Gli adempimenti burocratici necessari per iniziare un’attività, cambiarla o cessarla
Inizio di un’attività
I soggetti passivi Iva sono obbligati ad osservare una serie di adempimenti nell’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione.
Gli adempimenti riguardano i soggetti residenti, ma anche i soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato o che intendono identificarsi direttamente; per questi ultimi sono previste, tuttavia, regole specifiche.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituiscono una stabile organizzazione) sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione di inizio attività presso uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate.
Analoga dichiarazione deve essere resa anche in caso di variazione di alcuno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività, nonché in caso di cessazione dell’attività medesima.
A seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, l’Ufficio attribuisce un numero di partita Iva, che rimane invariato fino alla cessazione dell’attività.
Dichiarazione/strong> – La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività e, cioè, a partire dal momento in cui è stata effettuata almeno un’operazione attiva o passiva.
Per le società di capitali, il momento cui fare riferimento per la decorrenza del termine di 30 giorni, è quello dell’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto tale iscrizione è requisito imprescindibile per la stessa esistenza della società. Tuttavia, generalmente, la dichiarazione di inizio attività viene presentata prima della registrazione, al fine di poter indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale che in questi casi coincide con il numero di partita Iva.
La dichiarazione di inizio (variazione o cessazione) dell’attività deve essere redatta dal contribuente utilizzando i modelli disponibili sul sito internet del ministero dell’Economia e delle finanze (www.finanze.it) o sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). In particolare, le persone fisiche devono utilizzare il mod. AA9/7, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche il mod. AA7/7.
Contenuto della dichiarazione – Nella dichiarazione devono essere indicati:
– per le persone fisiche, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio fiscale ed eventuale ditta);
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa e il domicilio fiscale, nonché il codice fiscale di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; per i soggetti residenti all’estero, oltre ai predetti dati, anche l’ubicazione della stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
– il tipo e l’oggetto dell’attività, il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, nonché il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti ai fini dell’Iva e da altre disposizioni;
– per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider;
– ogni altro elemento richiesto dal modello, ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
I soggetti che ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività.
Il modello di dichiarazione deve essere firmato dal contribuente o dal suo rappresentante legale o negoziale. In caso di trasmissione telematica, la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.
Modalità di presentazione – La dichiarazione deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
– mediante trasmissione telematica, direttamente da parte del contribuente o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e periodiche (tale modalità è obbligatoria per gli intermediari incaricati della predisposizione delle dichiarazioni); in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle entrate e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria; la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento; gli intermediari incaricati restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano, successivamente, la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione. Trattengono presso di loro l’originale della dichiarazione sottoscritta dal contribuente;
– direttamente (in duplice esemplare) ad uno degli uffici delle entrate; la presentazione può essere effettuata anche da una persona delegata dal contribuente. In questo caso il contribuente deve compilare la delega apposta in calce al modello ministeriale, allegare la fotocopia di un proprio documento d’identità e indicare i dati di un documento d’identità della persona delegata; in tale ipotesi, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio;
– tramite ufficio postale (in unico esemplare) mediante raccomandata, con obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione (fotocopia della carta d’identità, della patente o di un altro documento di riconoscimento); in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione.
I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono presentare la dichiarazione di inizio attività ai predetti uffici, i quali trasmettono i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e, successivamente, comunicano agli iscritti il numero di partita IVA attribuito dall’agenzia medesima.
Variazione dei dati iniziali
Dichiarazione di variazione – Le variazioni di uno o più elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività comportano la presentazione di un’ulteriore dichiarazione, entro 30 giorni dalla variazione, utilizzando i medesimi modelli previsti per la dichiarazione di inizio attività ed avvalendosi delle medesime modalità di presentazione.
Nella dichiarazione di variazione devono essere indicati solo i dati variati, omettendo di indicare i dati rimasti immutati (ad eccezione dei dati identificativi).
Si ha variazione con obbligo di presentare la relativa dichiarazione anche in caso di inizio di una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate o di cessazione di una o più attività con proseguimento delle altre.
Trasferimento del domicilio fiscale – Se la variazione consiste nel trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata e la dichiarazione di variazione deve essere presentata al solo ufficio competente in base al nuovo domicilio.
Per le società il termine di sessanta giorni decorre dalla data di omologa della delibera di trasferimento.
Altre ipotesi di variazione – In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto passivo di imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
Si ha variazione, altresì, in caso di conferimento, cessione o donazione di azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria e affitto di azienda.
Se la variazione deriva dalla modifica dell’atto costitutivo di una società di capitali, il termine di 30 giorni decorre dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Cessazione dell’attività
Dichiarazione – In caso di cessazione dell’attività deve essere presentata la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda. Le modalità di presentazione sono le medesime previste per la dichiarazione di inizio attività.
Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta in relazione all’autoconsumo di beni, da determinare computando anche le operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta.
In particolare, l’operazione di autoconsumo deve considerarsi effettuata alla data di cessazione dell’attività che coincide con la data di chiusura delle operazioni di liquidazione, considerato che, a partire dalla stessa, i beni devono considerarsi destinati al consumo personale o familiare del soggetto passivo ovvero a finalità estranee all’esercizio di impresa.
Un soggetto che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di cessazione, loca a terzi un immobile, dopo aver acquisito lo stesso per autoconsumo, applicando la relativa imposta, pone in essere un’operazione fuori dal campo di applicazione dell’Iva, trattandosi di beni entrati a far parte del patrimonio personale dell’imprenditore cessato.
Le somme percepite da un professionista dopo la cessazione dell’attività non sono soggette all’imposta; sono invece soggette all’imposta le somme percepite dal professionista a fronte della cessione di parte della clientela ad altro professionista.
Morte del soggetto passivo – In caso di morte del contribuente, gli eredi:
– non devono presentare la dichiarazione di cessazione per il defunto, in quanto l’attività di quest’ultimo, anche ai soli fini della liquidazione, viene proseguita dagli eredi;
– se gli eredi intendono proseguire l’attività del defunto ovvero se ne devono effettuare la liquidazione, devono presentare, entro 30 giorni dalla morte, apposita dichiarazione di variazione, a seguito della quale viene assegnato un nuovo numero di partita Iva;
– entro il termine di 6 mesi dalla morte, devono adempiere a tutti gli obblighi (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti, dichiarazioni etc.) che il defunto non ha osservato negli ultimi quattro mesi prima del decesso.





