La licenza per l’utilizzo di un software acquisita con l’acquisto di un pc nasce e muore con la macchina?
Sul sito ufficiale di Microsoft viene riportato che la licenza Oem nasce e muore con il pc e non può, quindi, essere trasferita su una seconda macchina. È vero?
N.Donatone
Non voglio certamente scendere in polemica con un particolare produttore, ma la fonte non è certamente indipendente.
Ricapitoliamo. L’acquirente compra un computer, dunque gli serve un sistema operativo, quale che sia, senza il quale il computer è un dispositivo per produrre calore. Caso vuole che quasi tutti i produttori di computer (Oem) precarichino un sistema operativo. Quest’ultimo viene perciò acquistato dall’Oem (o meglio, viene acquistato il diritto a installarne una copia), il quale lo carica sul computer e lo rivende unitamente a quest’ultimo. Il costo totale è, così, minore della somma dei due elementi acquistati singolarmente per una politica di sconti di cui gode l’Oem.
Ciò ne fa un prodotto inscindibile? Per nulla, direi.
Il sistema operativo può essere disinstallato e il relativo costo deve venire rimborsato (cosa che in pochi sanno). Non si può nemmeno affermare che il sistema operativo “nasca e muoia” con quel computer. Il produttore del sistema operativo lo realizza per funzionare con una gamma indeterminata di computer, differenti per processore, chipset, periferiche e così via.
Per sua natura, dunque, esso deve funzionare in modo efficiente su varie piattaforme. Il sistema operativo viene, poi, distribuito in esemplari “master” tutti uguali tra loro. È l’Oem a installare le parti necessarie al funzionamento con quel particolare computer.
Ma cosa compra l’utente? Una licenza, non certo un adesivo.
Nemmeno un’installazione, che potrebbe farsi anche da solo, per quanto abusiva. Avendo acquistato una licenza, ogni pretesa di vincolarlo contrattualmente nell’ulteriore circolazione di quella licenza è illegittima perché contrasta con il principio di esaurimento, inderogabile tra le parti. Il fatto che egli non abbia una copia separata su un supporto di installazione non ha alcuna rilevanza, perché acquista pur sempre una licenza per l’uso di un’installazione, non un esemplare del supporto. Comunque avvenga la transazione, non importa che installi da solo il tutto o che sia l’Oem a farlo.
Non si tratta di un prestito. Non si tratta di una locazione. È una vendita, scambio di un diritto contro un prezzo.
Una volta acquistato il computer con software preinstallato (a meno che non sia una versione di prova), si conclude un contratto di compravendita anche per il software. Il fatto di doverlo registrare successivamente costituisce un obbligo di dubbia liceità.
Il fatto che la copia installata smetta di funzionare dopo un certo periodo, secondo me è un vizio (grave e doloso) del prodotto. Il fatto che smetta di funzionare se sostituisco l’hard disk o il processore è un vizio. Lo è anche se non è possibile reinstallarlo in caso di malfunzionamenti gravi, quando ciò è tecnicamente possibile, anzi, normale. Lo è quando non sia possibile trasferirlo su un altro computer.
Per finire, la prova di “autenticità” del software: per definizione non esiste un originale del software, al massimo si può parlare di “copia autorizzata” e l’autenticità si riferisce allo strumento di prova dell’autorizzazione. Solitamente si tratta di un adesivo a ologrammi che previene le contraffazioni, e come tale è sicuramente una buona cosa. Tuttavia il produttore del software non ha il potere di modificare il regime legale della prova della proprietà (né il diritto d’autore, o il regime di circolazione dei beni), ciò compete allo stato sovrano. Quella sarà una prova opponibile al produttore, ma non è l’unica prova della legittimità dell’acquisto.
L’esperto
Lo studio Tamos Piana & Partners di Milano si occupa di campi innovativi del diritto civile e amministrativo, tra i quali l’Information technology law e il diritto del software, ma anche di appalti pubblici di servizi, di privacy e di diritto sanitario. Attraverso un sistema a rete garantisce assistenza e consulenza nei campi di interesse delle aziende e degli enti pubblici.
Carlo Piana è socio fondatore dello studio, membro italiano e fondatore di euroITcounsel, circolo europeo di qualità di avvocati specializzati in It&Tlc law, nonché parte del team legale della Free Software Foundation Europe. Vanta un’esperienza più che decennale nel settore della tutela del software.
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