A decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di se …
A decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l’ordinaria contribuzione.
In sostituzione dell’abrogata decontribuzione, il comma 67, art. 1 della legge n. 247/2007 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 – 2011 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo. Per l’attuazione pratica del nuovo beneficio la legge, tuttavia, rimanda all’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le aziende che a seguito delle previsioni di cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori edile e dell’artigianato che prevedono l’erogazione mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), potranno regolarizzare la contribuzione, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile.
Messaggio 28 gennaio 2008, n. 2085, Inps
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





