L’Agenzia delle Entrate non ha fornito tutte le indicazioni necessarie ad individuare gli aiuti interessati dal provvedimento
Con ormai alle spalle la scadenza del primo termine utile per l’invio del modello di autocertificazione per la fruizione degli aiuti di Stato, è possibile tracciare un primo consuntivo sulle principali problematiche emerse dal confronto con tale nuova prescrizione formale.
Fermo restando, infatti, la condivisione sulle ragioni sottostanti l’obbligo di invio – collegate alla necessità di esperire una seria politica di controllo sugli esiti del recupero degli aiuti di Stato fruiti dalle imprese operanti negli Stati membri, ma ritenuti incompatibili da Bruxelles col mercato comune – non si può non prendere atto di un’informativa lacunosa da parte dell’amministrazione finanziaria circa alcuni aspetti tecnici della procedura.
Manca una puntuale indicazione degli aiuti
La prima considerazione – talmente ovvia che sembra strano che l’amministrazione non ci abbia pensato autonomamente – è che allo stato non esiste alcuna informativa prodotta dall’Agenzia delle Entrate che illustri in maniera esaustiva tutti gli aiuti che sono interessati dall’obbligo di autocertificazione.
Si ricorda, invero, che nel contesto del modello telematico da inviare al fisco è solo necessario indicare gli aiuti incompatibili fruiti dal soggetto che predispone la comunicazione.
Questi, tra l’altro, sono indiscutibilmente conoscibili, anche perché ribaditi nell’ambito dello stesso modello informatico. Si tratta degli:
A) aiuti di Stato concessi dall’Italia per la stipulazione di contratti di formazione lavoro (art. 4, comma 1, lett. a, del D.P.C.M. 23 maggio 2007);
B) aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (art. 4, comma 1, lett. b, dello stesso decreto);
C) aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi urgenti in materia di occupazione ex D.L. 14 febbraio 2003, n. 23 (art. 4, comma 1, lett. c);
D)aiuti di Stato concessi in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (art. 4, comma 1, lett. d).
Ebbene, considerata la certezza sugli aiuti da “recuperare”, sorprende la constatazione che analoga certezza manchi a proposito degli aiuti da “comunicare” prima ancora di essere utilizzati.
In sintesi, visto che il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate riguarda solo ed esclusivamente gli aiuti fiscali di tipo automatico, e quindi gestiti direttamente dall’amministrazione finanziaria, non si comprende perché la stessa non abbia fornito un elenco preciso delle agevolazioni per le quali si rende necessario, prima di procederne alla fruizione, autocertificare che non si è goduto – o che eventualmente li si è restituiti – di aiuti di Stato ritenuti incompatibili.
Per intenderci, il quadro RU allegato alla dichiarazione dei redditi annuali è sempre più fitto di nuovi incentivi fiscali. Ma quali di questi sono interessati dal provvedimento in commento?
Vale la pena ricordare che, perché si abbia un aiuto di Stato, è necessario che l’agevolazione riconosciuta:
1. comporti il trasferimento di risorse statali;
2. stabilisca un vantaggio economico per il beneficiario;
3. abbia una natura selettiva, modificando l’equilibrio esistente fra il beneficiario e i suoi concorrenti;
4. abbia un effetto rilevante sugli scambi e la concorrenza fra gli Stati membri.
Gli incentivi “automatici”
Inoltre, come detto, non tutti gli aiuti di Stato sono interessati dalla comunicazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’autocertificazione va inviata esclusivamente per quegli incentivi fiscali di natura “automatica”.
Sul punto, il D.P.C.M. 23 maggio 2007 ha chiarito che per incentivo automatico si intende quello che può essere utilizzato dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell’amministrazione o dell’ente responsabile della gestione dell’aiuto. Il punto, tuttavia, è capire cosa si intenda per attività istruttoria. È possibile che per l’amministrazione finanziaria tale attività sia integrata dal mero invio dell’istanza telematica di accesso ai bonus fiscali.
Quest’ultima, in realtà, non corrisponde ad una vera e propria attività istruttoria, corrispondendo, essenzialmente, ad una semplice “prenotazione” telematica di risorse.
