Arrivano dalle Entrate i chiarimenti sulla deduzione analitica dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente che i contribuenti possono far valere nelle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires.
Nella circolare
n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le
regole per orientarsi tra le novità della deduzione
analitica dell’Irap relativa alle spese per il
personale dipendente che i contribuenti possono
far valere nelle dichiarazioni
dei redditi (Irpef e Ires) partendo dalle regole
generali e passando per i casi
particolari come il regime della trasparenza, il
consolidato e i rapporti con il regime delle
società non operative. L’Agenzia delle Entrate ha fornito inoltre anche indicazioni sulla presentazione
delle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
La circolare precisa che al
contribuente è riconosciuta a regime la possibilità di dedurre, ai fini
delle imposte sui redditi, sia la quota Irap
commisurata all’imposta corrispondente
al costo per lavoro dipendente e assimilato, non
ammesso in deduzione, sia il
forfetario 10% dell’Irap versata, a condizione che
concorrano alla determinazione della base
imponibile interessi passivi e oneri assimilati
indeducibili.
Per i
contribuenti con il periodo di imposta coincidente
con l’anno solare, l’Irap può essere dedotta dal
reddito relativo al periodo di imposta 2012
(Modello Unico 2013) a condizione che alla
formazione del valore della produzione
imponibile abbiano contribuito spese per redditi di
lavoro dipendente e per redditi
assimilati.
Per le annualità
pregresse, secondo la
normativa (art. 38 DPR n. 602/1973), è possibile
fare istanza di rimborso, esclusivamente
per via telematica, per i versamenti per i quali
alla data del 28 dicembre 2011 (data
di conversione del decreto legge n. 201/2011)
risulti ancora pendente il termine di
48 mesi.
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