I fondamentali in fatto di leasing

Esiste una variante costituita dal leasing operativo che riscatta il bene, di solito dallo stesso produttore a fine percorso. Pro e contro e modalità di procedura

Giugno 2005, In base al contratto di leasing una parte (concedente),
dopo aver acquistato un bene per conto di un’altra (utilizzatore), gliene
attribuisce il godimento verso un corrispettivo periodico al termine del
quale l’utilizzatore può acquistare il bene sulla base di un prezzo
di riscatto.
Una variante a ciò è costituita dal leasing operativo, nel
quale non è prevista la facoltà di acquisto del bene alla
scadenza e di solito il concedente è lo stesso produttore del bene.
Vediamo come avviene l’operazione.
L’impresa che concede beni strumentali in leasing finanziario, in
quanto proprietaria dei medesimi fino a quando l’utilizzatore li riscatta,
può effettuare l’ammortamento, a partire dall’esercizio
di consegna. Non sono, però, ammessi gli ammortamenti anticipati.

Ai fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile, si
dovrà sottrarre dal costo di acquisto il prezzo di riscatto e ripartire
il risultato secondo il piano finanziario dell’operazione. Però, nel caso di risoluzione
anticipata del contratto di leasing l’impresa concedente non può
continuare ad ammortizzare il bene. Peraltro, se il bene viene eliminato,
il costo residuo è deducibile secondo le disposizioni ordinarie.
I beni presi in leasing non possono essere ammortizzati dal concedente,
se non dopo che sono diventati di sua proprietà.

Nelle operazioni
di leasing finanziario e operativo sono deducibili i canoni dovuti dall’utilizzatore
secondo il principio di competenza. Tuttavia, i canoni sono deducibili solo
se si verificano le seguenti condizioni:
a) per il leasing di beni immobili, la deducibilità è ammessa
solo ove la durata del contratto non sia inferiore a otto anni;
b) per il leasing di beni mobili, il contratto di leasing deve avere una
durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente massimo stabilito con decreto in relazione all’attività
esercitata dall’impresa;
c) anche per il leasing di beni immateriali la deducibilità dei canoni
è subordinata a una durata del contratto non inferiore alla metà
del periodo d’ammortamento fiscale.
Il riscatto anticipato non ha conseguenze sui canoni dedotti in precedenza,
a condizione che il contratto abbia previsto la durata minima.

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