Piccole cause, via libera all’esenzione da bollo e registro

Nessun pagamento per gli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa quando il valore non supera 1.033 euro.

Le sentenze relative alle cause di valore più modesto sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E del 10 novembre dell’Agenzia delle Entrate che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace.

Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario.

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