Tuttavia, il fatto che l’aspirante fruitore palesi la propria volontà di accedere all’aiuto, con l’obbligo di attendere un esplicito assenso da parte del fisco, mette in condizione – o almeno si spera – l’amministrazione di esperire già ogni controllo incrociato prima di autorizzare il godimento dell’incentivo richiesto.
Tutto ciò, però, se la stessa amministrazione finanziaria disponesse di un elenco esaustivo dei soggetti che hanno usufruito di uno dei quattro aiuti illegittimi evidenziati nel D.P.C.M. 23 maggio 2007, altrimenti la distinzione tra aiuto automatico e non automatico resterebbe vana.
Resta, in conclusione, forte il dubbio sul perché il fisco non abbia fornito indicazioni su tutti gli aiuti dallo stesso gestiti e assoggettati all’obbligo di autocertificazione.
Anche perché, a conti fatti, considerato lo stallo delle principali agevolazioni automatiche (primo fra tutte il redivivo bonus investimenti) non si capisce quali siano gli incentivi attualmente interessati dal provvedimento.
Il momento del riconoscimento dell’aiuto
Ha suscitato ulteriori perplessità il silenzio dell’amministrazione finanziaria a proposito della corretta interpretazione del concetto di “fruizione” degli aiuti di Stato. In pratica, come più volte ribadito, gli aspiranti beneficiari di un nuovo aiuto devono, prima di fruirne, informare l’Agenzia delle Entrate sulla propria situazione in relazione ad eventuali pendenze con l’erario per la restituzione degli aiuti incompatibili. Resta da chiarire, in ogni caso, cosa si intende per “fruizione” dell’incentivo.
Facciamo un esempio. Un soggetto al quale nel 2001 è stato riconosciuto (automaticamente) il credito d’imposta per nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 388/2000 vanta, per effetto della limitazione agli utilizzi del bonus disposta dal D.L. n. 253/2002, un credito residuo che sta utilizzando nel limite del 6% annuo. Trattandosi di un bonus automatico di natura fiscale, tale soggetto, prima di procedere alla compensazione del 6% di competenza del 2007, dovrà produrre l’autocertificazione sugli aiuti di Stato? Viceversa, tale obbligo grava solo su quei soggetti che, a decorrere dall’anno in corso, si sono avvalsi di nuovi aiuti fiscali automaticamente?
L’Agenzia delle Entrate non può tacere su tali dubbi e, anzi, deve pronunciarsi prima della prossima scadenza rilevante. L’autocertificazione, infatti, riguarda tutti gli aiuti fruiti a partire dal 1° gennaio 2007.
Anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia, con cui si è data approvazione al modello telematico, ha ripetuto che la dichiarazione andrà presentata anche con riferimento agli aiuti di Stato automatici fruiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 60° giorno successivo alla data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento delle Entrate (GU n. 194 del 22 agosto 2007), vale a dire il 21 ottobre scorso. Tuttavia, per tali agevolazioni, dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dal 22 agosto (20 novembre prossimo) una distinta dichiarazione sostitutiva.
Gli ignari assegnatari del bonus investimenti, quindi, dovranno sapere prima di tale data se, ancor prima di utilizzare su F24 il loro residuo credito, dovranno produrre il modello di autocertificazione.
A ben vedere, sembrerebbe che tale obbligo sussista. Non si comprende, invero, perché un soggetto che stia utilizzando un aiuto di Stato, assegnato in annualità precedenti, possa liberamente farlo, anche se risulta inadempiente rispetto agli obblighi di restituzione di altri aiuti illegittimi. Se lo scopo è quello di “recuperare” più in fretta tale credito, appare più logico che l’onere gravi su tutti quelli che si apprestano ad usufruire di incentivi fiscali, anche se riconosciuti in annualità pregresse.
Ovviamente – ma questo è il rovescio della medaglia – di tale decisione non sarebbero contenti quei contribuenti, e sono la maggioranza, che non hanno avuto nulla a che vedere con gli aiuti finiti nel mirino di Bruxelles e che, di contro, per utilizzare liberamente gli incentivi legittimamente maturati si vedono costretti ad assolvere ad un nuovo onere.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)





