Il Comitato di gestione del Fondo I ha stabilito, con circolare n. 655/2013, la proroga della garanzia sulle operazioni che usufruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata dell’accordo per il credito 2013 tra Abi e le associazioni di rapresentanza delle imprese imprese.
Il Fondo di garanzia per le Pmi si è adeguato all’Accordo per il
credito 2013, firmato l’1 luglio 2013 da Abi e associazioni di rappresentanza
delle imprese, che prevede nuove misure di sospensione e allungamento dei
finanziamenti nonché la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle
“Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
La Circolare n. 655 del 2 dicembre 2013 informa infatti che il Comitato di Gestione ha
stabilito di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni che
fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata previsti dall’Accordo
2013. La proroga viene concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del
Comitato e senza comunicare l’accoglimento della domanda, a fronte di una
comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono
inviare al Gestore, utilizzando l’Allegato 13 quinquies, entro 6 mesi dalla
data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore. La
proroga non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva.
Sarà inoltre possibile presentare nuove richieste di intervento a fronte di
operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già
garantite dal Fondo, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti de minimis. La valutazione di tali operazioni viene effettuata
secondo i requisiti, le condizioni e le modalità previsti dalle disposizioni operative.