Gli incentivi all’occupazione

Come funziona il meccanismo del credito d’imposta e i meccanismi di applicazione

Il credito d’imposta previsto dall’art. 63, L. n. 289/2002 spetta ai datori
di lavoro (compresi i soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti
d’imposta e le persone fisiche non imprenditori o lavoratori autonomi) che
assumono a tempo indeterminato nuovi dipendenti nel periodo 1° gennaio 2003 – 31
dicembre 2006. Sono anche compresi tra i soggetti beneficiari: gli imprenditori
artigiani che impiegano i propri figli e le società cooperative, i cui soci
lavoratori sono equiparati ai dipendenti. Sono invece esclusi: il genitore
pensionato che assume il proprio figlio come collaboratore familiare, il datore
di lavoro che assume part-time un soggetto già assunto part-time da altro datore
di lavoro e l’assunzione del coniuge.


Caratteristiche dei nuovi assunti – I nuovi assunti a tempo
indeterminato (l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e anche se si
tratta di contratti part-time) devono avere le seguenti caratteristiche:
1)
devono essere di età non inferiore a 25 anni e non devono aver
svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi,
ovvero essere portatori di handicap;
2) devono essere assunti
nell’osservanza dei contratti collettivi nazionali, anche con
riferimento alle assunzioni non agevolate;
3) per tali neo-assunti devono
essere rispettate le prescrizioni sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori
.


 


Misura del credito d’imposta
A) Misura
ordinaria
– L’agevolazione è concessa sotto forma di un credito
d’imposta pari a € 100 per ciascun nuovo lavoratore assunto e per ciascun
mese
(anche se l’assunzione è avvenuta l’ultimo giorno del mese); la
misura è elevata a € 150 per i neo assunti con più di 45 anni.

Il credito è commisurato alla differenza tra numero di
lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero di
lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel
periodo compreso tra l’1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002 (operando la media
aritmetica senza arrotondamenti.


Ai fini del computo: a) per le assunzioni a tempo parziale,
il credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale;
b) nel computo del numero complessivo mensile di
lavoratori assunti, nonché della media relativa al periodo di riferimento, vanno
inclusi anche i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;

c) l’incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, ovvero controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ
.


B) Misura in particolari ambiti territoriali – Qualora i
lavoratori siano destinati a unità produttive ubicate:
– nelle province con
tasso di disoccupazione superiore al 20% (Avellino, Bari, Benevento, Brindisi,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza,
Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Lecce, Massa, Matera, Messina,
Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari,
Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo);
– nelle c.d. aree
“cuscinetto” (Tivoli, Formia, Sora e Cassino);
– nonché nelle aree di cui
all’obiettivo 1) del Regolamento Cee n. 1260/1999 (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni Abruzzo e Molise;

spetta un ulteriore credito d’imposta pari a € 300 per
ciascun nuovo dipendente. È sufficiente che nelle predette zone siano
ubicati gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse
presso i quali
vengono assunti i dipendenti, non rilevando a tal fine la circostanza che la
sede legale o la residenza dei predetti datori di lavoro sia ubicata altrove.

Il lavoratore deve essere destinato sin dall’origine della sua
assunzione
a una delle aree svantaggiate e in tali aree deve continuare
a essere impiegato.


Meccanismo di applicazione Il datore di lavoro per poter
fruire del credito d’imposta deve incrementare il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
In particolare, in ciascun mese del periodo agevolato il numero
dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al numero di
quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1 agosto 2001 – 31
luglio 2002. Effettuata questa verifica, il credito d’imposta compete per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese nei limiti della anzidetta
differenza
; il credito maturato in ciascun mese può essere utilizzato
in compensazione nel mod. F24 nel mese solare successivo a quello di
maturazione.


Decadenza. Il datore di lavoro decade dall’agevolazione
qualora, su base annuale, la media aritmetica dei dipendenti (a tempo
indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di
lavoro a contenuto formativo) risulti inferiore o pari al
numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato
e con contratto di formazione) mediamente occupati nel periodo compreso tra l’1
agosto 2001 e il 31 luglio 2002. La decadenza comporta il venire meno della
possibilità di fruire del credito d’imposta a partire dall’anno successivo a
quello in cui si è verificata l’assunzione; il credito maturato fino alla data
di decadenza può essere utilizzato senza limiti temporali o di ammontare.

Istanza. Per la concessione dell’agevolazione i datori di
lavoro devono inoltrare un’istanza al centro operativo di Pescara dell’Agenzia
delle entrate, contenente i dati necessari per stabilire: la base occupazionale
di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell’assunzione, l’entità dell’incremento e i dati identificativi del dipendente
e del datore (il modello “ICO”deve essere trasmesso telematicamente utilizzando
il software CREDITOCCUPAZIONE disponibile sul sito www.agenziaentrate.it; la trasmissione
può avvenire mediante intermediari autorizzati).
Il credito può essere
fruito solo dopo l’atto di assenso espresso dell’Agenzia,
comunicato entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (in caso di mancata
risposta si forma un silenzio-rifiuto).

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