La precisazione riguarda il lavoro accessorio
Il ministero del Lavoro risponde con interpello n. 37/2009 alla richiesta di chiarificazione in merito all’esatta portata del termine “occasionalità” nel lavoro accessorio. Il Ministero ricorda che la disciplina in materia di lavoro accessorio è contenuta negli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale, stanti le modifiche da ultimo introdotte in sede di conversione del D.L. n. 5/2009 da parte della L. n. 33/2009, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito, fra l’altro:
– di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
– di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
In linea generale però, per quanto concerne l’occasionalità delle prestazioni, è lo stesso Legislatore, all’art. 70, comma 2, a stabilire che “le attività lavorative (…), anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”. Pertanto, è da ritenersi, che nei limiti anzidetti, il lavoro accessorio sia consentito ai giovani o ai pensionati ovvero ai percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in qualsiasi settore, ivi compreso quello del turismo.
Ministero del lavoro, interpello n. 37 del 15 maggio 2009
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)





