LEGGE 18 agosto 2000 n. 248

NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: CAPO I Disposizioni generali Art. 1 ( nota ) 1. L’articolo 16 della legge 22 a …


NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:


CAPO I


Disposizioni generali


Art. 1 ( nota )


1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:”Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e
comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via
cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari “.


Art. 2 ( note )


1. Il secondo comma dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:”È libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le
modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale “.


2. All’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:”È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di
ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono Corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e
la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i
libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.


Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono “.


3. A1 primo comma dell’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo
le parole: “articolo 171-bis” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo
171-ter”.


4. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il
seguente comma:


“La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un areno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.


5. Dopo l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:”Art. 181-ter. –
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 68
decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni”.


Art. 3 ( nota )


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini”.


2. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
comma: “1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”.


Art. 4 ( nota )


1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è
sostituito dal seguente:”Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la
descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione”.


Art. 5 ( note )


1. L’articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:”Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme dei
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e
di istruzione preventiva per. quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e
la perizia.


2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di ufficiale
giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.


3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.


4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua. dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.


5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.


6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti a
soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano
stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia”.


Art. 6


1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:”Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economia può
chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.


2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento.”


Art. 7 ( note )


1. Il numero 3) dell’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:”3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché ai
fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura
civile”.


Art. 8 ( note )


1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:”Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire
duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due
milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.


2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del
presente articolo, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:


a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di. entrata in vigore della presente disposizione;


b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero. del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


Art. 174-ter. – 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio’
commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del
provvedimento di cui al comma 2.


2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.


3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno,
computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica
l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività.


4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di
postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti
contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all’articolo 45 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successiva modificazioni, sono sospese in caso di esercizio
dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio”.


2. Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:”Art.
75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di
cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali
oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita
iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni
anno”.


3. A1 comma 1 dell’articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto
dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole:
“articoli 59, 60, 75,” sono inserite le seguenti: “75-bis,”.


Art. 9


1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’espressione: “Ente
italiano per il diritto di autore” ovunque ricorra è sostituita dall’espressione
“Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.


Art. 10 ( nota )


1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:”Art. 181-bis. – 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui
agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p
immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere
adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.


2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione
da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell’apposizione.


3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.


4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni
di categoria interessate, nei termini più -idonei a consenti ne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.


5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter
essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve
contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.


6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano
almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo
del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,
l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al
comma 4.


7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea
resa ai sensi del- comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.


8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell’ingegno”.


Art. 11 ( nota )


1. Dopo l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:


Art. 182-bis – 1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle
rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni del:a presente legge, la vigilanza:


a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento,
su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su
impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché
sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;


b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo
esercizio;


c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e
l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);


d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel
proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.


2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma
del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.


Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere
l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta, agli strumenti e
al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l’emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l’accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall’autorità
giudiziaria.


Art. 182-ter – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle
norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli
organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.


Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:


“4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;”.


Art. 12 ( nota )


1. All’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i
seguenti commi:


“3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità
dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti.


3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
affluite nel capitolo di cui all’articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.


CAPO II


Disposizioni penali


Art. 13


1. L’articolo 171-bis della legge ’22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:”Art. 171-bis – 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità.


2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce. vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto- alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lite trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità”.


Art. 14 ( nota )


1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:”Art. 171-ter. – 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:


a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;


b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;


c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);


d) detiene per la .vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la
vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto d’autore o dei diritti connessi;


e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;


f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.


2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque
a trenta milioni di lire chiunque:


a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti
connessi;


b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;


c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.


3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.


4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:


a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del
codice penale;


b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;


c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività
produttiva o commerciale.


5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.


Art. 15


1. Dopo l’articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:


“Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge
è equiparata alla concessione in noleggio la vendita .con patto di riscatto
ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto
o di avveramento della’ condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”.


Art. 16


1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere
o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno
tutelata dalla normativa: sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo
esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è
punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli
171, 171bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge,
con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni
accessorie della confisca: de! materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.


2. In caso di recidiva o di fatto grave la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a
lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno c più periodici specializzati nel settore delle
spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione c autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio
dell’attività produttiva o commerciale.


