L’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo sperimentale. La procedura è riservata a programmi di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico
Sul sito del ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato oggi il decreto 5 febbraio 2009 con il quale si da attuazione all’art. 2, comma 2 della direttiva 10 luglio 2008 (nuova disciplina per la concessione degli aiuti a valere sulla legge 46/82) che stabilisce che l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo sperimentale di cui al Fondo Fit può essere disposto anche tramite procedura negoziale.
La procedura negoziale è riservata a programmi di sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese; si tratta di progetti di innovazione tecnologia per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi strettamente connessi e funzionali in relazione all’obiettivo prefissato e realizzati da uno o più dei soggetti ammissibili ai sensi della direttiva citata. Possono essere ricomprese anche non preponderanti attività di ricerca industriale.
L’importo complessivo del progetto non può essere inferiore a 10 milioni di euro; se vi partecipano più soggetti, il progetto del soggetto proponente non può essere inferiore a 5 milioni di euro e ciascuno degli altri progetti non può essere inferiore a 3 milioni di euro, ad eccezione dei progetti presentati dagli organismi di ricerca per i quali vale invece il limite minimo di 1 milione di euro. E’ inoltre previsto che ciascun programma non comporti da solo più del 70% o meno del 10% dei costi ammissibili.
Le istanze dovranno essere presentate al ministero secondo un progetto di massima, dalla ricezione del quale inizierà una procedura di negoziazione che si concluderà con la presentazione del progetto definitivo all’Ente gestore preposto all’istruttoria. Al termine dell’iter il soggetto proponente e il Ministero sottoscriveranno uno specifico contratto.
Decr 05.02.2009
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)





