Il godimento del credito d’imposta è subordinato alla presenza di una clausola contrattuale che preveda l’esercizio “anticipato” del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice
Con la risoluzione 4/E/09, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento operativo circa la fruibilità del bonus investimenti, disposto dall’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a proposito degli investimenti operati in locazione finanziaria.
Come noto, il credito d’imposta è riconosciuto a seguito delle acquisizioni, avvenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
- – macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
- – programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- – brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva (per le grandi imprese, gli investimenti in questi ultimi beni sono agevolabili nel limite del 50% dell’insieme degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta).
Il credito d’imposta è determinato sulla base della quota del costo complessivo dei beni oggetto dell’investimento che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva (sono esclusi gli ammortamenti dei beni agevolabili nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione). Per gli investimenti mediante contratto di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
La precisazione dell’amministrazione finanziaria nasce dalla considerazione di quanto la stessa ha sostenuto nel contesto della circolare delle entrate 38/2008. Riprendendo, infatti, le indicazioni contenute negli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-20 13, la circolare sottolinea che gli investimenti effettuati in locazione finanziaria risultano agevolabili solo se i contratti contengono “l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”.
Obbligo di riscatto?
Tale locuzione ha suscitato qualche perplessità sulle modalità attraverso le quali procedere all’osservanza del predetto obbligo. Nel contesto dell’interpello alla base della risposta fornita dell’amministrazione finanziaria, infatti, è stato evidenziato come la previsione di un “obbligo” e non di una “facoltà” a proposito del riscatto dei beni acquisiti, costituisca un’anomalia rispetto al contenuto dei contratti standard.
La preoccupazione era che, oltre a costringere le società operatrici ad uno sforzo economico teso alla “riscrittura” di tutta la modulistica, la previsione voluta dal Fisco sotto indicazione comunitaria avrebbe finito per alterare, sul piano sostanziale, la natura giuridica del contratto e il suo inquadramento nell’ambito dei contratti di finanziamento, con il fondato rischio di una sua possibile riqualificazione agli effetti regolamentari, fiscali, civilistici e contabili della vendita con riserva di proprietà, mistificando la reale intenzione delle parti di stipulare una locazione finanziaria.
Per risolvere l’empasse, quindi, l’istante proponeva di adempiere al menzionato obbligo attraverso uno scambio di corrispondenza tra impresa utilizzatrice e società di leasing, mediante il quale le parti si davano atto che il diritto di opzione di acquisto doveva intendersi esercitato con effetto dal momento della finita locazione, secondo uno schema che preveda che l’impresa utilizzatrice esprima ora per allora la volontà di riscattare, al termine della locazione, i beni oggetto del contratto di leasing e che la società concedente prenda atto della volontà dell’utilizzatore di esercitare, a fine locazione, il diritto di opzione per l’acquisto dei beni oggetto del contratto.
La normativa comunitaria
La risposta dell’Agenzia delle entrate ha inteso sottolineare, preliminarmente, che le istruzioni fornite con il documento di prassi citato rispondono alla necessità di adeguarsi a precise direttive comunitarie sul tema. In effetti, uno scrupoloso riferimento agli atti di indirizzo comunitario consentono di avallare tranquillamente l’agevolabilità dei beni acquisiti in locazione finanziaria, in nome di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto o realizzazione del bene in proprio e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing. In questa direzione, tra l’altro, vanno anche i principi contabili internazionali (Ias 17) che, in pratica, danno rilievo alla sostanza economico-finanziaria del contratto di leasing rispetto alla sua forma giuridica.
Sulla base di tale equivalenza, pertanto, la normativa di agevolazione in esame non può non prevedere la medesima conseguenza della revoca del credito d’imposta quando il beneficiario ometta di procedere al riscatto del bene agevolato, così come avviene nel caso della cessione dei beni agevolati acquisiti in proprietà entro il quinquennio di tutela fiscale previsto dal comma 277 della legge 296/06.
Tuttavia, il punto 53 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-20 13 dispone che, nel caso della locazione finanziaria, i costi dei beni acquisiti “possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”. Pertanto, il fatto che sia la stessa Comunità europea a sollecitare tale vincolo contrattuale è sintomatico, secondo il Fisco, che una tale modifica contrattuale, intesa a regolamentare l’ipotesi dell’obbligo del riscatto, non incida minimamente sulla natura del contratto di leasing sottoscritto. Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti,
“se sotto l’aspetto formale la disciplina comunitaria impone l’apposizione dell’obbligo di riscatto, sotto l’aspetto sostanziale deve potersi preservare la reale natura del contratto che le parti intendono stipulare”.
Non è, quindi, accettabile la proposta di rimandare la risoluzione del problema ad un mero scambio di corrispondenza fra le parti, che si danno intesa su come regolamentare l’aspetto relativo all’obbligo di riscatto. Il rispetto della disciplina comunitaria, infatti, prescrive che nei contratti di locazione finanziaria che interessano beni agevolati con il bonus investimenti vada sempre inserita un’apposita clausola che preveda l’esercizio “anticipato”del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice. Solo attraverso questa metodica si potrà, invero, esprimere l’assenso anticipato al riscatto del bene oggetto del contratto, posticipandone gli effetti al momento della finita locazione. Resta, però, da regolamentare il comportamento da adottare in relazione a quei contratti che sono già stati stipulati alla data di emanazione della circolare 38/E/08 e che, pertanto, risultino privi della disposizione sull’obbligo di riscatto. Solo in tali casi, stabilisce il fisco, l’esercizio anticipato dell’opzione potrà avvenire per il tramite di uno scambio di corrispondenza con cui l’impresa utilizzatrice dichiara di esercitare l’opzione irrevocabile di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con effetti dal momento della finita locazione.
Lascia, a dire il vero, qualche perplessità la decisione di voler garantire tale procedura alternativa solo ai contratti stipulati prima della circolare n. 38 menzionata. Bisogna, infatti, prendere atto che prima dell’intervento in commento, le procedure attraverso le quali assolvere a quanto la stessa circolare faceva riferimento rimanevano sostanzialmente dubbie, altrimenti non si spiegherebbe l’interpello. Meglio, quindi, sarebbe stato consentire l’utilizzo dello scambio di corrispondenza per tutti i contratti conclusi fino all’emanazione della risoluzione in commento.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)





