista una equivalenza delle nuove mansioni con le precedenti; le nuove mansioni alle quali è adibito il prestatore possono essere considerate equivalenti a quelle di provenienza qualora siano collocate nel medesimo livello d’inquadramento previsto dal contratto collettivo e, comunque, abbiano un analogo contenuto professionale sotto il profilo della loro equivalenza rispetto alla competenza richiesta ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase
del rapporto (Cass. 11 febbraio 2004, n. 2649);
– la retribuzione non sia ridotta (c.d. principio dell’irriducibilità della retribuzione).
Tale principio non trova tuttavia applicazione in relazione agli emolumenti connessi a mere circostanze di tempo o di modo dello svolgimento delle prestazioni (disagio attinente al luogo di lavoro, al tempo, al rischio per la salute ecc.) (Cass. 10 maggio 2002, n. 6763).
Il mutamento delle mansioni può essere comunicato al lavoratore in qualsiasi forma (orale, scritta, ecc.), salvo diversa previsione del contratto collettivo.
Se il mutamento di mansioni è illegittimo, il lavoratore può rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi senza incorrere per questo in sanzioni disciplinari purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede (Cass. 8 agosto 2003, n. 12001); viceversa, se l’assegnazione del lavoratore ad altre mansioni è rispettosa delle condizioni indicate, il suo eventuale rifiuto può integrare una violazione degli obblighi contrattuali, legittimante anche il licenziamento disciplinare.
La violazione del divieto di mutare in peggio le mansioni si ha sia nel caso di assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti, sia nell’ipotesi di forzata inattività del lavoratore cui non venga assegnato alcun compito (Cass. 13 agosto 1991, n. 8835).
Come esplicitamente dettato dal citato art. 2103 cod. civ., non è possibile l’assegnazione a mansioni inferiori neanche a mezzo di accordi collettivi. Tale divieto è tuttavia derogabile nelle seguenti ipotesi:
– nel corso di procedure di mobilità quando gli accordi sindacali prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori in esubero, con l’assegnazione di mansioni diverse e, più in generale, quando l’accordo costituisce l’unica alternativa al licenziamento (art. 4, c. 11, L. n. 223/1991; Cass. n. 7 settembre 1993, n. 9386);
– quando il lavoratore non sia più in grado di svolgere in modo adeguato la sua prestazione per sopravvenuta inidoneità fisica (Cass. 12 gennaio 1984, n. 266);
– nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all’esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un’attività comportante esposizione ad un agente ed assegnato ad un altro posto di lavoro nell’ambito della stessa azienda (art. 8, D.Lgs. n. 277/1991).
Demansionamento e danno risarcibile
L’assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello contrattuale
non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento
retributivo inferiore cui provvede l’art. 2103 cod. civ.- il quale stabilisce il principio della irriducibilità
della retribuzione nonostante l’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle già attribuite – giacché deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale, connotandosi quest’ultima, per sua natura, per l’abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una consequenziale apprezzabile menomazione della sua professionalità, nonché con perdita di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno; ne consegue che grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del merito il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l’ammontare, eventualmente con liquidazione in via equitativa (Cass. 8 novembre 2003, n. 16792).
Assegnazione a mansioni superiori
L’art. 2103 cod. civ. stabilisce che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.
Sono considerate mansioni superiori quelle collocate in un livello di inquadramento più elevato rispetto a quello di appartenenza del lavoratore. Nel caso di svolgimento promiscuo di mansioni appartenenti a livelli di inquadramento diversi, deve tenersi conto delle mansioni svolte in modo prevalente.
Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore è sufficiente che il lavoratore abbia di fatto svolto mansioni superiori, senza necessità di una richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro; viceversa, il riconoscimento non può aver luogo se il lavoratore ha svolto mansioni superiori contro la volontà del datore di lavoro.
In merito alla maturazione del periodo necessario ai fini del riconoscimento va precisato che:
– l’assegnazione a mansioni superiori deve durare ininterrottamente per tutto il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge; non è possibile cumulare distinte e reiterate assegnazioni provvisorie di breve periodo, a meno che le stesse non abbiano assunto particolare frequenza e sistematicità;
– va escluso il periodo svolto per assolvere al servizio militare;
– non vanno compresi i periodi di ferie e malattia che hanno effetto sospensivo con la possibilità di sommare le frazioni temporali anteriori e successive alla pausa feriale caratterizzate dallo svolgimento di mansioni superiori;
– sono compresi i riposi settimanali ed i riposi compensativi (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1983).
Il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni si prescrive in dieci anni, decorrenti anche in
costanza del rapporto di lavoro.






Sono un operaio metalmeccanico e orbito in un reparto dove era necessaria la presenza del Gruista per la rimozione del materiale. Da un anno honno tolto la figura del gruista e hanno dato la mansione a noi senza darci nessun compenso economico. Nelle POS e’ ANCORA PREVISTA LA FIGURA DEL GRUISTA!. e’ NORMALE, O ABBIAMO DIRITTO A UN COMPENSO ? GRAZIE
sono una persona di 42 anni che dovra’ essere assunta in un officina metalmeccanica mi sapreste dire che tipo di cntratto da operaio e’ adeguato come metalmeccanico e da che livello si parte?
non so se centra ma sto cercando di capire le mie mansioni come banconiere pizza e vorrei sapere qual’è il grado successivo e eventuali mutamenti di retribuzioni come posso capire? grazie
HO CONSEGUITO LA SCUOLA MEDIA INFERIORE MA DA 7 ANNI LAVORO PRESSO UN ASILO PRIVATO PARITARIO CON MANSIONI DI SEGRETARIA DI CONCETTO ( 4° LIVELLO),
AL DI FUORI DELL’ASILO VIENE RICONOSCIUTO TALE TITOLO PER AVERLO SVOLTO PER PIù DI 5 ANNI?
GRAZIE
Sono un operaio con qualifica F@2 e Da più di due anni svolgo mansioni superiori a quelle per cui mi si richiede la prestazione lavorativa come la guida dei carrelli elettrici, l’uso di prodotti chimici classificati pericolosi per la salute,il frequente utilizzo del casco di protezione,degli occhiali e delle mascherine,tutto questo è all’ordine del giorno ,ma mi sto
domandando se posso sperare e come poter richiedere(Verbalmente o in forma scritta) una promozione di livello e qualifica visto che ritengo di fare anche più del necessario nelle mie ore lavorate.
Aspetto un suo consiglio,Grazie.
sono assunto dal 19.8.2015 a tempo indeterminato inquadrato al 4 livello c/o una grossa azienda industria alimentare e svolgo lavoro da impegato ora l’azienda mi chiede che hanno bisogno nel settore spedizione proponendomi di usare papera e muletto lavorando ad una temperatura di 0/2 gradi. possono farlo? in quanto mi sembra che da impiegato va a svolgere lavoro da operaio. possono farlo??? ho bisogno di valere risposta
quanti lavoratori costituiscono una squadra per il riconoscimento alla qualifica di Capo squadra in agricoltura o foreste
Sono un operaio metalmeccanico, posso formare con il mio livello (terzo) lavoratori che conducono una macchina operatrice attrezzata automatica o semiautomatica, o a testa multipla, o a trasferimento, e che esegue impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati? grazie
Io sono stato assunto ultimo livello e mi fanno saldare tutto il giorno non mi sembra giusto
Ho conseguito con successo l’esame per caldaista e mi occupo della conduzione di un generatore di vapore, posso richiedere che mi venga riconosciutaeconomicamente tale mansione?
Grazie