IVA – Acquisti intracomunitari di beni

Come si applica il regime d’Iva nel caso di acquisti intracomunitari.

REGIME DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI


ACQUISTI INTRACOMUNITARI E OPERAZIONI ASSIMILATE
Il regime degli acquisti intracomunitari si applica:
• agli acquisti intracomunitari in senso proprio.
• alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari.
Operazioni assimilate – Sono operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari:
• le introduzioni di beni in Italia;
• le operazioni degli enti non commerciali soggetti non IVA;
• gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi.
Acquisti intracomunitari con triangolazioni e lavorazioni – Tra le operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari è utile distinguere:
• gli acquisti intracomunitari con triangolazioni;
• gli acquisti intracomunitari con lavorazioni..
Art. 38, D.L. n. 331/1993
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Nel sistema IVA gli acquisti intracomunitari costituiscono un’ulteriore categoria di operazioni soggette ad imposta (accanto alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e alle importazioni), caratterizzate da un’autonoma definizione e regole proprie, salva l’applicabilità della disciplina IVA generale in via residuale.
Detrazione – Nel sistema IVA gli acquisti intracomunitari sono equiparati agli acquisti di beni, pertanto danno diritto alla detrazione dell’IVA applicata in Italia, con esclusione degli acquisti intracomunitari non effettuati nell’esercizio di un’attività IVA nei casi di enti non commerciali e di mezzi di trasporto nuovi.
Artt. 37-56, D.L. n. 331/1993; artt. da 28-bis a 28-quindecies, Direttiva UE 17.5.1977, n. 388;
circ. 23.2.1994, n. 13
ACQUISTI INTRACOMUNITARI SOGGETTI A IVA
Sono soggetti a IVA gli acquisti intracomunitari che si considerano effettuati in Italia.
Presupposto territoriale – Gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel terriorio dello Stato secondo criteri di territorialità specifici.
Artt. 37-50, D.L. n. 331/1993; artt. da 28-bis a 28-quindecies, Direttiva UE 17.5.1977, n. 388;
circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1


ACQUISTI INTRACOMUNITARI


Costituiscono acquisti intracomunitari in senso proprio le operazioni che presentano determinati elementi oggettivi e soggettivi.
Elementi oggettivi – Possono costituire acquisti intracomunitari:
• gli acquisti a titolo oneroso di beni mobili materiali;
• spediti o trasportati in Italia da un altro Stato UE.
Elementi soggettivi – I predetti acquisti costituiscono acquisti intracomunitari:
• se nell’altro Stato UE il cedente agisce in qualità di soggetto IVA;
• e se l’acquirente in Italia: a) acquista in qualità di soggetto IVA; b) ovvero è un ente non commerciale soggetto IVA (anche se non effettua l’acquisto nell’esercizio dell’attività
IVA).
Art. 38, c. 2, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1


