Iva, ecco tutte le novità per le dichiarazioni 2013

L’Agenzia delle Entrate ha approvato modelli e istruzioni di “Iva/2013”, “Iva Base/2013” e “Iva 26Lp/2013”. Per “Iva 74-bis”, da utilizzare in caso di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, restyling solo per le istruzioni che si adeguano alla vigente normativa.

Con specifici provvedimenti del direttore dell‘Agenzia
delle Entrate
sono stati approvati i modelli Iva 2013 in versione definitiva
concernenti l’anno 2012 e le relative
istruzioni da presentare nell’anno 2013.
Hanno quindi tagliato il traguardo modelli e
istruzioni di “Iva/2013”, “Iva Base/2013” e “Iva 26Lp/2013”. Approvate le sole
istruzioni, invece, per il modello “Iva 74-bis”, modelli e specifiche tecniche,
infatti, mantengono la versione 2012.

Il modello
di dichiarazione annuale Iva/2013 concernente l’anno
d’imposta 2012
deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel modello Unico 2013. Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è
possibile utilizzare,
in
alternativa al presente modello, il modello Iva Base/2013. Per l’individuazione dei contribuenti che
possono utilizzare il modello Iva Base/2013 occorre
consultare le relative istruzioni per la compilazione.

Tra le
novità
è da segnalare
l’introduzione del campo 3, nel rigo VE36, dedicato alle operazioni realizzate
con il regime dell’Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012, in vigore dal
1° dicembre) e del campo 3, nel rigo VF19, per gli acquisti effettuati dai
contribuenti che hanno optato per il medesimo regime. Mentrre nella sezione 1 è stata implementata con l’introduzione del rigo VO15 riservato ai contribuenti te-nuti a comunicare l’opzione per il regime dell’Iva per cassa.
Nella sezione 3 sono stati previsti i righi VO33 e VO34 riguardanti la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti che han-no ritenuto di non avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità e del regime contabile agevolato, previsti entrambi dall’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011.

Da quest’anno, la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è
effettuata mediante la compilazione del quadro VX o, in caso di presentazione della
dichiarazione unificata, dal quadro RX di “Unico”.

Nella sezione 3, rigo VL29, è stato introdotto il nuovo campo
3 per l’esposizione dei versamen ti sospesi
a seguito di eventi eccezionali.
Il rigo VL40 è stato ridenominato “Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito”.

Per quanto riguarda le società controllanti e controllate l’ente o la società controllante è tenuto a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:

– prospetto riepilogativo Iva 26PR/2013 compreso nella propria
dichiarazione annuale Iva;

– prospetto delle liquidazioni periodiche Modello Iva 26LP/2013, che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione Iva (cioè, dal 1° febbraio al 30 settembre 2013), all’agente della riscossione competente, allegando copia del Prospetto Iva 26PR/2013.

Inoltre, l’Agenzia precisa
che al suddetto modello devono essere allegate le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla
liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e
la
garanzia prestata dalla
controllante per l’eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Infine, per “Iva 74-bis”, da utilizzare in
caso di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la
revisione riguarda solo per le istruzioni che si adeguano alla vigente
normativa. Rimangono invariati invece modello e specifiche tecniche. Resta
fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate il modello “Iva 74-bis” esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

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