Il Fondo di garanzia per le Pmi si adegua all’Accordo per il credito 2013

Il Comitato di gestione del Fondo I ha stabilito, con circolare n. 655/2013, la proroga della garanzia sulle operazioni che usufruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata dell’accordo per il credito 2013 tra Abi e le associazioni di rapresentanza delle imprese imprese.

Il Fondo di garanzia per le Pmi si  è adeguato all’Accordo per il
credito 2013
, firmato l’1 luglio 2013 da Abi e associazioni di rappresentanza
delle imprese, che prevede nuove misure di sospensione e allungamento dei
finanziamenti
nonché la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle
“Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.

La Circolare n. 655 del 2 dicembre 2013 informa infatti che il Comitato di Gestione ha
stabilito di prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni che
fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata previsti dall’Accordo
2013
. La proroga viene concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del
Comitato e senza comunicare l’accoglimento della domanda, a fronte di una
comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono
inviare al Gestore, utilizzando
l’Allegato 13 quinquies, entro 6 mesi dalla
data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore. La
proroga non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva.

Sarà inoltre possibile presentare nuove richieste di intervento a fronte di
operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già
garantite dal Fondo
, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti de minimis. La valutazione di tali operazioni viene effettuata
secondo i requisiti, le condizioni e le modalità previsti dalle disposizioni operative.

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