Uno nuova norma fa chiarezza sui requisiti necessari per la chiusura automatica dei giudizi tributari. Rientrano anche le sconfitte parziali del fisco confermate in più gradi.
Con la circolare 39/E, l’Agenzia delle
Entrate ha fatto chiarezza sull’interpretazione autentica
delle disposizioni contenute nel decreto
“mille proroghe” (Dl 216/2011) che, tra l’altro, posticipa ancora di un anno fino al 31
dicembre 2013, l’attività residua della
Commissione Tributaria Centrale.
La norma in questione
definisce il parametro applicativo delimitato dall’art. 3, comma 2-bis,
del Dl n. 40 del 2010, che si prefigge l’obiettivo
di ridurre l’eccessiva durata dei processi tributari con particolare riferimento a quelli iniziati
prima del 26 maggio 2000, e
ancora pendenti presso
la Commissione tributaria centrale alla data del 26 maggio 2010.
L’articolo 29, comma 16-decies, del Dl 216/2011 fornisce l’interpretazione autentica delle intenzioni del legislatore affermando che la
chiusura automatica delle liti fiscali avviene
anche se il Fisco aveva torto solo in parte nel giudizio di primo grado e la decisione viene ribadita nei successivi gradi.
L’interpretazione fornita dal Milleproroghe
riguarda solo le controversie pendenti
presso la Commissione tributaria centrale.
Pertanto, nessuna innovazione è
stata apportata alla definizione
delle controversie ultradecennali pendenti
in Cassazione, per le quali rimane
necessaria la sconfitta totale del Fisco in tutti i gradi precedenti.
La nuova interpretazione fornita dal Dl n. 216 del 2011 ha efficacia retroattiva, e quindi si applica a tutte le controversie
pendenti in Ctc al 26 maggio
2010. Non si applica, invece,
alle controversie per le quali, alla
data di entrata in vigore della nuova norma (28 febbraio 2012), è stata già depositata la decisione. In ogni caso, per usufruire della definizione
automatica delle liti ultradecennali,
la controversia deve rispettare i presupposti
stabiliti dal Dl n. 40 del 2010.
Anche la Corte di giustizia europea
si è espressa in favore della chiusura veloce delle
liti fiscali datate e ha anche sancito la compatibilità della
chiusura automatica con i principi comunitari
in materia di Iva.





