Prestazioni economiche di malattia e di maternità

Aggiornati i valori delle prestazioni economiche

Sono stati aggiornati dall’Inps, con circolare n. 36/2009, i valori delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi. Di seguito gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche per le categorie interessate:


– lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto di cui al d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità e Tbc): la retribuzione da assumere a riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2009, ad euro 43,49;


– lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e Tbc): euro 38,69;


compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e Tbc): sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2008 ai fini previdenziali; ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2009, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: euro 6,36 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,17 – euro 7,17 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,17 e fino a euro 8,75 – euro 8,75 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,75 – euro 4,62 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali;


– lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali (maternità): euro 37,49


– artigiane: euro 38,72


– commercianti: euro 33,93


– collaboratori a progetto e categorie assimilate (malattia) (art. 1, comma 788, Legge 296/2006): la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità andrà calcolata – applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2009, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 91.507,00, l’indennità sarà calcolata su euro 250,70 (euro 91.507,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:


euro 10,03 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;


euro 15,04 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;


euro 20,06 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.



(Inps, circ. n. 36 del 2 marzo 2009)


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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