Gli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti previsti dal decreto anticrisi e dalla Finanziaria
Il decreto anticrisi e la Finanziaria 2009 hanno previsto numerosi interventi a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti attraverso la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 è stato pubblicato il Dl 29 novembre 2008 n. 185 (cosiddetto “decreto anticrisi”), che prevede una serie di misure atte a sostenere le famiglie, il lavoro, l’occupazione e in particolare le imprese che si trovano in difficoltà. Più precisamente il legislatore ha previsto il potenziamento e l’estensione degli strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dal lavoro o disoccupazione, nonché la disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali.
L’art. 19 del Dl 185/08 ha anche previsto, attraverso il Fondo per l’occupazione, lo stanziamento delle somme che nel triennio 2009-2012 consentiranno l’accesso agli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro.
Indennità di disoccupazione
Viene innanzitutto riconosciuta l’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti necessari (almeno 2 anni di assicurazione Ds, almeno un anno di versamento del contributo Ds nel biennio precedente, stato di disoccupazione).
L’indennità viene concessa subordinatamente a un intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
La somma residua viene “finanziata” dallo Stato. La durata massima del trattamento non può, comunque, superare le 90 giornate nell’arco dell’anno solare. Il Dl 185/08 ha inoltre previsto che la suddetta indennità non si applica ai dipendenti di aziende destinatarie della Cig, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti a tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ossia quando un lavoratore iscritto nelle apposite liste di disoccupazione rifiuti senza giustificato motivo un’offerta di lavoro.
Un altro intervento previsto dal decreto anticrisi riguarda la concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in favore dei dipendenti di imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano, sospesi per crisi aziendali o occupazionali, a condizione che siano in possesso dei requisiti per tale prestazione (almeno due anni di assicurazione Ds, almeno un anno di versamento del contributo Ds nel biennio precedente, stato di disoccupazione), subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno al 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
La somma residua viene coperta dallo Stato. La durata massima del trattamento non può, comunque, superare le 90 giornate nell’arco dell’anno solare. Valgono le stesse limitazioni previste per l’indennità di disoccupazione con requisiti normali.
Sostegno agli apprendisti In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, e subordinatamente a un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli enti bilaterali (anche in questo caso lo Stato finanzia la differenza), nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, il Dl 185/08 riconosce un’indennità pari a quella ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, a favore degli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto.
Si ricorda che in via generale il contratto di apprendistato è escluso dall’intervento della Cassa integrazione (Interp. Ministero del Lavoro 32/07) e dal beneficio dell’indennità di disoccupazione e di mobilità, ma il Dl anticrisi ha inteso concederlo derogando alle disposizioni di legge che ne prevedono l’esclusione.
Partecipazione privata al finanziamento
Si coglie l’occasione per evidenziare che il previsto intervento da parte degli enti bilaterali dovrebbe avere una funzione esclusivamente integrativa delle prestazioni garantite dal sistema pubblico (pari al 60% dell’ultima retribuzione) e non dovrebbe, invece, essere finalizzato a compensare una minor copertura da parte dello Stato. Al riguardo, in ogni caso, è opportuno attendere ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
Nessun dubbio invece sorge in merito alla necessità di tale intervento integrativo da parte degli enti bilaterali al fine poter fruire del beneficio (da parte degli apprendisti).
Con riferimento ai lavoratori cui si applicano le anzidette misure, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps competente per territorio, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. Questi ultimi si devono rendere immediatamente disponibili a una nuova attività attraverso una dichiarazione al Centro per l’impiego, il quale, nei 5 giorni successivi, deve comunicare a tutte le Agenzie di lavoro o altri soggetti accreditati/autorizzati i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo finalizzato all’assunzione.
Il Dl anticrisi stabilisce che gli enti bilaterali erogano la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili e che i Ccnl stabiliscono le risorse minime a valere su tutto il territorio nazionale.
Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, possono essere utilizzate nei confronti dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
Sostegno ai CoCoCo
Relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, comma 1, del Dlgs 276/03, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps è riconosciuta, nel triennio 2009-2011, una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, a condizione che:
- operino in regime di mono committenza;
- che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a € 5.000 e pari o inferiore al minimale di reddito (€ 13.800), con un numero di mensilità accreditate alla gestione separata non inferiore a 3;
- che svolgano nell’anno di riferimento l’attività in zone dichiarate in stato di crisi o in settori dichiarati in crisi;
- che non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno 2 mesi presso la gestione separata.
Nella tavola si propone una sintesi delle misure a sostegno dei lavoratori.

Stipula dei patti di servizio
L’erogazione dei trattamenti in deroga sia come prima concessione che come proroga è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi “patti di servizio” presso i competenti centri per l’impiego. In caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.
Il Dl 185/08 prevede anche la proroga, fino al 31 dicembre 2009, della normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Le predette misure sono concesse nel limite di 45 milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l’occupazione.
È previsto il trattamento di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex legge 84/94.
Si ricorda infine che il legislatore prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da imprese escluse dalla procedura di mobilità.
Integrazione salariale
La Finanziaria 2009 (legge 29 dicembre 2008 n. 203) ha stanziato ben 600 milioni di euro (a carico del Fondo per l’occupazione) per la concessione nel 2009, in deroga alla normativa ordinaria, degli ammortizzatori sociali. A tal fine il Ministro del Lavoro è autorizzato a disporre con decreto, di concerto con il Ministro dell’Economia, entro il 31 dicembre 2009, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente. Detti trattamenti possono inoltre essere concessi per determinati settori produttivi e aree regionali, anche senza soluzione di continuità, individuate in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009.
È destinata agli interventi suddetti quota parte (circa 139 milioni di euro) delle risorse previste dall’art. 68 della legge 144/99, iscritte sullo stesso Fondo per l’occupazione e finalizzate, ai sensi del Dlgs 226/05, all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche nell’esercizio dell’apprendistato, per un importo di 150 milioni di euro per il 2009.
Il Ministro del Lavoro è autorizzato a concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009 (che recepiscono intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009) ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di 24 mesi e trattamenti di mobilità al personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società da queste derivate.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli relativi all’indennità di mobilità.
Alla copertura dell’onere di 20 milioni derivante da queste misure si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)