ACQUISTI DI BENI DA ALTRO STATO UE


ACQUISTI DI BENI
Danno luogo ad acquisti intracomunitari:
• gli acquisti di beni;
• derivanti da atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi della proprietà o di altro diritto reale di godimento;
• se si tratta di beni mobili materiali.
Atti a titolo oneroso – Affinché possa trattarsi di acquisto intracomunitario l’acquisto deve derivare da un atto a titolo oneroso. Se il trasferimento è a titolo gratuito, non si tratta di un’acquisto intracomunitario, bensì, quando rientra tra le cessioni gratuite assimilate alle cessioni di beni, di una cessione di beni, soggetta ad IVA in Italia solo nei casi particolari in cui si considera effettuata in Italia.
Proprietà o altro diritto reale – Affinché possa trattarsi di acquisto intracomunitario l’acquisto deve avere ad oggetto la proprietà o un altro diritto reale sui beni. Se i beni sono attribuiti in godimento senza effetti reali (locazione, leasing e simili), si tratta di una prestazione di servizi che segue i propri criteri di territorialità, salva l’eventuale sussistenza della fattispecie (assimilata all’acquisto intracomunitario) dell’introduzione in Italia di beni provenienti da altro Stato UE.
Beni mobili materiali – In quanto devono essere suscettibili di spedizione o trasporto, possono essere oggetto di un acquisto intracomunitario soltanto i beni mobili materiali. Se si tratta di beni immobili, l’operazione costituisce un’ordinaria cessione di beni immobili, che segue i propri citeri di territorialità. Se si tratta di beni immateriali (diritti d’autore, invenzioni e simili), l’operazione costituisce una prestazione di servizi, che segue i propri criteri di territorialità.
Gas ed energia elettrica Costituiscono operazioni escluse dagli acquisti intracomunitari gli acquisti di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.
Art. 38, c. 2, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1
PROVENIENZA DA ALTRO STATO UE
Gli acquisti di beni danno luogo ad acquisti intracomunitari quando:
• i beni si trovano in altro Stato UE;
• e sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o dall’acquirente ovvero da terzi per loro conto.
Beni in altro Stato UE – Affinché possa trattarsi di acquisto intracomunitario i beni devono trovarsi in altro Stato UE. Se i beni si trovano in territorio extra-UE, si tratta di un’operazione diversa. Se i beni si trovano già in Italia, si tratta di una cessione di beni, che di norma si considera effettuata in Italia.
Spediti o trasportati in Italia – Affinché possa trattarsi di acquisto intracomunitario i beni devono essere spediti o trasportati in Italia. Se a seguito dell’acquisto i beni rimangono nell’altro Stato UE, si tratta di una ordinaria cessione di beni, che di norma non si considera effettuata in Italia.
Triangolazioni – Quando i beni sono acquistati da un operatore italiano, ma, in luogo di essere spediti o trasportati in Italia, sono inviati direttamente in un terzo Stato UE (in quanto ceduti dall’acquirente italiano ad un terzo acquirente), si realizza una triangolazione, per la quale vigono regole particolari.
Art. 38, c. 2, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1
GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica non costituiscono acquisti intracomunitari, anche se tali beni sono introdotti in Italia da un altro Stato UE; pertanto, tali operazioni rimangono ordinarie cessioni di beni, che seguono i propri criteri di territorialità.
Art. 38, c. 5, lett. c-bis, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.3


CEDENTI


CESSIONE NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IVA
Gli acquisti di beni  provenienti da altro Stato UE  danno luogo ad acquisti intracomunitari quando la cessione nell’altro Stato UE è effettuata dalla controparte in qualità di soggetto IVA.
Se il cedente non agisce in qualità di soggetto IVA, si tratta non già di un’acquisto intracomunitario, bensì di una cessione di beni, comunque fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo.
Art. 38, c. 2 e c. 5, lett. d, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1
CEDENTI IN REGIME DI ESONERO
Sono esclusi dagli acquisti intracomunitari gli acquisti di beni provenienti da altro Stato UE in cui il cedente è un soggetto che beneficia nell’altro Stato UE del regime di esonero disposto per le piccole imprese.
In tal caso, quindi, l’operazione costituisce una cessione di beni, soggetta ad IVA in Italia solo nei casi particolari in cui si considera effettuata in Italia.
Art. 38, c. 2 e c. 5, lett. d, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1


