Efficienza energetica, le coordinate dello sconto fiscale

Una circolare chiarisce i dubbi sull’applicazione delle agevolazioni fiscali

Con la pubblicazione della circolare n. 36/E/2007, l’amministrazione finanziaria è intervenuta a chiarire i numerosi punti dubbi sull’applicazione dell’agevolazione fiscale contenuta nella legge n. 296/06, all’articolo unico, commi da 344 a 349. Si tratta, come noto, di un provvedimento teso al riassetto della politica energetico-ambientale, all’interno della quale l’attuale Esecutivo ha deciso di inserire una specifica misura di aiuto, finalizzata al contenimento dei consumi degli impianti da realizzarsi su edifici esistenti.


A tale scopo, il legislatore ha previsto la fruizione di una detrazione d’imposta, nel limite del 55% dei costi sostenuti nel 2007, in relazione alle spese sopportate per la realizzazione degli interventi espressamente contemplati dalla normativa in esame.


Si tratta di una detrazione da far valere a scomputo delle imposte sui redditi da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo.


La procedura di fruizione è, per molti aspetti, simile a quella dettata a proposito degli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la cui disciplina è contenuta nell’art. 1 della legge 449/97 e nel relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998.


Il documento dell’Agenzia delle Entrate, quindi, va ad affiancare il decreto del 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, che si era già espresso a proposito dei contenuti tecnici dell’agevolazione, sottolineandone gli interventi agevolabili e le modalità di fruizione.


Semaforo verde per le persone giuridiche


Trattandosi di un incentivo finalizzato all’adeguamento del patrimonio edilizio verso parametri di consumo energetico più efficienti e, comunque, a minor impatto ambientale, lo stesso non può che trovare un’applicazione soggettiva sostanzialmente onnicomprensiva, prescindendo tanto dalla tipologia di soggetto (fisico o giuridico) che di reddito conseguito.


Riprendendo, infatti, la classificazione operata dall’art. 2 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, la circolare ribadisce che possono godere della nuova detrazione, per l’esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti:


persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del Tuir non titolari di reddito d’impresa;


soggetti titolari di reddito d’impresa.


Come può notarsi, quindi, non esistono limitazioni soggettive rilevanti, se non per gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale.


Condizione preliminare perché tali soggetti possano godere della detrazione, è che le spese agevolabili siano state sostenute da loro direttamente o, in ogni caso, che le stesse siano rimaste a loro carico. Inoltre, l’edificio oggetto degli interventi deve essere dagli stessi posseduto o detenuto sulla scorta di un titolo idoneo. In maniera esemplificativa, la circolare fa riferimento alla proprietà, alla nuda proprietà, come anche ad un qualsiasi altro diritto reale, ma anche ai contratti di locazione (semplice o finanziaria) e di comodato.


Quanto agli interventi realizzati sugli immobili detenuti in locazione, la detrazione compete all’utilizzatore e non, invece, al legittimo proprietario. Per i beni in leasing, il beneficio è commisurato al costo sostenuto dalla società concedente.


La detrazione, poi, si estende ai familiari (di cui all’art. 5, comma 5, del Tuir) del soggetto che sostiene la spesa, purché con esso conviventi. Ovviamente, tale precisazione non esplica i suoi effetti, come precisato nella circolare, a proposito delle spese sostenute sugli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione del familiare convivente.


Agevolati anche gli immobili strumentali


La più importante caratteristica dell’agevolazione in oggetto, al pari di quella concernente l’estensione soggettiva anche ai titolari di reddito di impresa, è rappresentata dalla fruibilità della detrazione anche per i fabbricati che, in base alla categoria catastale di appartenenza, sono classificati come strumentali all’attività di impresa o di lavoro autonomo del beneficiario. In armonia con il dettato normativo, però, gli interventi oggetto di agevolazione debbono riguardare immobili già esistenti, non essendo per nulla contemplati dal legislatore gli interventi effettuati durante la fase di costruzione degli stessi. La ratio di tale esclusione si rinviene nelle indicazioni a carattere generale fissate dalla normativa comunitaria, in base alla quale le nuove costruzioni debbono già, in forza di legge, prevedere un’impiantistica in grado di assicurare il rispetto di prescrizioni minime in relazione alle prestazioni energetiche fornite.


