I “tetti” sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, che i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Integrazione salariale: tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l’anno 2008, gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2009, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, a seguito dell’aumento delle aliquote contributive disposto dalla legge finanziaria 2007, è pari al 5,84 per cento:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05
Settore edile
1) euro 1063,57 1001,46
2) euro 1278,31 1203,66
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro 1.917,48. Indennità di mobilità: gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono i seguenti:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.917,48. Disoccupazione edilizia: gli stessi importi dell’indennità di mobilità trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alle leggi n. 223/1991 e n.451/1994, mentre per quelli di cui alla legge n. 427/1975 l’importo resta fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.
Inps, circ. n. 11 del 27 gennaio 2009
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