Art. 17 ( note )


1. Dopo l’articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:


“Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.


2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli artico!. 171-bis, 171-ter e
171-quater nonché dello videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.


3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno
dei partecipanti al reato.


Art. 171-septies. – 1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si
applica anche:


a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di
cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione
i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;


b) salvo che il fatto non costituisca più grave- reato, a chiunque dichiari
falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.


Art. 171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato
tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma
tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.


2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.


Art. 171-nonies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si
applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente
l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui
agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e
fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei
reati.


2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo 171-bis, comma 1, e
dall’articolo 171-ter, comma 1″.


Art. 18 ( nota )


1. All’articolo 3 della legge S febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti:


“6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre
mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del
comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e
3.


5-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero
se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato oppure ché acquisisca da questi le
necessarie informazioni”.


Art. 19 ( nota )


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato
per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato
“Comitato”.


2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di
riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il
cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere
confermati una sola volta.


3: Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere
più efficace l’attività di contrasto delle attività illecite lesive della
proprietà intellettuale.


4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere
copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese
e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal
segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità
giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1’16 del codice di procedura
penale.


5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal
segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di
un apposito sistema informatico e telematico.


6. Fermo restando l’obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
all’autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in
materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell’attività di
prevenzione e di repressione degli illeciti.


7. L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali
provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
Comitato, avvalendosi del servizio per 1’antipirateria. L’istituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello
Stato.


 


 


NOTE


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota all’art 1:


La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio” è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 16 luglio 1941, n. 166.


Note all’art 2:


– Il testo dell’art 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche
introdotte dalla presente legge risulta come segue:


“Art. 68. – È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.


È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i
servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto
e quinto, per uso personale.


È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni
utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti
all’autore.


È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono
riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura
di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all’art 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2
della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.


Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opere rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell’art 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma I del
medesimo Art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono.”


– L’art 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte
dalla presente legge, risulta come segue:


“Art. 171. – Salvo quanto previsto dall’art 171-bis e dall’art 171-ter, è
punito con la multa da L. 100.000 a L.4.000.000 chiunque, senza averne diritto,
a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:


a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto
prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno
esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;


b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni
od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;


c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme
di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o
esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di
quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;


e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi
analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le
riproduzioni casi fatte all’estero;


f) in violazione dell’art 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.


La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a L.
1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non
destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima,
qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.


La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’art
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.


– La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: “Ratifica ed esecuzione della
convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a
Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a
Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio
1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4”.


– La legge 22 maggio 1993, n. 159, reca: “Norme in materia di abusiva
riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di
pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all’ultimo comma dell’art
172 della legge 22 aprile 1941, n. 633”.


Nota all’art 3:


– L’art 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte
dalla presente legge, risulta come segue:


“Art. 69. – I. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto
esclusivamente:


a)gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e partiture
musicali;


b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione,
decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini.


1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti
pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici”.


Nota all’art 4:


– L’art 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte
dalla presente legge, risulta come segue:


“Art. 161. – Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione,
l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione.


Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo
di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.


L’autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il
sequestro dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto
contestato.


Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore”.


Note all’art 5:


– Si riporta il testo degli Art. 669-octies, 669-undecies, 675, 693 e 697 e
del codice di procedura civile:


“Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). – L’ordinanza di
accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di
merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per
l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’art
669-novies.


In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di
merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.


Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o
altrimenti dalla sua comunicazione.


Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui
la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione
della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta
giorni.


Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto
le spetta, alla nomina degli arbitri.”.


“Art. 669-undecies (Cauzione). – Con il provvedimento di accoglimento o di
conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre
all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale
risarcimento dei danni”.


“Art. 675 (Termine d’efficacia del provvedimento). – Il provvedimento che
autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di
trenta giorni dalla pronuncia”.


“Art. 693 (Istanza). – L’istanza si propone con ricorso al giudice che
sarebbe competente per la causa di merito.


In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al tribunale del
luogo in cui la prova deve essere assunta.


Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti
sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle
domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata”.


“Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza). – In caso
d’eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può
pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto,
dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può
nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione
della prova.


Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta
notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione”.


