Il passaggio da un provider all’altro e la posta elettronica certificata sono gli argomenti della rubrica di Linea Edp
Dopo una serie di disservizi, siamo riusciti a ottenere lo scioglimento del contratto Adsl in corso. In seguito, abbiamo stipulato un nuovo contratto con un altro provider, il quale però non riesce ad allacciare il collegamento perché il vecchio provider non ha ancora liberato la portante. Come posso procedere?
f. scotti
Il problema di un “vecchio” contratto che continua a essere tra i piedi anche dopo la cessazione è, purtroppo, molto frequente. Questo perché, tecnicamente, occorre che il precedente provider liberi la cosiddetta “portante” dalla linea telefonica su cui correva il collegamento Adsl, affinché il nuovo possa attivare il servizio. I tempi per ottenere la “liberazione” della propria linea telefonica possono essere di diverse settimane, con il rischio di restare senza collegamento Internet per l’intervallo di tempo corrispondente a cui va a sommarsi quello necessario per la nuova attivazione.
In questi casi, la cosa migliore, è quella di procedere pragmaticamente e prendere dalla Telecom una nuova linea, con un nuovo numero. Ovviamente, prima di farlo, è bene, comunque, mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale del “vecchio” provider e a Telecom stessa, con richiesta di liberare entro tre giorni dal ricevimento della medesima la portante e con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in caso contrario. Se la raccomandata sortisce effetto, allora si può mantenere la vecchia linea e il vecchio numero, altrimenti si può attivare la nuova linea, per poi valutare, con maggior calma, se fare causa al precedente provider per le spese e i fastidi subiti.
Se, invece, si vuole far causa immediatamente al vecchio provider, si deve procedere con un ricorso ex art. 700 codice di procedura civile. Si tratta di un ricorso d’urgenza al giudice, da instaurare sia contro il vecchio provider sia contro Telecom, che in quanto gestore delle linee telefoniche a volte è corresponsabile dei ritardi nella liberazione della portante, per farli condannare alla liberazione della linea in considerazione dei gravi danni che si produrrebbero in occasione di un’interruzione del collegamento Adsl e sotto pena, in difetto, del risarcimento del danno. Anche questo procedimento, tuttavia, pur essendo d’urgenza, richiede spesso diverse settimane per arrivare a una conclusione. Pertanto, la soluzione pratica, nell’immediato, consistente nel cambio, magari solo temporaneo, di linea è sempre la migliore, accompagnando la stessa però da una formale raccomandata che consente, in seguito, di richiedere con calma il risarcimento del danno subito e le spese affrontate.
La posta elettronica certificata in arrivo è riconoscibile o è uguale
alle altre mail? Si può scegliere di non accettarla? Il fatto che
la si riceva significa legalmente che la si è anche letta?
l. rapetti
I quesiti posti dal lettore sono vari e abbracciano non pochi aspetti della Pec (posta elettronica certificata), tanto che vale la pena richiamarne il funzionamento e la regolamentazione in generale, rispondendo con l’occasione anche alle domande sollevate in questa sede. La Pec è un tipo di posta elettronica per la quale si può ottenere la garanzia legale del ricevimento del messaggio da parte del destinatario. Nel nostro Paese, attualmente, la spedizione di una posta elettronica certificata, con le forme stabilite dalla normativa vigente, è equiparata a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.
Secondo l’art. 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, infatti, “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”. In questi casi, aggiunge sempre l’articolo 48, “la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi”.
Nel procedimento di spedizione di una mail certificata, occorre innanzitutto l’intervento di un terzo soggetto, oltre a mittente e destinatario, e cioè il gestore di posta elettronica certificata. I gestori sono soggetti privati che devono possedere un certo insieme di requisiti stabiliti dalla legge (tra cui, ad esempio, gli stessi requisiti di onorabilità previsti per l’attività bancaria e un capitale sociale non inferiore a 1 milione di euro) e sono stati autorizzati a svolgere questa attività di certificazione dal Cnipa, il Centro Nazionale per l’Informatica nelle Pubbliche Amministrazioni.
Nel momento in cui il mittente spedisce la mail all’indirizzo del destinatario, questa viene presa in carico dal gestore di Pec che, subito dopo invia al mittente stesso una ricevuta di accettazione, che certifica l’avvenuto invio e che è quindi paragonabile alla ricevutina di spedizione di una raccomandata che rimane a chi spedisce appunto una tradizionale raccomandata cartacea. Successivamente, quando il gestore deposita il messaggio nella casella del destinatario, invia al mittente una seconda ricevuta, quella di consegna, paragonabile all’avviso di ricevimento della tradizionale raccomandata cartacea, che certifica l’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Entrambe le ricevute rilasciate dal gestore, sia quella di accettazione-spedizione che quella di consegna, sono in formato elettronico, e sono “chiuse” con la firma digitale del gestore, in modo che ne sia garantita l’autenticità, la paternità e l’integrità.
Ai fini legali, il messaggio si considera consegnato al destinatario nel momento in cui si trova nella sua casella di posta. Quindi, non si può respingere una Pec come si potrebbe fare con una tradizionale raccomandata cartacea. C’è però da dire che respingere una raccomandata cartacea, che è stata inviata all’indirizzo corretto del destinatario, non giova in nessun modo al destinatario stesso, perché legalmente si considera comunque ricevuta. Quindi, alla fine, le due forme di comunicazione sotto questo aspetto sono equivalenti. Piuttosto, è onere del destinatario consultare periodicamente la propria casella di posta elettronica.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di certificazione della posta, esse sono regolate dal Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, richiamato direttamente dall’art. 48. Tutti i testi normativi in materia di Pec sono reperibili in rete tramite una semplice ricerca su Internet. Per i parametri tecnici, la cosa migliore è rivolgersi direttamente al proprio gestore che sicuramente fornirà tutte le informazioni e gli strumenti per inviare posta elettronica certificata.
L’esperto
Tiziano Solignani esercita la professione forense a Modena, all’interno di un proprio studio multidisciplinare che si occupa, utilizzando per quanto più possibile le nuove tecnologie, di civile, penale, amministrativo e informatica giuridica. Su internet ha fondato il gruppo di discussione giuridico della gerarchia “it”, it.diritto, e lo ha moderato per alcuni anni; cura inoltre a tutt’oggi il sito www.solignani.it.
È membro del comitato saggi del Crdd (www.crdd.it), per la
riassegnazione dei nomi di dominio, e del Professional Law Enforcement di GlobalTrust (www.globaltrust.it), un gruppo di legali esperti in informatica giuridica e sicurezza.





