I fondamentali del leasing. Il ruolo della società concedente e di quella utilizzatrice
In base al contratto di leasing una parte (concedente), dopo aver acquistato
un bene per conto di un’altra (utilizzatore), gliene attribuisce il godimento
verso un corrispettivo periodico; al termine del periodo pattuito l’utilizzatore
può acquistare il bene sulla base di un prezzo di riscatto ovvero restituirlo al
concedente (c.d. leasing finanziario). Una variante è costituita dal leasing
operativo, nel quale non è prevista la facoltà di acquisto del bene alla
scadenza e di solito il concedente è lo stesso produttore del bene.
Società concedente L’impresa che concede beni strumentali in
leasing finanziario, in quanto proprietaria dei medesimi fino a quando
l’utilizzatore li riscatta (e cioè fino al momento della stipula dell’atto di
vendita), può effettuare l’ammortamento, a partire dall’esercizio di consegna,
nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario desumibile dal
contratto. Non sono ammessi gli ammortamenti anticipati.
In particolare, ai
fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile si dovrà
sottrarre dal costo di acquisto il prezzo di riscatto e ripartire il risultato
secondo il piano finanziario dell’operazione (è fatto salvo l’ammortamento per
quote costanti previsto dalla disciplina applicabile ai beni consegnati prima
dell’1.1.1996). In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing
l’impresa concedente non può continuare ad ammortizzare il bene, in quanto non
viene più impiegato nell’attività d’impresa; peraltro, se il bene viene
eliminato, il costo residuo è deducibile secondo le disposizioni ordinarie.
I beni attribuiti in leasing operativo sono ammortizzabili secondo gli
ordinari coefficienti di ammortamento.
Società utilizzatrice. I beni presi in leasing non possono
essere ammortizzati dal concedente, se non dopo che sono diventati di sua
proprietà (e, quindi, dopo la data del riscatto). Nelle operazioni di leasing
finanziario ed operativo sono invece deducibili i canoni dovuti
dall’utilizzatore secondo il principio di competenza (gli interessi di
prefinanziamento e il maxi-canone corrisposto all’inizio del contratto sono
deducibili dopo la consegna del bene in quote ripartite per tutta la durata del
contratto). Tuttavia, i canoni sono deducibili solo se si verificano le seguenti
condizioni (e con i limiti propri della categoria di beni interessata):
a) per il leasing di beni immobili, la deducibilità è
ammessa solo ove la durata del contratto non sia inferiore a otto anni;
b) per il leasing di beni mobili, il contratto di leasing
deve avere una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente massimo stabilito con decreto in relazione
all’attività esercitata dall’impresa (senza considerare la riduzione a metà del
primo periodo di ammortamento);
c) anche per il leasing di
beni immateriali la deducibilità dei canoni è subordinata ad una durata del
contratto non inferiore alla metà del periodo d’ammortamento fiscale.
Il riscatto anticipato del bene non ha conseguenze sui
canoni dedotti in precedenza a condizione che il contratto abbia previsto la
predetta durata minima.





