Come viene regolata la richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori
La legge prevede la possibilità per il lavoratore in possesso di una
determinata anzianità di servizio di ottenere, nel corso del rapporto di lavoro,
l’erogazione di un’anticipazione del trattamento complessivamente accantonato a
quella data, se la richiesta è giustificata da un motivo previsto dalla legge
stessa.
Soggetti interessati
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché giustificata dalla necessità di effettuare:
– spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
– l’acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli (la Corte di Cassazione ha infatti stabilito con una sentenza dell’8 luglio 1997, n. 6189, che l’anticipazione è possibile non solo se è il lavoratore ad effettuare l’acquisto ma anche quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo); il diritto all’anticipazione sussiste anche in caso di acquisto in itinere come, ad esempio, la partecipazione a cooperativa edilizia, la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita, l’inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno;
– spese durante l’astensione facoltativa per maternità;
– spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
Non sono tenute all’anticipazione le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675.
II datore di lavoro deve soddisfare ogni anno le richieste pervenute nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. La giurisprudenza ritiene onere del lavoratore provare la sussistenza delle condizioni di erogazione dell’anticipazione del t.f.r. , mentre, esclusa la discrezionalità della scelta tra più richiedenti da parte del datore di lavoro, unico elemento ulteriore rilevante sarebbe l’ordine di presentazione delle domande. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.
L’importo dell’anticipazione viene detratto dal t.f.r. a tutti gli effetti. Sulla somma anticipata non viene più calcolata la rivalutazione.
Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile (decesso del lavoratore) l’anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore
L’art. 2120 cod. civ. prevede esplicitamente la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore sia tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale o aziendale, sia attraverso accordi individuali.
I contratti collettivi (non gli accordi individuali) possono stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
Così ad esempio il c.c.n.l. per il settore commercio/terziario stabilisce il seguente ordine di priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto:
A) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
B) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
C) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
D) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera B), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo il 1° giugno 1982;
E) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
F) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
G) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
H) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
I) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
L) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.