Note all’art 7:


L’art 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte
dalla presente legge, risulta come segue:


“Art. 164. – Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono
promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184
si osservano le regole seguenti:


1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le
azioni di cui sopra nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato
bastando che consti della loro qualità;


2) l’ente di diritto pubblico è dispensato dall’obbligo di prestare cauzione
per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o
autorizzata;


3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzate a compiere
attestazioni di credito per diritto d’autore nonché ai fini della legge 5
febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo
esecutivo a norma dell’art 474 del codice di procedura civile”.


– La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: “Norme a favore delle imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro”.


Note all’art 8:


– Il comma 3 dell’art 17 della legge n. 400/ 1988 (disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale.


– Per il testo dell’art 26, comma 3-bis, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, con le modificazioni introdotte dalla presente legge, vedesi in nota
all’art 12.


– Si riporta il testo dell’art 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale):


“Art. 24 – (Connessione obiettiva con un reato). – Qualora (esistenza di un
reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per
questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice
penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.


Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui
all’art 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione
prevista dal secondo comma dell’art 14, alla autorità giudiziaria competente per
il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la
notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i
quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.


Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura
ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.


La persona obbligata in solido con fautore della violazione deve essere
citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico
ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona,
per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie
riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.


Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica,
nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la
violazione.


La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente
reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per
difetto di una condizione di procedibilità”.


– Si riporta il testo dell’art 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia):


“Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività
cinematografiche). – Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà
annualmente la somma di lire unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il
parere della Commissione centrale per la cinematografia:


a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi
cinematografici con l’estero;


b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni
in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria
ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico,
nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi
ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la
conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e
realizzazione di mostre d’arte cinematografica di particolare rilevanza
internazionale;


c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d’essai e delle sale
delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della
qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare
riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi
comuni;


d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico,
cui l’Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel
quadro di organizzazioni internazionali;


e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle
vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla
produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare,
annualmente, con il Ministero dei trasporti;


f) (abrogata);


g) (abrogata);


h) (abrogata);


i) (abrogata);


l) (abrogata);


m) (abrogata);


n) (abrogata);


o) (abrogata);


p) per la ricerca creativa


q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed
internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;


r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche
di elevato impegno artistico o industriale nell’ambito della Comunità europea o
in base ad accordi internazionali;


s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per
la produzione, la distribuzione e l’esportazione di opere filmiche di elevato
impegno industriale o artistico;


t) abrogata;


u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale
ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e
privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere
permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;


v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a
carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la
cinematografia, nonché l’organizzazione di corsi di cultura cinematografica
effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da
università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo; z) abrogata.


In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali
previsti dalle disposizioni contenute nell’art 15, regio decreto legge 15 aprile
1926, n. 765 e nell’art 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore
delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun
esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell’introito lordo
degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende
dal Ministero del turismo e dello spettacolo.


L’autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione
centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i
termini di presentazione delle domande.


Ferma restando l’autorizzazione di spesa di cui all’art 1 della legge 26
luglio 1984, n. 414, l’autorità competente in materia di spettacolo determina
con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all’ente
autonomo “La Biennale di Venezia”, per la realizzazione della Mostra
internazionale d’arte cinematografica.


– Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezzaӏ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 26 giugno 1931. n. 146.


– L’art 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con le modifiche introdotte dalla
presente legge, risulta come segue:


“Art. 17-bis. – I. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59,
60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, 86,
87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.


2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle
autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.


3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto
previsto nel comma 1, 81, 83, 84. 108, 113, quinto comma. 120, salvo quanto
previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall’art 126, 135,
escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette
alla sanzione amministrativi a del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire due milioni.”


Nota all’art 10:


– Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, reca: “attuazione della
direttiva 91/250/CEE relativo alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore”.


Nota all’art 11:


– Si riporta il testo dell’art 347 del codice di procedura penale:


“Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). – 1. Acquisito la
notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico
ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute,
delle quali trasmette la relativa documentazione.


2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e
quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.


2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza
del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la
comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto
ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono
termini particolari.


3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art 407, comma 2, lettera
a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.
Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le
indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.


4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e fora in
cui ha acquisito la notizia”.


