Nel contratto part-time verticale non è obbligatorio indicare la distribuzione dell’orario di lavoro, vale a dire le fasce orarie in cui viene rese l’attività, ma è sufficiente indicare le giornate in cui è prest …
Nel contratto part-time verticale non è obbligatorio indicare la distribuzione dell’orario di lavoro, vale a dire le fasce orarie in cui viene rese l’attività, ma è sufficiente indicare le giornate in cui è prestata tale attività. Questa, in sintesi, la risposta del Ministero del lavoro a un quesito posto dalla Confcommercio che chiedeva chiarimenti in merito all’art, 2, comma, 2, del D.Lgs. n. 61/2000 che così dispone. “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. In particolare l’interpello chiedeva se, per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione di lavoro giornaliera uguale o superiore a quella ordinaria e per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello ordinario, sia sufficiente indicare nel contratto di lavoro il quantum della stessa prestazione giornaliera (es. lunedì 8 ore, giovedì 8 ore e venerdì 8 ore). La funzione del contratto a tempo parziale infatti, è quella di favorire l’incontro della volontà negoziale di due soggetti, l’uno dei quali ha interesse ad avvalersi di una prestazione lavorativa di durata limitata mentre l’altro di offrire una prestazione ridotta con conseguente possibilità di usufruire dell’arco di tempo non utilizzato per soddisfare esigenze familiari o di vita ovvero per svolgere eventuali altre attività. In questa prospettiva, la previsione legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del proprio tempo libero. Per contro, nell’arco di tempo in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro.
Ministero del lavoro, interpello n. 11 del 20 febbraio 2009
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





