La riduzione dell’Irap

La legge Finanziaria prevede la deducibilità di alcune spese

Il comma 350 dell’articolo unico della finanziaria modifica l’art. 11 del
D.Lgs n. 446/1997 in materia di Irap. E’ prevista, infatti, alla lettera
a) la deducibilità delle spese relative agli apprendisti, ai
disabili, per gli assunti con contratti di formazione lavoro e per i
ricercatori. Le spese devono essere attestata dal presidente del collegio
sindacale o da un revisore dei conti o da un professionista abilitato
(commercialista, ragioniere, consulente del lavoro). La lettera c)
prevede
la determinazione della nuova deduzione del valore della
produzione valevole dal 1° gennaio 2005.
La lettera d)
aggiunge
2 commi all’art. 11 del decreto Irap di considerevole impatto,
per esempio, viene premiato l’incremento dei numeri di dipendenti che vengono
assunti a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori che hanno lo
stesso contratto e che risultano mediamente occupati nel periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2004.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma
350

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