Decreto Legislativo 151/2005 – Art.12 (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei Raee professionali)

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse …

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l’onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.


2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di un nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.


3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell’apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell’apparecchiatura consegnata.


4. Il produttore adempie all’obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l’adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.


5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei Raee professionali di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un’apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all’articolo 11, comma 2.


6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei Raee professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

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