La nuova detrazione, pertanto, ha riguardo per i soli immobili che, alla data di effettuazione della spesa agevolabile, siano già iscritti in catasto (o, perlomeno, sia stata avanzata richiesta di accatastamento) e per i quali si sia regolarmente ottemperato, se dovuta, al versamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici).


Gli edifici ammessi all’incentivo devono, inoltre, rispettare alcuni requisiti minimi in relazione alla caratteristiche degli impianti preesistenti e di quelli da realizzarsi:


– dotazione di un impianto di riscaldamento anche negli ambienti oggetto dell’intervento, ad eccezione degli interventi riguardanti l’installazione dei pannelli solari;


– obbligo di realizzazione di un impianto termico centralizzato in tutte le ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse;


– nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, l’agevolazione è fruibile nel solo caso di fedele ricostruzione dell’edificio precedente (altrimenti, potrebbe incorrersi nel divieto generale posto a carico delle nuove costruzioni).


Le tipologie di intervento



I programmi di spesa contemplati dalla normativa in esame sono stati esplicitati nel contesto del documento dell’Agenzia delle Entrate che, in sintesi, li ha raggruppati in alcune categorie generali.


Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, nel caso, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.


Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (art. 1, comma 344). Si tratta di interventi di riqualificazione energetica che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, allegata al Dlgs 19 agosto 2005, n. 192. (V. tabella sotto)

































































Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale




Rapporto di forma dell’edificio S/V



Zona climatica



A



B



C



D



E



F



fino a 600 GG



da 601 GG



a 900 GG



da 901 GG



a 1400 GG



da 1401 GG



a 2100 GG



da 2101 GG



a 3000 GG



oltre 3000 GG



< 0,2



10



10



15



15



25



25



40



40



55



55



> 0,9



45



45



60



60



85



85



110



110



145



145



Valori in kWh/m2 anno.


S = Superficie in metri quadri che delimita verso l’esterno il volume riscaldato.


V = Volume, in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate.


GG = gradi giorno.




La realizzazione di tali interventi dà diritto ad una detrazione fiscale nel limite di 100.000 euro. La circolare precisa che per fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale deve intendersi la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo. L’indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione, poi, deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.


A titolo esemplificativo, la circolare comprende nella classificazione in esame la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi.


L’indice di prestazione energetica può, però, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge finanziaria individua negli altri commi relativi all’efficienza energetica (commi 345 e 347) e che costituiscono operazioni autonomamente agevolabili, entro un limite massimo di detrazione specificamente determinato.


Dinanzi al problema dell’eventuale concorrenza della detrazione di cui al comma 344, che si riferisce a una generica categoria di opere, con quella prevista per gli altri singoli interventi dei commi successivi (infissi e sostituzione di impianti di climatizzazione), la circolare ha stabilito che nel caso in cui attraverso tali azioni si conseguano i risparmi energetici fissati dal comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in quest’ultima norma, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100.000 euro. In questa circostanza, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni spettanti per i singoli lavori. Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, ossia l’installazione dei pannelli solari (comma 346), per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella per la qualificazione energetica dell’edificio.


Interventi su strutture opache e su infissi (art. 1, comma 345). Si tratta di interventi riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria. (v. tavola sotto).





























































Valori limite della trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio



Zona climatica



Strutture opache verticali



Finestre comprensive di infissi



A



0,72



5,0



B



0,54



3,6



C



0,46



3,0



D



0,40



2,8



E



0,37



2,5



F



0,35



2,2



Valori di trasmittanza termica utile (U) espressi in W/m2K




Tali interventi godono di una detrazione entro il valore massimo di 60.000 euro. Deve rilevarsi che il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria.


