L’Agenzia delle entrate risolve i dubbi di una società di videogiochi
Con risoluzione n. 119 del 28 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate, rispondendo ad un’istanza di interpello, interviene in materia di attività di commercio elettronico esercitata da soggetto non residente.
In particolare una società di diritto francese, che fornisce un servizio di videogiochi per personal computer on-line servendosi di un Internet service provider italiano, chiedeva se i corrispettivi pagati per l’attività svolta in Italia costituiscono reddito di impresa tassabile solo in Francia o anche in Italia.
L’Agenzia delle entrate, risponde interpretando l’art. 162 del Tuir, nel senso che non può considerarsi stabile organizzazione, il semplice utilizzo di un server italiano e quindi il reddito è da considerarsi prodotto solamente in Francia.
Ai fini della configurabilità della stabile organizzazione è infatti necessario che il server sia nella completa ed esclusiva disponibilità dell’utilizzatore per un tempo indefinito e che attraverso il medesimo il soggetto non residente svolga la propria attività commerciale, requisiti che non sussistono nella fattispecie in esame.
Risoluzione 28 maggio 2007, n. 119, Agenzia delle entrate





