Il ministero del Lavoro risponde al Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro
Il ministero del Lavoro risponde con interpello n. 48/2008 al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la riconoscibilità all’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a chiamata senza obbligo di risposta. In merito il ministero spiega che, nei rapporti di lavoro senza obbligo di risposta, il lavoratore si trova privo di qualsiasi garanzia sia per quanto riguarda l’effettiva prestazione lavorativa, sia circa la retribuzione futura.
Pertanto, al suddetto lavoratore può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.
Interpello 3 ottobre 2008, n. 48, ministero del Lavoro
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