Pertanto, considerato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l’intervento, allo stato i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345.


L’omissione è dovuta – come si legge nella stessa circolare – alla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla tabella 3 allegata alla legge finanziaria, atteso che in essa, per un errore redazionale, i valori di trasmittanza di tali elementi costruttivi sono stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4). Tuttavia, la circolare chiarisce che qualora un intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico previsti al comma 344 (relativo alla qualificazione energetica globale dell’edificio), la detrazione potrà essere operata ai sensi di quanto previsto da tale norma e nel rispetto dei limiti in essa indicati.


Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, come previsto dalla finanziaria, la sostituzione degli infissi comprende anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. Per accedere all’agevolazione, il tecnico che redige l’asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti dalla norma.


Installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346)


L’agevolazione riguarda l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Gli impianti installati debbono essere dotati di un termine minimo di garanzia, fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per accessori e componenti tecnici. Gli stessi, inoltre, devono essere conformi alle norme Uni 12975 e alle norme Uni per i pannelli realizzati in autocostruzione. È irrilevante la finalità di installazione che, di conseguenza, può avere riguardo non solo ai bisogni afferenti la sfera domestica o alle esigenze produttive, ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.


Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 346)


L’ incentivo fiscale, nel caso in esame, è riconosciuto per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Sono escluse dall’agevolazione l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento, ma diversi dalle caldaie a condensazione.


È ammessa, invece, la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.


Spese ammissibili


Pur se deve intendersi non esaustiva, la tipologia di spesa ammessa alla detrazione deve in qualche modo ricondursi all’elencazione contenuta nella Finanziaria.


In particolare, per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché per quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, rilevano le seguenti macrocategorie di spesa:


1. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:


– fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;


– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;


– demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;


2. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:


– miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;


– miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.


3. interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:


– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;


– smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.


Sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la circolare indica che devono ritenersi detraibili le spese relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.


La procedura


Per poter legittimamente godere della nuova detrazione sarà necessario seguire un iter che, in parte, richiama quello in vigore per fruire dell’analoga agevolazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con una serie di adempimenti burocratici in meno. L’attenzione del Ministero, infatti, è concentrata essenzialmente sulla disponibilità dell’attestato di qualificazione/ certificazione energetica da parte del richiedente. Tanto per cominciare non vi è alcun obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori al centro operativo di Pescara e all’Asl (se non diversamente prescritto da altre normative). Anche per la detrazione in commento, però, sussiste l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.


Grava, infine, sui contribuenti l’onere di:


farsi asseverare da un tecnico abilitato la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal decreto ministeriale. Si intendono abilitati i soggetti menzionati nell’art. 1, comma 6, del decreto ministeriale e, cioè, gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali. A questi vanno aggiunti i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale e abilitati, nell’ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta;


trasmettere una copia dell’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio, per via telematica attraverso il sito www.acsenea.it, o per raccomandata, a: Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma.


L’invio dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Le informazioni contenute in detta certificazione sono dettate dai comuni o dalle regioni. In assenza di tale indicazioni, il contribuente dovrà acquisire un attestato di “qualificazione energetica”, prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema allegato al decreto ministeriale (allegato A);


trasmettere all’Enea, con una delle due modalità sopra indicate, la scheda informativa, conforme all’allegato E contenuto nella circolare del Fisco;


effettuare i pagamenti esclusivamente con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. Tale precauzione vale per i soli soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa;


conservare ed esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all’Enea, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione.


Trasferibilità e cumulabilità



Per la detrazione del 55% valgono le stesse regole dettate dall’art. 1, comma 7, della legge 449/97 (norma sulle ristrutturazione edilizie) in ordine al fatto che la variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La detrazione, invece, rimane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.


Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.


Non essendo stata disposta alcuna indicazione in ordine alla aliquota Iva operativa per gli interventi di riqualificazione energetica, la circolare ha chiarito che per gli stessi si rendono applicabili le aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

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