Prorogata l’iscrizione nella Sezione speciale per le start-up nate prima di dicembre 2012

Slitta il termine del 17 febbraio previsto dalla legge in relazione alle realtà già esistenti quando è entrata in vigore la legge il 19 dicembre scorso. Restano invece invariati i termini per il possesso dei requisiti e di durata massima della start-up innovativa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha risposto a un quesito posto da
Infocamere
, a seguito dell’adozione della Legge 221/2012, contenente le misure a sostegno delle start-up innovative. Il
quesito era relativo all’applicazione delle norme anche a quelle
società di capitali che erano già costituite alla data di entrata in vigore
della legge
(il 19 dicembre 2012). Per tali società, è infatti previsto un
termine di 60 giorni per depositare presso il Registro delle Imprese la
dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di startup innovativa, al
fine di beneficiare delle misure previste dalla legge.

In
particolare, non essendo l’interpretazione della norma univoca, Infocamere ha
chiesto al ministero dello Sviluppo economico di chiarire se sia possibile per
queste società depositare la dichiarazione anche nel caso in cui siano decorsi
i 60 giorni, ovvero in data successiva al 17 febbraio 2013.

Riferendosi alla finalità della norma, individuabile nella scelta del legislatore
di estendere le misure previste per le nuove startup anche alle imprese già
operanti, il ministero dello Sviluppo economico ha argomentato come la
dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti sia
ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17 febbraio
2013
.

Contestualmente, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il
termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di
conversione), così come il termine di durata massima della startup innovativa
(decorrente dalla medesima data) sono invece inderogabili.

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