I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per evitare i beni che siano sottoposti a una doppia imposizione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in materia fiscale per quanto riguarda i beni aziendali concessi in
godimento a
uso privato a soci o familiari dell’imprenditore al fine di
evitare che siano sottoposti a doppia
imposizione.
Al fine di
determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti
per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, per esigenze di
certezza e di documentabilità, la circolare
del 15 giugno 2012 n. 24/E ha ritenuto opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le
altre condizioni
contrattuali debbano risultare da apposita certificazione
scritta di data certa antecedente
alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
L’Agenzia delle
Entrate, tuttavia precisa, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può,
comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali
dell’accordo.
Per quanto riguarda quei beni che vengono utilizzati nell’ambito
dell’attività d’impresa a fronte dei quali emergono ordinariamente componenti positivi di reddito e per i
quali è riconosciuta la piena deducibilità dei costi. Al fine di evitare
tale fenomeno si ritiene che il reddito diverso da assoggettare a
tassazione in capo all’utilizzatore debba essere ridotto del maggior reddito d’impresa
imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per
trasparenza) a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento
che ha generato il reddito diverso.
Il reddito diverso da
assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando la
differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo
pagato, con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la
quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente
all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l’eventuale eccedenza
tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà
assoggettata a tassazione come reddito diverso.
Per quanto riguarda i beni a uso promiscuo per i quali il
TUIR forfetizza la deducibilità dei relativi costi. Con riferimento a tali beni nella circolare 24/E del 2012 è
stato precisato che:
1. in capo al
concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono un regime
di limitazione della deducibilità dei relativi costi;
2. in capo
all’utilizzatore si rende applicabile l’articolo 67, comma 1, lettera hter) del TUIR a
prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di
limitazione della deducibilità dei relativi costi.
Poiché per tali beni
restano applicabili le norme previste dal
TUIR, nelle ipotesi in cui scatta l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera
h-ter) del TUIR, il maggior reddito, derivante dalla indeducibilità dei
costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da
chi ha l’utilizzo del bene. Pertanto, il soggetto
utilizzatore del bene determina il reddito diverso da assoggettare a
tassazione confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento
del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d’impresa imputato
all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per
trasparenza. Solo l’eventuale eccedenza tra detta differenza rispetto al predetto reddito o
quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.
Nel caso in cui
oggetto del godimento sia un autoveicolo occorre confrontare
il valore normale del diritto di godimento del bene
facendo riferimento all’articolo 51, comma 4, del TUIR, al netto del
corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all’imprenditore
individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente
all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di
forfetizzazione prevista dal TUIR. L’eventuale eccedenza del valore normale
rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.
Il legislatore
fiscale in alcuni casi, per determinati beni, ha riconosciuto l’integrale
deducibilità dei relativi costi anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere
utilizzati promiscuamente. Più precisamente, si
tratta di beni aziendali per i quali lo stesso legislatore,
prevedendo l’integrale deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa, si
disinteressa dell’eventuale uso del bene stesso nella sfera privata. Si fa riferimento, ad
esempio, alle autovetture adibite ad uso pubblico, per le quali l’articolo 164 del
TUIR stabilisce la deducibilità dell’intero ammontare dei componenti negativi.
E’ il caso dei tassisti, che possono dedurre
integralmente i costi relativi alle autovetture
nonostante l’utilizzo privatistico.