ACQUIRENTI


ACQUISTO NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IVA
Gli acquisti di beni provenienti da altro Stato UE danno luogo ad acquisti intracomunitari se l’acquirente in Italia agisce in qualità di soggetto IVA, cioè effettua l’acquisto nell’esercizio di un’impresa o nell’esercizio di un’arte o professione.
Se l’acquirente non agisce in qualità di soggetto IVA, si tratta non già di un’acquisto intracomunitario, bensì di una cessione di beni, soggetta ad IVA in Italia solo nei casi particolari in cui si considera effettuata in Italia.
Esclusioni – Sono esclusi gli acquisti dei produttori agricoli e dei soggetti con IVA indetraibile entro i limiti di una franchigia.
Art. 38, cc. 1, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1
FRANCHIGIA DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DEI SOGGETTI CON IVA INDETRAIBILE
Sono esclusi dagli acquisti intracomunitari gli acquisti di beni provenienti da altro Stato UE:
• effettuati da produttori agricoli e da soggetti con IVA indetraibile;
• entro un certo ammontare;
• a meno che non optino per l’applicazione dell’IVA.
Quando è esclusa dagli acquisti intracomunitari, l’operazione costituisce una cessione di beni, soggetta ad IVA in Italia solo nei casi particolari in cui si considera effettuata in Italia.
Soggetti – L’esclusione riguarda i seguenti soggetti:
• produttori agricoli che, non avendo optato per il regime ordinario, applicano il regime speciale;
• soggetti IVA per i quali l’imposta è totalmente indetraibile in quanto effettuano esclusivamente operazioni non soggette o esenti .
Beni – L’esclusione riguarda gli acquisti di beni diversi:
• dai mezzi di trasporto nuovi;
• da quelli soggetti ad accisa.
Prodotti soggetti ad accisa Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore (art. 38, c. 4-bis, D.L. n. 331/1993).
Pertanto, gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di beni soggetti ad accisa danno luogo ad acquisti intracomunitari anche al di sotto dell’ammontare escluso.
Ammontare escluso – L’esclusione si applica se:
• l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari (comprese le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari) e degli acquisti in base a cataloghi, per corrispondenza e simili da altri Stati UE effettuati dai predetti soggetti nell’anno solare precedente non ha superato € 10.000;
• e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’IVA e al netto degli acquisti di
mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa.
Opzione per l’applicazione dell’IVA – L’esclusione non si applica ai soggetti che optano per
l’applicazione dell’IVA.
Modalità – L’opzione deve essere esercitata dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione
IVA relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque
anteriormente all’effettuazione dell’acquisto.
Efficacia – L’opzione ha effetto:
• se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dall’1.1 dell’anno in corso;
• negli altri casi, dal momento in cui è esercitata.
L’opzione rimane efficace fino a quando non è revocata, sempre che non ne vengano meno i presupposti.
Revoca – L’opzione è irrevocabile fino al termine del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata. Successivamente, l’eventuale revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.
Art. 38, c. 5, lett. c, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. par. B.13.1
ENTI NON COMMERCIALI CON ATTIVITÀ IVA
Gli acquisti di beni provenienti da altro Stato UE effettuati da enti non commerciali con attività IVA danno luogo ad acquisti intracomunitari in senso proprio anche quando l’acquisto non è effettuato nell’esercizio dell’attività IVA (in quanto relativo all’attività istituzionale).
Enti non commerciali senza attività IVA
Gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali senza attività IVA costituiscono operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari , a meno che non rientrino nella franchigia.
Art. 38, c. 1, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1 e B.12.2


ACQUISTI TRAMITE COMMISSIONARI


Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari posti in essere da un commissionario senza rappresentanza dell’acquirente o del cedente, analogamente a quanto vale per le operazioni interne.
Commissionario dell’acquirente – Se si tratta di commissionario dell’acquirente, si considerano effettuate due operazioni:
• la cessione tra il cedente e il commissionario, che si considera un’acquisto intracomunitario effettuato in proprio dal commissionario;
• il passaggio dei beni dal commissionario al committente, che si considera un’ordinaria cessione di beni effettuata in Italia. Per tale operazione valgono le regole interne della commissione, pertanto la stessa si considera effettuata al momento in cui è effettuato l’acquisto dal cedente e la sua base imponibile è quella dell’acquisto maggiorata della commissione spettante al commissionario.
Commissionario del cedente – Se si tratta di commissionario del cedente, si considerano effettuate due operazioni:
• la cessione tra il commissionario e l’acquirente, che si considera un’ordinaria cessione di beni effettuata in Italia;
• il passaggio dei beni dal committente al commissionario, che si considera un acquisto intracomunitario effettuato in proprio dal commissionario. Per tale operazione valgono le regole interne della commissione, pertanto la stessa si considera effettuata al momento in cui è effettuata la cessione al terzo (sempreché anteriormente non sia stata emessa fattura da parte del committente) e la sua base imponibile è quella della cessione al terzo diminuita della commissione spettante al commissionario.
Art. 38, c. 8, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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