– La lettera b) del comma 6 dell’art 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante “Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, con le modifiche
introdotte dalla presente legge, risulta come segue:


“Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). – 6. Le competenze
dell’autorità sono così individuate:


a) omissis;


b) la commissione per i servizi e i prodotti:


1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei
prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione
ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi di
telecomunicazioni;


2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e
per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l’indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;


3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa
la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite
dalla legge a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle
norme dell’Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti
fisse e mobili o operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;


4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire
dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente
tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;


4-bis) svolge compiti attribuiti dall’art 182-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni;


5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i
regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l’interazione
organizzata tra il fornitore del prodotta o servizio o il gestore di rete e
l’utente, che comporti acquisizione di informazioni dall’utente nonché
l’utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;


6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;


7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell’ambito del settore delle comunicazioni di massa;


8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di
diritto di rettifica;


9) garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in
materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e
nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;


10) propone al Ministero dalle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l’attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e
amministrazioni pubbliche. La commissione parlamentare per l’indirizza generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all’attuazione
delle finalità del predetto servizio pubblico;


11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di
ascolto o di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri
soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e
riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull’operato delle imprese che svolgono le indagini;
la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero
tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell’art
476, primo comma del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di
ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla
popolazione o ai mezzi interessati, l’autorità può provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;


12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell’apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;


13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche
avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni;


14) applica le sanzioni previste dall’art 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223;


15) favorisce l’integrazione delle tecnologie e dell’offerta di servizi di
comunicazioni;


C) omissis”.


Nota all’art 12:


– L’art 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12
settembre 1988, n. 214 Supplemento ordinario, con le modificazioni introdotte
dalla presente legge, risulta come segue:


“Art. 26 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria). – 1. Nell’ambito del
segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sostituisce la direzione
generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria,
artistica e scientifica e subentra nell’esercizio delle funzioni a questa
spettanti.


2. All’organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3
dell’art 21.


3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza dei
Consiglio dei Ministri.


3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall’applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla illiceità
dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti.


3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzare le somme
affluire nel capitolo di cui all’art 174-bis, comma 2, lettera b), della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.


– Per il testo dell’art 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, vedasi l’art 8 della presente
legge.


Nota all’art 14:


– Si riporta il testo degli articoli 30 e 32-bis del codice penale:


“Art. 30 (Interdizione da una professione o da un’arte). – L’interdizione da
una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare,
durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o
mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell’autorità e importa la decadenza dal permesso o
dall’abilitazione, o licenza anzidetti.


L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata
inferiore a un mese, né superiore a cinque anni salvi i casi espressamente
stabiliti dalla legge”.


“Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese). – L’interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di
esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.


Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all’ufficio”.


Note all’art 17:


– Si riporta il testo dell’art 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271:


“Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili). – 1. La vendita delle
cose indicate nell’art 260, comma 3, del codice è eseguita a cura della
cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.


2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a
questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia
giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto
verbale da allegare agli atti.


3. L’autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei
commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando
avviso al difensore.


– Si riporta il testo dell’art 444 del codice di procedure penale:


“Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). – 1. L’imputato e il
pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.


2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte
civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell’art 75, comma 3.


3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne (efficacia, alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta.”.


Nota all’art 18:


– L’art 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante “Norme a favore delle
imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di
lucro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15
febbraio 1992, n. 38, con le modifiche apportate dalla presente legge, risulta
come segue:


“Art. 3 (Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro. -1. Fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i
produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro
aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione
privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi,
una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di
registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e
degli apparecchi di registrazione audio.


2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:


a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti
analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);


b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti
analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);


c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di
registrazione audio.


3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato,
per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e
video, o gli apparecchi di registrazione audio.


4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di
registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a
ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di
categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per
cento ai produttori di fonogrammi.


5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del
compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.


6. II compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di
registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al
netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari
di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali
destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all’istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all’art 4 per le
attività e le finalità di cui all’art 7, comma 2.


6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE ogni tre
mesi una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del
comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e
3.


6-ter. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6-bis. ovvero
se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le
necessarie informazioni”.


Nota all’art 19:


– Si riporta il testo dell’art 116 del codice di procedura penale.


“Art. 116. (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). –
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua
azione od omissione.


Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita
riguardo a chi volle il reato meno grave.”.

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